Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1357 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1357 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
Oggetto:
IVA – fatture per operazioni inesistenti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24479/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso il difensore;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1395/6/16, depositata il 17 marzo 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE, ufficio locale, avverso la sentenza n. 278/27/13 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2005.
La CTR osservava in particolare che dalla natura di “cartiera” di RAGIONE_SOCIALE, emittente RAGIONE_SOCIALE fatture in contestazione, dovevasi affermare la partecipazione della società contribuente all’attività frodatoria posta in essere dalla prima, ancorchè la contabilità correlativa fosse formalmente corretta e nonostante l’intervenuta assolutoria nel parallelo processo penale.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo cinque motivi, poi illustrati con una memoria.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente eccepisce la sussistenza/preclusività di un giudicato esterno formatosi per le annualità 2006/2007 in relazione alla medesima contestazione (fatture per operazioni soggettivamente inesistenti) quale conseguenza della mancata impugnazione della sentenza di accoglimento dei suoi ricorsi da parte della Commissione tributaria provinciale di Roma.
La censura è infondata.
Gli eccepiti giudicati (sentenze CTP Roma in relazione agli anni 2006/2007) non riguardano infatti quelle componenti del
rapporto tributario pluriennale con natura permanente, trattandosi piuttosto di elementi valutativi fattuali (nel caso di specie apprezzamento della inesistenza soggettiva del fatturante e relativa consapevolezza dell’utilizzatore) riferiti a singole, autonome, fattispecie concrete e pertanto senza dubbio suscettibili di statuizioni non pregiudicanti/preclusive.
In ogni caso va ribadito che «Le controversie in materia di IVA sono soggette a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall’art. 2909 cod. civ., e dalla eventuale sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto, ove gli stessi impediscano – secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 3 settembre 2009, in causa C-2/08 – la realizzazione del principio di contrasto dell’abuso del diritto, individuato dalla giurisprudenza comunitaria come strumento teso a garantire la piena applicazione del sistema armonizzato di imposta. (Nella specie, la S.C. ha negato il valore di giudicato esterno a sentenze di merito che, pronunciandosi con riferimento ad avvisi di accertamento in materia di IVA emessi in contestazione di fatture per operazioni inesistenti in ordine ad anni diversi di imposta, avevano escluso la fittizietà di tali operazioni)» (Sez. 5, Sentenza n. 16996 del 05/10/2012, Rv. 624024 – 01 e sucessive conformi).
Quindi trattandosi di ipotesi di frode fiscale, il giudicato esterno non ha effetto preclusivo.
Con il terzo motivo, da trattarsi prioritariamente perché potenzialmente dirimente, -ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ.la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 19, dPR 633/1972 e relativa normativa unionale, 2697, 2727, 2729, cod. civ., 54, dPR 633/1972, 42, dPR 600/1973, 7, legge 212/2000, 115, 116, cod. proc. civ., poiché la
NOME ha affermato la sua consapevole partecipazione alla frode posta in essere da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La censura articolata in due profili, il primo in ordine alla dedotta violazione di legge, il secondo in ordine alla valutazione probatoria del giudice tributario di appello, è fondata per il primo, con assorbimento del secondo.
Va infatti ribadito che «In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi» (Cass., n. 9851 del 20/04/2018; recentemente, nello stesso senso, Corte UE, C-512/2021, RAGIONE_SOCIALE ).
La sentenza impugnata è chiaramente distonica rispetto a tale consolidato arresto giurisprudenziale, posto che -erroneamente- sancisce che il mero fatto, pure accertato, della natura di “cartiera” di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE implica la consapevolezza di RAGIONE_SOCIALE di compartecipare alla frode fiscale consumata dalla prima.
Ben altro, più approfondito, accertamento di fatto dovrà essere compiuto dal giudice del rinvio, in applicazione del citato principio di diritto.
Dall’accoglimento del terzo motivo nei termini esposti deriva l’assorbimento del secondo, del quarto e del quinto motivo (rispettivamente, profilo reddituale della fatturazione soggettivamente inesistente, omessa pronuncia sul trattamento sanzionatorio, ascrizione RAGIONE_SOCIALE spese di lite).
In conclusione, accolto il terzo motivo del ricorso nei termini precisati, respinto il primo motivo, assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso nei termini di cui in motivazione, respinge il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma 23 novembre 2022
Il presidente