Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4651 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4651  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 21597-2017, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE  (C.F.  P_IVA),  in  persona  del  legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL),  unitamente  al  quale è elett.te dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE  (CODICE_FISCALE.F.  CODICE_FISCALE),  in  persona  del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rapp. e dif. (EMAIL);
avverso la sentenza n. 384/IV/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 09/05/2017; udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 13/02/2024 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato  che  l’ RAGIONE_SOCIALE notificò  alla  RAGIONE_SOCIALE  un avviso  di  accertamento con  cui  l’Ufficio  ha  provveduto  a  riprese relativamente all’anno di imposta 2013, conseguenti all’imputazione alla contribuente di costi non deducibili per fatture relative ad operazioni inesistenti intercorse con la RAGIONE_SOCIALE;
che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Teramo che, con sentenza n. 127/2016, accolse il ricorso; che l’ RAGIONE_SOCIALE propose appello innanzi alla C.T.R. dell’Abruzzo, la quale, con sentenza n. 384/IV/2017, depositata il 09/05/2017 accolse il gravame osservando -per quanto in questa sede ancora rileva -come, sulla scorta del copioso materiale probatorio in atti (cfr. pp. 8-9 della motivazione della decisione impugnata) l’Ufficio avesse ottemperato all’onere della prova sullo stesso gravante, quanto alla inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni sottese alle riprese per cui era causa, non rilevando, in senso contrario, il provvedimento di archiviazione adottato in sede penale né discorrendosi, nella specie, di interposizione fittizia di manodopera; che avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso , l’ RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato  che  con  il  primo  motivo  parte  ricorrente  si  duole  (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) della ‘ omessa valutazione di un fatto decisivo -sulla prova dell’oggettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE prestazioni di servizi RAGIONE_SOCIALE ‘ (cfr. ricorso p. 5), per avere la C.T.R. ‘ omesso di valutare elementi decisivi per la
contro
versia, accollando inutilmente al contribuente ciò che usciva già  confermato  dall’RAGIONE_SOCIALE ‘  (cfr.  ivi)  e,  cioè,  la materiale ed oggettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE prestazioni di servizio sottese alle riprese per cui è causa;
che il motivo è inammissibile;
che, una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’I.V.A. e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass., Sez. 5, 18.10.2021, n. 28628, Rv. 662471-01);
che la C.T.R., con accertamento in fatto, ha ritenuto che l’Ufficio aveva ottemperato all’onere della prova sullo stesso gravante, quanto alla inesistenza oggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni sottese alle riprese per cui è causa (‘ tutti gli elementi addotti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, congiuntamente valutati, appaiono persuasivi e univocamente indicativi della falsità RAGIONE_SOCIALE fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE in quanto relative ad operazioni economicamente e giuridicamente inesistenti perché, comunque, diverse da quelle effettivamente realizzate e consistenti, in realtà, in prestazioni di lavoro dipendente direttamente imputabili alla RAGIONE_SOCIALE…operazioni del tipo di quelle contestate nel presente avviso di accertamento sono caratterizzate pur sempre dall’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti con corretta contestazione della relativa ipotesi…’ (cfr. pp. 9-10 della motivazione della decisione impugnata);
che  appare  allora  evidente  come  parte  ricorrente  miri  ad  una  inammissibile  (arg.  da  (Cass.,  Sez.  3,  1.6.2021,  n.  15276,  Rv. 661628-01)  –  (ri)valutazione  degli  elementi  che  hanno  indotto  la C.T.R. a ritenere le operazioni in  questione inesistenti e,  dunque, corretta la ripresa operata dall’Ufficio in parte qua ;
che con il secondo motivo la difesa della RAGIONE_SOCIALE lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la ‘ violazione e falsa applicazione art. 109 DPR 917/1986 -art. 19 DPR 633/1972 -art. 41bis DPR 600/1973 ‘ (cfr. ricorso, p. 9), per avere la RAGIONE_SOCIALE erroneamente confermato la mancanza di inerenza (e, quindi, l’indeducibilità) dei costi sostenuti per i rapporti intercorsi tra la odierna ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE, ‘ in conseguenza della assunta inesistenza economica dei servizi che la componevano ‘, nonostante (a) il decreto di archiviazione del G.i.p. presso il Tribunale di Teramo abbia confermato la loro ‘ genuinità e dignità fiscale ‘, (b) le pure ragioni di risparmio fiscale consentano la deduzione dei costi connessi alle operazioni cui ineriscono e (c) l’assenza di valide ragioni economiche non sia contestabile con lo strumento dell’accertamento parziale, occorrendo all’uopo l’instaurazione del contraddittorio preventivo (nella specie mancante);
che il motivo è, in parte, inammissibile, in parte infondato;
che va anzitutto osservato che: 1) in materia di deducibilità dei costi d’impresa, la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell’attività dell’impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell’indefettibile requisito dell’inerenza tra i costi medesimi e l’attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell’effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi, non potendo tale ultima prova,
peraltro, consistere nella esibizione della fattura, in quanto espressione cartolare di operazioni commerciali mai realizzate, né nella sola dimostrazione della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass., Sez. 5, 19.12.2019, n. 33915, Rv. 656602-01); 2) in tema di processo tributario, il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 cod. proc. pen. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all’esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell’art. 654 cod. proc. pen. (Cass., Sez. 5, 4.8.2020, n. 16649, Rv. 658694-01);
che, tanto premesso, osserva la Corte come la C.T.R., contrariamente a quanto opinato dalla difesa di parte ricorrente, non ha ritenuto i costi relativi alle operazioni intercorse tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE indeducibili, siccome non inerenti ma ha, piuttosto, ritenuto assolta, ad opera dell’Ufficio, la prova della inesistenza oggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni infragruppo in questione, da ciò inferendone (in perfetta linea di continuità con la giurisprudenza di questa Corte supra richiamata) la indeducibilità dei connessi costi (cfr. p. 9, penultimo cpv., secondo periodo della motivazione), al contempo ritenendo non assolto, ad opera della contribuente, l’onere della prova contraria su di sé gravante sulla scorta (a) della irrilevanza, a tal fine, del decreto di archiviazione pronunziato dal G.i.p. presso il Tribunale di Teramo (osservando, anzi, come lo stesso origini da una richiesta di archiviazione in cui lo stesso P.M. procedente ha evidenziato ‘ espressamente, sotto il profilo
amministrativo-tributario la discutibilità RAGIONE_SOCIALE operazioni per carenza del requisito dell’inerenza o della valida ragione economica ), (b) della mancanza di prova in ordine all’esistenza effettiva di un interesse societario sottostante alle operazioni contestate, nonché, quale conseguenza della esternalizzazione dei servizi amministrativi, commerciali e di consulenza della RAGIONE_SOCIALE, (c) della duplicazione di esborsi alle stesse conseguenti, ‘ imputati dalla RAGIONE_SOCIALE come costi per servizi e dalla RAGIONE_SOCIALE come costi per personale ‘ (cfr. ult. p. della motivazione);
che,  dunque,  il  mezzo  di  gravame  in  esame  non  coglie, in  parte qua, la ratio decidendi della gravata decisione;
che, con riferimento, poi, alle ulteriori censure in cui si sviluppa il motivo in esame, premessa la novità della questione relativa all’illegittimità dell’atto impositivo impugnato per assenza di previo contraddittorio (non localizzata se, come e quando proposta nei precedenti gradi di giudizio), osserva il Collegio come risulti infondata, nel merito, la doglianza concernente la non contestabilità, nella specie, RAGIONE_SOCIALE riprese per cui è causa mediante lo strumento dell’accertamento parziale: questo, infatti, non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto a quello previsto dagli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n.633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le medesime regole, sicché il relativo oggetto non è circoscritto ad alcune categorie di redditi e la prova può essere raggiunta anche in via indiziaria e presuntiva (Cass., Sez. 6-5, 4.4.2018, n. 8406, Rv. 647574-01; 
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , al pagamento, in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 2.200,00
(duemiladuecento/00)  per  compenso  professionale,  oltre  spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,  da  parte  della  RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale rappresentante p.t. , dell’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  sezione