Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27541 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27541 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15491/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE) in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE , già RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F.
Oggetto: tributi operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti
CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale in data 4 luglio 2024, con studio in Roma, INDIRIZZO
-resistente –
contro
RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimati – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 10980/07/21 depositata in data 13 dicembre 2021 Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del l’8 ottobre 2024.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE e i singoli soci COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME hanno separatamente impugnato un avviso di accertamento per IVA, IRAP, nonché i contestuali avvisi per IRPEF imputata per trasparenza ai soci; gli accertamenti erano relativi al periodo di imposta 2011 e avevano ad oggetto -a seguito di PVC -il recupero di maggiori imposte conseguenti al disconoscimento di costi indeducibili derivanti da fatture di prestazioni di sponsorizzazione e pubblicitarie ritenute inesistenti.
La CTP di Caltanissetta ha accolto i ricorsi riuniti.
La CTR della Sicilia, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che l’Ufficio , in tema di operazioni di prestazioni pubblicitarie soggettivamente e oggettivamente inesistenti, non ha assolto all’onere di provare che la società contribuente fosse compartecipe di una « dolosa compartecipazione », stante la produzione di evidenze contabili delle campagne pubblicitarie e delle sponsorizzazioni effettuate,
valorizzandosi in proposito anche il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un solo motivo; i contribuenti intimati persone fisiche non si sono costituiti in giudizio; si è costituita con procura speciale la società contribuente intimata con nuova ragione sociale.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo del ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ritenuto assolto l’onere della prova da parte dell’Ufficio . Osserva parte ricorrente che si verte in tema di operazioni oggettivamente inesistenti quanto alle forniture provenienti dai fornitori RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, i quali avevano emesso fatture generiche inidonee a soddisfare i requisiti di inerenza, certezza e determinabilità dei costi. Evidenzia, inoltre, che in altro giudizio tributario fosse stato evidenziato che i fornitori in oggetto erano soggetti privi di organizzazione (cartiere), che la prova incombente sul contribuente non potesse attenere alla dolosa compartecipazione e che le prove raccolte nel giudizio penale non potessero fare stato nel procedimento tributario.
Il ricorso è fondato. Il giudice di appello ha accertato che concorrono nel caso di specie operazioni oggettivamente inesistenti e operazioni soggettivamente inesistenti.
E’ principio consolidato che in tema di operazioni oggettivamente inesistenti l’Ufficio può dimostrare, anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spettando al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni sottostanti contestate, non potendo tale onere essere assolto con la sola esibizione della fattura, ovvero con la regolarità
formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, in quanto di regola utilizzati allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass., Sez. V, 28 aprile 2022, n. 13235; Cass., Sez. VI, 7 marzo 2022, n. 7383; Cass., Sez. V, 10 febbraio 2022, n. 4251; Cass., Sez. V, 18 ottobre 2021, n. 28628).
In caso, invece, di operazioni soggettivamente inesistenti deve accertarsi la buona fede oggettiva del contribuente nel verificare che, nelle operazioni a monte, non si sia verificata una frode IVA, spettando al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni sottostanti, prova che non può ritenersi assolta con l’esibizione della fattura, né in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, gravando in ogni caso sul contribuente l’onere della prova contraria di avere adoperato la massima diligenza esigibile da accorto operatore commerciale al fine di non essere coinvolto in un’operazione volta a evadere l’imposta, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass., Sez. V, 13 luglio 2022, n. 22190; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2021, n. 40690; Cass., Sez. V, 17 agosto 2021, n. 22969; Cass., Sez. V, 3 agosto 2021, n. 22107; Cass., Sez. V, 20 luglio 2021, n. 20648; Cass., Sez. V, 8 luglio 2021, n. 19387; Cass., Sez. VI, 11 novembre 2020, n. 25426; Cass., Sez. V, 20 luglio 2020, n. 15369; Cass., Sez. V, 28 febbraio 2019, n. 5873; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27566).
Nella specie, il giudice di appello non ha operato distinzione tra operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, laddove avrebbe dovuto indicare i presupposti in base ai quali l’Ufficio, in ciascuno dei due casi, avrebbe o meno assolto all’onere della prova e in relazione ai quali i contribuenti avrebbero a loro volta assolto all’ onere della prova contraria (esistenza oggettiva delle operazioni contestate per le operazioni oggettivamente inesistenti e sussistenza
di una buona fede oggettiva nel non essersi resi parte di una frode IVA consumata a monte).
Analogamente, la prova del coinvolgimento in una frode IVA commessa a monte in caso di operazioni soggettivamente inesistenti non può esaurirsi in una prova psicologica o soggettiva di una dolosa compartecipazione, dovendosi accertare l’adozione di standard di diligenza oggettivi esigibili da un accorto operatore economico. Né la prova si sarebbe potuta dedurre dal mero riscontro delle scritture contabili.
Né, tanto meno, la prova si sarebbe potuta ricavare dal decreto di archiviazione a carico del legale rappresentante della società contribuente, decreto che non rientra nel perimetro di cui all’art. 21 -bis d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, così che -persistendo il principio del doppio binario tra giudizio penale e processo tributario (Corte cost., 25 luglio 2011, n. 247) -il giudice deve vagliare autonomamente le prove raccolte nel giudizio penale (Cass., Sez. V, 9 marzo 2020, n. 6532).
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame, oltre che per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 8 ottobre 2024