Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31262 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31262 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 9849-2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante p.t. , rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3567/01/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 04/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.E.S. ed I.R.A.P., oltre sanzioni, relativamente all’anno di imposta 2013, conseguenti alla partecipazione della contribuente ad operazioni oggettivamente inesistenti;
che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Brescia che, con sentenza n. 373/2018, rigettò il ricorso;
che la RAGIONE_SOCIALE propose appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia, la quale, con sentenza n. 3567/2021, depositata il 04/10/2021 rigettò gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva -come l’Ufficio avesse ottemperato all’onere della prova su di sé gravante, quanto alla inesistenza delle operazioni sottese alle riprese, diversamente dalla società contribuente, che non aveva assolto al proprio onere probatorio;
che avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della ‘ nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. consistente in omessa pronuncia…per avere i giudici di merito omesso di esaminare di pronunciarsi sul rilievo,
sollevato in primo grado e in quello di appello, in ordine alla carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, stante la sua genericità e il mero rinvio ai contenuti del p.v.c. della Guardia di Finanza ‘ (cfr. ricorso, p. 8) ;
che il motivo è, sotto plurimi profili, inammissibile;
che va anzitutto osservato come esso pecchi di specificità (cfr. l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), non essendo stato trascritto in ricorso l’avviso di accertamento in questione, sì da precludere al Collegio qualsivoglia delibazione in proposito. A quanto precede aggiungasi come, nel silenzio della gravata sentenza sul punto, parte ricorrente, che pure ha indicato i termini in cui sollevò la questione in esame in prime cure (cfr. la p. 3, penultimo cpv., del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità), altrettanto non ha fatto in relazione al secondo grado di lite, laddove tra i tre motivi di appello indicati come sottoposti all’attenzione della C.T.R. (cfr. p. 6, secondo cpv.) non ne risulta alcuno che abbia ad oggetto, per l’appunto, il lamentato difetto di motivazione dell’avviso di accertamento: con l’ulteriore conseguenza che la doglianza non può essere certamente riproposta nel presente giudizio di legittimità;
che -pur volendo prescindere da quanto precede e per mera completezza espositiva -va comunque osservato che, premessa la (sia pur graduata, in base al relativo contenuto) valenza probatoria del p.v.c. (cfr. anche Cass., Sez. 5, 5.10.2018, n. 24461, Rv. 651211-01 e, in relazione alle dichiarazioni rese da terzi ed ivi inserite, Cass., Sez. 6-5, 20.5.2020, n. 9316, Rv. 657774-01), rappresentano principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte quelli per cui: a) l’obbligo dell’Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell’avviso va inteso in necessaria correlazione con la finalità
“integrativa” delle ragioni che, per l’Amministrazione emittente, sorreggono l’atto impositivo, secondo quanto dispone l’art. 3, comma 3 della l. n. 241 del 1990, sicché il contribuente ha diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui pure si faccia rinvio nell’atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore “narrativo”), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell’atto impositivo) sia già riportato nell’atto noto (arg. da Cass., Sez. 5, 18.12.2009, n. 26683, Rv. 610991-01); b) l’art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente a quegli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass., Sez. 5, 19.11.2019, n. 29968, Rv. 65591701) ovvero dei quali non abbia, comunque, agevole conoscibilità (arg. da Cass., Sez. 5, 12.12.2018, n. 32127, Rv. 651783-01); c) l’art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000 consente di assolvere all’obbligo di motivazione degli atti tributari anche mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del
discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass., Sez. 6-5, 11.4.2017, n. 9323, Rv. 643954-01);
che, dunque, la relatio, contenuta nell’avviso di accertamento, al p.v.c. che sia già nella disponibilità della contribuente rappresenta una modalità di collazione dell’atto impositivo in ogni caso certamente idonea ad integrarne la motivazione (arg. da Cass., Sez. 6-5, 5.12.2017, n. 29002, Rv. 646527-01);
che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) ‘ violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione all’applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 54, artt. 39, comma 1, lettera d, D.P.R. n. 600/1973, artt. 2697, 2729 c.c., poiché la C.T.R. ha disatteso, per un verso le regole generali e speciali, in ordine agli oneri probatori gravanti sulle parti in caso di ‘inesistenza oggettiva’ ella fatturazione e, per altro verso, i criteri valutativi della prova indiziaria ‘ (cfr. ricorso, p. 10);
che il motivo -il quale disvela un vizio motivazionale, ex art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. – è inammissibile;
che è consolidato il principio per cui, in tema di I.V.A., una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini -come nella specie della detrazione dell’I.V.A. e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far
apparire reale un’operazione fittizia (Cass., Sez. 5, 18.10.2021, n. 28628, Rv. 662471-01);
che la C.T.R. ha confermato la legittimità dell’operato dell’Ufficio sulla base della valutazione di una serie di elementi che, globalmente considerati ed analiticamente descritti all’ultima p. della motivazione della sentenza impugnata (cfr., in specie, quanto ivi riprodotto a proposito della struttura della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, nonché delle dichiarazioni rese dai rispettivi legali rappresentanti), hanno indotto i giudici di appello a ritenere dimostrata l’inesistenza oggettiva delle operazioni sottese alle riprese per cui è causa, correlativamente chiarendo il motivo per cui la documentazione prodotta dalla società contribuente fosse inidonea a scalfire : sennonché, non sfugge al Collegio che la censura in esame tende, all’evidenza, ad un’inammissibile (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01) (ri)valutazione del materiale istruttorio, puntando ad una diversa lettura dello stesso, suffragata da elementi formali (mezzi di pagamento regolarità formale delle scritture contabili, delle fatture e dei D.D.T. -cfr., in specie, la p. 11 del ricorso – peraltro solo genericamente richiamati -‘ depositando copiosa documentazione’ si legge alla p. 10, ult. cpv., del ricorso) ritenuti, però, dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte comunque inidonei a dimostrare l’effettività delle operazioni contestate (cfr. supra );
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , al pagamento, in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 6.000,00 (seimila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione