Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6258 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6258 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4943/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 2785/2019, depositata il 24 giugno 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-A seguito di controllo effettuato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e del la ditta individuale ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, emer geva che la RAGIONE_SOCIALE, di cui sono soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, aveva utilizzato fatture emesse per operazioni inesistenti dalle imprese suddette, da considerarsi mere ‘cartiere’, negli anni imposta 2012 e 2013. Con gli avvisi di accertamento emessi, ai sensi dell’art. 41 bis d.P.R. 600/73, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALElRAGIONE_SOCIALE e dei due soci, l ‘Ufficio rilevava una maggiore IVA indetraibile in conseguenza dell’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni e accertava, con modalità analitico induttiva, ai sensi articolo 39, comma 1, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il reddito d’impresa relativo agli anni d’imposta 2012 e 2013, come quantificato nei rispettivi atti .
Avverso tali atti la società e i due soci proponevano distinti ricorsi, censurando sotto diversi profili gli avvisi di accertamento.
L’Ufficio si costituiva in giudizio difendendo la legittimità del proprio operato.
La Commissione tributaria provinciale di Brescia, riuniti i giudizi, con sentenza n. 706/2018, depositata il 24 giugno 2019, accoglieva i ricorsi.
L’Ufficio proponeva appello avverso la sentenza.
-Le parti resistevano in giudizio.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 2785/23/2019, depositata il 24 giugno 2019, ha rigettato l’impugnazione.
-L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
I contribuenti si sono costruiti con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
I controricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa.
Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 e art. 7 legge 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Secondo la Commissione tributaria regionale, gli avvisi di accertamento sarebbero viziati da motivazione contraddittoria e incapace di garantire il diritto di difesa, poiché ‘pronunciati in tono dogmatico’. Tuttavia, la Commissione tributaria regionale si fonderebbe su una nozione distorta di motivazione, non supportata dai fatti. In base alla normativa e alla giurisprudenza, non è sufficiente una generica ‘incomprensibilità dell’iter logico giuridico’ per annullare l’atto, ma deve essere specificata l’illogicità o incomprensibilità (Cass. 265/2001). L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE evidenzia che gli avvisi ai soci sono stati emessi sulla base degli accertamenti a carico della società per gli anni 2012 e 2013, a titolo di redditi da partecipazione, e motivati per relationem ai rispettivi avvisi diretti alla società. I requisiti della motivazione sarebbero dunque rispettati, data la completezza del riferimento agli atti societari, notificati anche ai singoli soci, dalla cui lettura è desumibile il contenuto dei fatti contestati e la pretesa tributaria. Si evidenzia, altresì, che l’Ufficio ha esposto le ragioni poste alla base della pretesa (esistenza di fatture per operazioni inesistenti, oggettivamente e soggettivamente; confronto tra contabilizzazione RAGIONE_SOCIALE fatture e redditività societaria, evidenziando incongruenze rispetto agli studi di settore e alla media RAGIONE_SOCIALE aziende del settore,
evidenziando in particolare che a fronte di fatturati crescenti, l’azienda ha dichiarato perdite civilistiche e redditi fiscali bassi ; è stata dedotta la sussistenza dei presupposti per l’accertamento induttivo del maggior reddito d’impresa, basato sulla presunzione che le fatture esaminate siano finalizzate alla creazione di costi fittizi, determinando un valore di reddito esorbitante rispetto alla media del settore).
1.1. -Il motivo è fondato.
La motivazione dell’avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dall’art. 7 della l. n. 212 del 2002, ha la funzione di delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALE contestazioni proponibili dall’Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’ an e il quantum della pretesa tributaria; invece, la prova della pretesa tributaria attiene al diverso piano del fondamento sostanziale della pretesa tributaria ed al suo accertamento in giudizio in presenza di specifiche contestazioni dello stesso (Cass. n. 25321/2024; Cass. n. 9810/2014).
In particolare, la motivazione per relationem dell’ avviso di accertamento è legittima se il contribuente ha avuto conoscenza dell’atto a cui si è fatto rinvio, in tutti gli elementi necessari a spiegare le difese che poi sono state effettivamente approntate fin dal primo grado di giudizio (Cass. n. 6409/2025), non rilevando, ai fini della validità dell’avviso di accertamento l’omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem , è comunque sufficiente (Cass. n. 8016/2024).
Nel caso di specie, nei riguardi dei soci si fa rinvio agli avvisi notificati alla società e, quindi, conosciuti dai soci stessi . Non c’è stata alcuna lesione del diritto di difesa e le parti si sono difese nel merito in maniera strutturata.
2. -Con il secondo motivo si invoca la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 41 bis d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, nonché 2697 e 2727 c.c. in relazione all’art. 360, co mma 1, n. 3 c.p.c. La sentenza sarebbe errata in quanto inopinatamente ritiene che la regolarità contabile sarebbe preclusiva dell’accertamento induttivo. Si evidenzia che nel caso di specie gli avvisi di accertamento diretti alla società (che costituiscono la base degli accertamenti emessi nei confronti dei soci), hanno tenuto conto di una pluralità di circostanze e in particolare: dell’andamento dei fatturati ‘considerevoli e crescenti nel tempo’; della contabilizzazione RAGIONE_SOCIALE fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti; dell’ analisi dell’applicazione degli studi di settore; dell’ incidenza del margine operativo lordo sui ricavi.
2.1. -Il motivo è fondato.
In tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa consentito dall’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base del controllo RAGIONE_SOCIALE scritture e RAGIONE_SOCIALE registrazioni contabili -, l’atto di rettifica, qualora sufficientemente motivato, in relazione agli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e alla loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, non essendo tenuta l’Amministrazione a provare altro, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità RAGIONE_SOCIALE operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità RAGIONE_SOCIALE stesse, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità RAGIONE_SOCIALE annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per
operazioni inesistenti o di valore eccedente quello effettivo (Cass. n. 9131/2025; Cass. n. 27804/2018).
Nel caso di specie, i giudici hanno fatto mal governo RAGIONE_SOCIALE disposizioni richiamate, tralasciando di esaminare le analitiche contestazioni formulate dall’RAGIONE_SOCIALE, a fronte RAGIONE_SOCIALE quali è il contribuente a dover dimostrare la regolarità RAGIONE_SOCIALE operazioni contabilizzate.
-Con il terzo motivo si invoca la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 54 d.P.R. 633/72, nonché dell’articolo 2967 e 2727 c.c. in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La sentenza della Commissione tributaria regionale risulterebbe censurabile (in particolare per violazione dell’art. 2697 c.c.), in quanto assume che l’Ufficio non abbia adempiuto a un onere probatorio di cui non era gravato, avendo già assolto al proprio onere di contestazione della fittizietà della operazioni sulla base di numerosi elementi presuntivi.
3.1. -Il motivo è fondato.
L’orientamento consolidato della Corte di cassazione (Cass. n. 9851/2018; Cass. n. 15369/2020; Cass. n. 25891/2023; in linea con Corte di giustizia, 22 ottobre 2015, Ppuh , C-277/14; Corte di giustizia, 11 novembre 2021, RAGIONE_SOCIALE, C281/20), individua due oggetti di prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti. In particolare: l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare l’oggettiva fittizietà del fornitore ed è tenuta a provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta.
La prova può essere anche solo indiziaria e quanto alla ‘consapevolezza del destinatario’ l’oggetto specifico dell’onere incombente sull’erario non è costituito dalla prova della partecipazione del soggetto all’accordo criminoso né dalla prova
della sua piena consapevolezza della frode ma solo che il contribuente ‘sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale’.
In altri termini, non è richiesta la dimostrazione di un puntuale elemento volitivo o, anche, la coscienza e volontà della partecipazione e/o dell’esistenza della frode ma l’osservanza di un parametro di diligenza rapportato alla professionalità richiesta per l’attività svolta e al contesto (in linea con la Corte di giustizia si precisa che egli ‘disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente’) .
Le modalità per assolvere a tale onere da parte dell’Ufficio non possono tradursi nel solo fatto che il fornitore sia fittizio, elemento che ha sì idoneità probatoria ma va suffragato da obbiettivi riscontri, quali, ad esempio, l’immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti.
Correlativamente, sorge in capo al contribuente l’onere della prova contraria, ossia che il fornitore non è fittizio e che egli ha agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale perché ha adoperato – per non essere coinvolto in una tale situazione – la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.
Quali mezzi di prova utili è però escluso che siano invocabili la regolarità della contabilità o la regolarità e congruità dei pagamenti o la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi. Questo perché si tratta di circostanze – le prime – già insite nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente (e relative a dati e documenti facilmente falsificabili), e l’ultima –
perché riferita ad un dato di fatto esterno alla fattispecie ed inidoneo di per sé a dimostrare l’estraneità alla frode.
Nel caso di specie, a fronte RAGIONE_SOCIALE articolate deduzioni poste alla base della pretesa tributaria, concernenti il carattere meramente fittizio sia della RAGIONE_SOCIALE (assenza di dichiarazioni IVA per gli anni di imposta 2012 e 2013 pur avendo effettuato acquisti intracomunitari secondo quanto dichiarato dai fornitori per euro 3.052.381,00; assenza di dipendenti e collaboratori, mancata presentazione di 770 e di pagamento di redditi da lavoro; assenza di autoveicoli, mancanza di proprietà di immobili; coincidenza della sede legale con l’indirizzo del luogo di esercizio dell’attività del professionista incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione; mancanza di dichiarazione dei redditi da parte del legale rappresentante) che della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE (assenza di strutture, insegne o indicazioni di riconducibili alla ditta individuale mentre sul luogo virgola in sede di accesso veniva rinvenuto un allevamento di bovini; contratto di locazione non finanziaria di costruzione commerciale cessato a maggio 2012; assenza a nome del contribuente di utenze relative a forniture di acqua gas e luce; totale mancanza di versamenti, imposte e contributi; assenza di personale dipendente; assenza di acquisti di materia prima a fronte di un fatturato significativo nel biennio 2012/2013), sarebbe stato onere dei contribuenti provare che i fornitori non erano fittizi e che avevano agito in assenza di consapevolezza di partecipare a un’evasione fiscale, adoperando la diligenza richiesta a un operatore economico accorto in relazione alle circostanze del caso.
-Col quarto si denuncia la nullità della sentenza per apparenza della motivazione: violazione dell’art. 112, 132 e 277 c.p.c., 2 e 36 d.l gs. 546/92, in relazione all’art. 360, co mma 1, n. 4
c.p.c. La sentenza sarebbe affetta da apparenza logicomotivazionale in quanto le affermazioni ivi contenute sarebbero del tutto inidonee a descrivere e a far comprendere i tratti elementari della vicenda in fatto e le singole questioni giuridiche sottoposte al suo esame; pertanto, sotto l’apparenza di una ratio decidendi , finirebbe per risolvere la propria decisione in una giustapposizione di proposizioni che tautologicamente e apoditticamente esprimono la decisione, ma non le ragioni della decisione.
4.1. -Il motivo è fondato.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).
Nel caso di specie, la pronuncia si dilunga in tre pagine nella descrizione dei fatti, dedicando alla motivazione soltanto poche righe, estremamente stringate nell’esame dei motivi di censura, con affermazioni che non danno conto dell’iter logico seguito per confermare la decisione di prime cure
5. -In conclusione, il ricorso va accolto, con rinvio, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte
di giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 18 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME