Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11988 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11988 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 26794-2017, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione (cf. 12967710158), in persona del liquidatore p.t. –
Intimata
Avverso la sentenza n. 1620/08/2017 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 10.04.2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
Alla RAGIONE_SOCIALE furono notificati avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2003, 2005, 2006. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, all’esito di una verifica condotta dalla GdF, conclusasi con il rilascio del processo verbale di
Accertamento – Oper. ogg. inesistenti – Inerenza dei costi – Riparto dell’onere della prova
constatazione, rideterminò l’imponibile della società ai fini Ires, Irap ed Iva, recuperando a tassazione costi non deducibili e iva a credito non detraibile.
Le pretese erariali trovavano fondamento nella contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, nelle quali la società risultava coinvolta con operatori economici comunitari, costituiti anche appositamente dalla RAGIONE_SOCIALE, di diritto elvetico.
La società, che contestava gli esiti dell’accertamento e gli addebiti, adì la Commissione tributaria provinciale di Milano, che con sentenza n. 9733/15/2015 ne rigettò le ragioni. L’appello proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia fu invece accolto con sentenza n. 1620/08/2017.
Il giudice regionale, per quanto comprensibile dalla motivazione, ha ritenuto che non fosse stata data prova del carattere fittizio RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate. Nello specifico ha ritenuto che l’Amministrazione finanziaria si fosse limitata a recepire i contenuti del processo verbale di constatazione, senza approfondire gli esiti della verifica, che a suo dire elencavano una certa quantità di documenti ritenuti fittizi, ma senza convincenti motivi. Al contrario l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto acquisi re prove certe sulla oggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni, da cui emergevano i costi portati in deduzione dalla società e l’iva a debito detraibile. Ha inoltre sostenuto l’illegittima utilizzazione RAGIONE_SOCIALE prove assunte nel processo penale , che tangeva alcuni dei soggetti coinvolti nelle operazioni fittizie, affermando che, così come i generici elementi raccolti per l’accertamento di fattispecie penalmente rilevanti non potevano costituire elementi di colpevolezza ai fini penali, allo stesso modo, e ai fini fiscali, essi non potevano essere posti a fondamento della falsità RAGIONE_SOCIALE fatture, e dunque dell’esistenza di operazioni fittizie. Ha pertanto ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE, che pur poteva raccogliere ulteriori elementi, ma non aveva provveduto in tal senso, aveva emesso atti impositivi privi di legittimità. Quanto poi alle prove addotte dalla contribuente, il giudice regionale riconosceva che questa avesse dimostrato la regolarità RAGIONE_SOCIALE prestazioni eseguite mediante la regolare tenuta della contabil ità, non inficiate dalle prove raccolte dall’Ufficio.
L’RAGIONE_SOCIALE ha censurato la sentenza con tre motivi, chiedendone la cassazione. La società, cui risulta regolarmente notificato il ricorso, è rimasta intimata.
All’esito dell’adunanza camerale del 21 novembre 2023 la causa è stata riservata e decisa. Il Procuratore Generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti.
Considerato che
Con il primo motivo l’Ufficio ha denunciato la violazione degli artt. 115, 116 e 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36, comma 2, n. 4, 54 e 61, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il giudice regionale , a fronte RAGIONE_SOCIALE emergenze del processo verbale di constatazione, avrebbe motivato apparentemente la decisione.
Il motivo non coglie nel segno.
Questa Corte ha chiarito che sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento (Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758). La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta RAGIONE_SOCIALE norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819).
Nel caso di specie, a prescindere dalla condivisibilità del percorso logico seguito dalla commissione regionale e dalle conclusioni cui perviene, la pronuncia esula dalla apparenza, perché corredata da una consequenzialità
RAGIONE_SOCIALE considerazioni e dei principi giuridici cui fa ricorso, che ne escludono la nullità.
Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. degli artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ., degli artt. 32, 33, 39, 40, 41 bis e 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché di ulteriori norme nazionali e direttive CEE, in rel azione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Con la sua pronuncia il giudice regionale sarebbe incorso in numerosi errores in iudicando , trattati nelle sottorticolazioni della censura. Avrebbe fatto erronea applicazione dei principi di diritto in ordine al tema della motivazione dell’atto impositivo, che rinvii al contenuto del processo verbale di constatazione; alla insufficienza della motivazione degli avvisi di accertamento; a lla distribuzione dell’onere della prova in tema di recupero a tassazione di costi ai fini Ires e Irap; a lla distribuzione dell’onere della prova sulla indetraibilità dell’Iva versata al cedente o al prestatore del servizio nell’ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti; alla valenza probatoria degli elementi raccolti in sede penale ai fini dalla costruzione di presunzioni dotate dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, e sulla utilizzabilità a supporto della motivazione dell’atto impositivo.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha affermato che in tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass., 20 dicembre 2017, n. 30560; 20 dicembre 2018, n. 32957). D’altronde, a garanzia della conoscenza dell’atto cui si fa rinvio, si è affermato che ai fini della motivazione per relationem degli atti d’imposizione tributaria, l’art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce
esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass., 19 novembre 2019, n. 29968).
In ordine alla insufficienza della motivazione degli avvisi di accertamento, alle regole di distribuzione dell’onere della prova in tema di recupero a tassazione di costi ai fini Ires e Irap, nonché di indetraibilità dell’Iva versata al cedente o al prestatore del servizio nell’ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti, che possono essere trattati unitariamente, questa Corte ha chiarito che l’Amministrazione finanziaria che contesti al contribuente l’indebita detrazione, ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l’assenza dell’operazione, non è configurabile la buona fede di quest’ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo. Peraltro, una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass., 13 marzo 2013, n. 6229; 14 settembre 2016, n. 18118; 18 ottobre 2021, n. 28628).
È peraltro conseguenziale l ‘ indeducibilità dei costi di operazioni oggettivamente inesistenti, per la logica deduzione che operazioni mai poste in essere manchino di costi (Cass., 7 dicembre 2016, n. 25249; 6 luglio 2018, n. 17788; 15 marzo 2022, n. 8480). E, per mera completezza, anche in riferimento ad operazioni soggettivamente inesistenti la deducibilità dei costi deve trovare presupposto nell’accertata loro inerenza all’attività esercitata dall’impresa.
Con specifico riferimento alla detraibilità dell’iva poi, ed alla disciplina prevista dall’art. 21, comma 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato evidenziato che in caso di operazione inesistente, in difetto di rettifica o annullamento della fattura, sussiste l’obbligo di versamento dell’imposta per
l’intero ammontare indicato in fattura, in quanto l’emissione del documento contabile determina l’insorgenza del rapporto impositivo, senza che ciò contrasti con il principio di neutralità dell’IVA, prevalendo la funzione ripristinatoria conseguente alla eliminazione del difetto di rettifica o annullamento della fattura, a meno che non sia stato eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale derivante dall’esercizio del diritto alla detrazione (Cass., 11 dicembre 2020, n. 28263; 12 marzo 2021, n. 6983; 19 agosto 2020, n. 17335).
D’altronde la giurisprudenza della CGUE ha chiaramente affermato che «dal solo fatto che l’amministrazione tributaria non abbia rettificato, in un avviso di accertamento in rettifica indirizzato all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto da esso dichi arata, non si può dedurre che tale amministrazione abbia riconosciuto che detta fattura corrispondeva a un’operazione imponibile effettiva». E che «i principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che non ostano a che il destinatario di una fattura si veda negare il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto a monte a causa dell’assenza di un’operazione imponibile effettiva, anche se, nell’avviso di accertamento in retti fica indirizzato all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto dichiarata da quest’ultimo non è stata rettificata. Se, tuttavia, tenuto conto di evasioni o irregolarità commesse da tale emittente o a monte dell’operazione dedotta a fondament o del diritto alla detrazione, tale operazione è considerata come non effettivamente realizzata, si deve dimostrare, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche alle quali non è tenuto, che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si inseriva nel quadro di un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare» (CGUE, in C-642/11, del 31 gennaio 2013).
Quanto, infine, alla utilizzabilità nella controversia tributaria RAGIONE_SOCIALE prove raccolte in sede penale, nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che neppure le sentenze penali irrevocabili assumono automaticamente autorità di cosa giudicata, siano esse di condanna o di assoluzione, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario per un verso vigono limiti in tema di prova, per altro aspetto trovano ingresso anche presunzioni
semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie, ma, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta RAGIONE_SOCIALE parti e del materiale probatorio acquisito agli atti deve procedere a ll’ apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli elementi di prova acquisiti al giudizio (Cass., 24 novembre 2017, n. 28174; 4 dicembre 2020, n. 27814).
Ebbene, nel caso controverso le operazioni poste in essere afferivano ad un complesso di rapporti con società estere, costituite anche all’uopo dalla società fiduciaria RAGIONE_SOCIALE; in occasione di indagini penali erano state raccolte anche le dichiarazioni di alcuni dei commercialisti coinvolti, che avevano contribuito, unitamente ad altri elementi, a formare un quadro indiziario nel quale emergeva come le operazioni commerciali fittizie coprivano finalità frodatorie, volte o a ‘lavare’ denaro di provenienza i llecita o a costituire passività inesistenti, utili ad abbattere i ricavi RAGIONE_SOCIALE società coinvolte; dalla verifica era emerso anche il coinvolgimento della RAGIONE_SOCIALE
A fronte del materiale complessivamente raccolto in occasione della verifica, e condiviso dall’RAGIONE_SOCIALE, nessuno dei suddetti principi, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, risulta applicato dal giudice regionale lombardo, che al contrario ha deciso sulla base di regole esattamente opposte.
Il motivo va in conclusione accolto.
L’accoglimento del secondo motivo assorbe il terzo, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE si è doluta dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto d i discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.
La sentenza va pertanto cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che in diversa composizione, oltre che liquidare le spese del presente giudizio di legittimità, dovrà riesaminare la controversia facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, rigettato il primo, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado
NUMERO_DOCUMENTO AVV_NOTAIO rel. COGNOME
della Lombardia, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il giorno 21 novembre 2023