Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34906 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 34906 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Reggio nell’Emilia che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
Oggetto: Ires, Irap 2007 -Reddito societario – Deduzione di costi -Operazioni oggettivamente inesistenti -Oneri probatori.
la sentenza n. 2620, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna il 6.11.2015 e pubblicata il 10.12.2015;
ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Generale NOME COGNOME che ha confermato la richiesta di rigetto del ricorso;
ascoltate le conclusioni rassegnate, per il ricorrente, dall’Avv. NOME COGNOME per delega, che ha chiesto l’accoglimento dell’impugnativa; nonché, per la controricorrente, dall’Avv.to dello Stato NOME COGNOME la quale ha domandato il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:
Fatti di causa
1. La Guardia di Finanza svolgeva indagini fiscali, con riferimento alle Imposte Dirette ed all’Iva, nei confronti della Ditta individuale COGNOME Silvio, che si concludeva con Processo Verbale di costatazione del 17.2.2012 (ric., p. 10). I Militari accertavano che la Ditta, la quale si occupava di lavori edilizi e non aveva presentato la dichiarazione dei redditi in relazione all’anno 2007, pur rivelando un fatturato milionario annotato nella banca dati RAGIONE_SOCIALE (Cli.Fo.), non era in concreto in grado di operare non disponendo neppure di personale dipendente e macchinari. Emergeva, tra l’altro, che l’impresa aveva sostenuto nell’itero anno costi pari ad Euro 500,00, evidentemente inadeguati a fronte di operazioni attive per oltre Euro 1.600.000,00. Tra le imprese che avevano intrattenuto rapporti commerciali con la Ditta individuale vi era anche la RAGIONE_SOCIALE, avente ristretta base partecipativa.
L’Agenzia delle Entrate valutava che le registrazioni di operazioni commerciali intercorse tra la Ditta individuale e la società fossero in realtà relative ad operazioni commerciali oggettivamente inesistenti, e notificava alla RAGIONE_SOCIALE
Srl l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2012, oggetto di questo giudizio, mediante il quale le contestava l’indeducibilità dei pretesi costi ai fini Ires ed Irap con riferimento all’anno 2007.
La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio nell’Emilia, proponendo censure procedimentali e di merito. La CTP giudicava infondate le difese proposte dalla ricorrente, e rigettava la sua impugnativa.
La società spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, che confermava la decisione assunta dalla CTP.
Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a cinque motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. La società ha pure depositato memoria.
4.1. Ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.Procuratore Generale NOME COGNOME ed ha domandato il rigetto del ricorso.
Ragioni della decisione
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società contesta al giudice dell’appello la violazione dell’art. 42 del Dpr n. 300 del 1973, per non aver rilevato il difetto assoluto di motivazione dell’avviso di accertamento che rinvia per relationem ad atti ad esso estraneo, e non fornisce presunzioni gravi precise e concordanti di responsabilità fiscale.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per non avere la CTR esaminato le prove, anche documentali, allegate.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società critica la violazione dell’art. 2704 cod. civ., per avere il giudice dell’appello ritenuto l’inutilizzabilità ai fini probatori dei contratti di appalto stipulati con la Ditta individuale COGNOME solo perché privi di data certa.
Mediante il quarto strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice del gravame confermato l’atto impositivo ritenendo la non inerenza dei costi indicati in deduzione dalla società, e disconosciuti dall’Agenzia delle Entrate, sebbene l’avviso di accertamento contestasse l’effettuazione di operazioni commerciali oggettivamente inesistenti, e non di operazioni commerciali non inerenti.
Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la società contesta l’omesso esame, da parte della CTR, della documentazione probatoria prodotta.
Con il primo motivo di ricorso la società critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame per non aver rilevato il difetto assoluto di motivazione dell’avviso di accertamento che rinvia per relationem ad atti ad esso estraneo, e non fornisce presunzioni gravi precise e concordanti di responsabilità fiscale.
In sostanza la contribuente lamenta il vizio dell’avviso di accertamento, già contestato in primo grado e poi in appello, perché non fornirebbe elementi gravi precisi e concordanti di responsabilità della società, anche perché motivato per relationem con riferimento all’accertamento compiuto nei confronti di diverso soggetto, la Ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, verifica di cui neppure sono stati allegati gli esiti all’atto impositivo.
6.1. Invero la CTR mostra di avere ben presenti gli elementi probatori proposti dall’Amministrazione finanziaria e contestati mediante l’avviso di accertamento. Si è già rilevato in premessa che la Ditta individuale COGNOME Silvio, preteso partner commerciale della RAGIONE_SOCIALE, non aveva presentato la dichiarazione dei redditi in relazione all’anno 2007, pur rivelando un fatturato milionario annotato nella banca dati RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), e non era in concreto in grado di operare non disponendo neppure di personale dipendente e macchinari. Emergeva, tra l’altro, che l’impresa aveva sostenuto nell’anno costi pari ad Euro 500,00, evidentemente inadeguati a fronte di operazioni attive per oltre Euro 1.600.000,00. Osserva pertanto il giudice dell’appello che ‘la mancanza di personale addetto alla produzione di opere edili, la mancata contabilizzazione di quote di ammortamento, relative a macchinari ed attrezzature da parte della Ditta individuale fornitrice, la totale genericità nella descrizione delle prestazioni effettuate e fatturate, che NON consentono di identificare né la qualità né la quantità o natura delle opere edili eseguite in appalto, come prescritto dall’art. 21 del DPR 633/72, costituiscono elemento di fatto certi, probanti la oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate’ (sent. CTR, p. III).
L’art. 42 del Dpr n. 600 del 1973, invocato dalla ricorrente, prevede in materia di avviso di accertamento, al secondo comma, che ‘ Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale’ . Non vi è quindi un obbligo, per l’Amministrazione finanziaria di allegare all’atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale. Nel caso di specie la CTR ha condivisibilmente ritenuto che il contenuto essenziale delle verifiche espletate nei confronti della Ditta individuale riprodotto nell’avviso di accertamento
risultasse sufficiente a provare l’incapacità operativa della stessa, e perciò la natura fittizia della fatturazione delle operazioni commerciali che la Ditta, ed il suo partner commerciale, dichiaravano di avere posto in essere.
Il primo motivo di ricorso appare quindi infondato e deve essere respinto.
Mediante il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che presentano ragioni di connessione e possono essere trattati congiuntamente, la società censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR, per non avere esaminato le prove, anche documentali, che aveva allegato, ed aver ritenuto l’inutilizzabilità ai fini probatori dei contratti di appalto stipulati con la Ditta individuale Cristofalo solo perché privi di data certa, proponendo la ricorrente quest’ultimo argomento tanto nel secondo quanto nel terzo strumento di impugnazione.
7.1. Premesso che la selezione degli elementi di prova, e la scelta di quali valorizzare ai fini della decisione, compete al giudice del merito, deve rilevarsi che la CTR non ha trascurato gli elementi probatori offerti dalla odierna ricorrente, ed ha operato esplicito riferimento alla sua tesi secondo cui i rapporti con la Ditta individuale RAGIONE_SOCIALE ‘erano di natura contrattuale’, e che ‘sono stati effettuati pagamenti per il tramite di assegni’. Ha quindi soffermato la propria attenzione sui contratti di appalto, osservando che gli stessi ‘non recano alcuna data certa, per cui non vi è la reale possibilità di collegarli ai lavori eseguiti per poterne verificare la reale esecuzione’ (sent. CTR, pp. II e III).
7.1.1. Non ricorre pertanto un omesso esame del materiale probatorio, ma la valutazione che, a fronte dei pregnanti elementi assicurati dall’Amministrazione finanziaria, gli elementi apportati dalla ricorrente non appaiono idonei a contrastarli, anche con riferimento a quelli che il giudice del gravame non richiama
espressamente, come le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dagli stessi lavoratori della ricorrente.
Con specifico riferimento ai contratti di appalto privi di data certa, in particolare, la CTR non ne esclude il possibile rilievo indiziario, ma indica le circostanze che la inducono a ritenerli non decisivi.
Anche il secondo ed il terzo strumento di impugnazione risultano pertanto infondati e devono essere respinti.
Mediante il quarto motivo di ricorso, la contribuente critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice dell’appello per avere confermato l’atto impositivo ritenendo ricorrente la non inerenza dei costi indicati in deduzione dalla società, e disconosciuti dall’Agenzia delle Entrate, sebbene l’avviso di accertamento contestasse l’effettuazione di operazioni commerciali oggettivamente inesistenti, e non di operazioni commerciali non inerenti.
8.1. In realtà la censura risulta rivolta ad un passaggio isolato della motivazione, in cui la CTR scrive che i costi ‘sono deducibili … se sono inerenti alla propria attività e se tale costo è certo e determinato nella sua qualità, quantità e data di esecuzione in termini di beni e prestazioni di servizi’ (sent. CTR, p. III). Il riferimento all’inerenza, pertanto, non integra in nessuna misura una ragione della decisione, ma rappresenta soltanto parte del riassunto, effettuato dal giudice del gravame, della disciplina normativa vigente in materia di deducibilità dei costi, come è dimostrato dall’immediato riferimento anche alla certezza e determinabilità degli stessi. Ed è proprio con riferimento a questi elementi ulteriori che la CTR fonda la propria decisione, come si è già avuto modo di chiarire, fermo restando che un costo non è deducibile neppure se non è inerente, ma questa problematica non riguarda questo giudizio.
Anche il quarto strumento di impugnazione deve pertanto essere respinto.
Con il quinto motivo di ricorso la società torna a contestare l’omesso esame, da parte della CTR, della documentazione probatoria prodotta. Occorre in proposito richiamare tutto quanto già rilevato esaminando il secondo ed il terzo motivo di impugnazione.
9.1. Tanto premesso il motivo di ricorso risulta inammissibile, perché la contestazione del vizio motivazionale non può essere proposta in presenza della c.d. doppia conforme, cioè qualora i giudici del merito abbiano deciso la causa in senso conforme, a meno che il ricorrente non riesca a dimostrare che le due decisioni in realtà differiscono, ma in questo giudizio la contribuente non ha assolto a tale onere.
In definitiva il ricorso introdotto dalla società appare infondato, e deve perciò essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della causa.
10.1. Occorre ancora dare atto che risultano integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso introdotto dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , che condanna al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 4.800,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13.12.2024.