Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29043 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29043 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
Avv. Acc. RAGIONE_SOCIALE-IRAP 2009
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22068/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatur a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC: EMAIL come da procura speciale in calce all’atto di variazione del 18 giugno 2020
-controricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 941/32/2016, depositata in data 19 febbraio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1 . La contribuente riceveva notifica dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO ai fini IRES, IVA e IRAP, relativo all’anno d’imposta 2009. Mediante il detto atto si richiedeva alla contribuente il pagamento di € 4.862.500,00, segnatamente, in virtù del riscontro di numerose operazioni da considerarsi inesistenti, con conseguente indeducibilità dei corrispettivi costi. Sul versante IVA, invece, si rilevava che malgrado le operazioni inesistenti fossero soggette a reverse charge, la contribuente fosse comunque tenuta a corrispondere l’imposta, non spettandole la detrazione ed essendo, anzi, dovuta l’IVA integrata sulla fattura ex art. 21, settimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Avverso detto avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, deducendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
La C.t.p., con sentenza n. 10599/2/2014, accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, riducendo l’ammontare dei costi non riconosciuti ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette ed annullando l’atto impugnato per l a parte relativa all’IVA , e condannava la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese.
Contro tale decisione proponeva appello l’ Ufficio finanziario dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche la contribuente, spiegando appello incidentale.
Con sentenza n. 941/32/2016, depositata in data 19 febbraio 2016, la C.t.r. adita respingeva entrambi gli appelli, confermando la pronuncia di prime cure e compensando le spese di giudizio.
6 . Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, l’ Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La contribuente resisteva con controricorso, spiegando due motivi di ricorso incidentale.
La Corte, con ordinanza interlocutoria n. 6527 del 2023, rinviava a nuovo ruolo nell’attesa che parte ricorrente depositasse la
documentazione attestante l’avvenuta definizione agevolata della pretesa tributaria.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 26 settembre 2023.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 109, primo e quarto comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell’art. 8, primo, secondo e terzo comma, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con l. 26 aprile 2012, n. 44, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. » l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha respinto il gravame dell’appellante, non dichiarando in tegralmente indeducibili i costi in questione, sulla scorta della mancata prova fornita dalla società contribuente circa la loro certezza e determinatezza (come vorrebbe il quarto comma dell’art. 109 TUIR).
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ.; art. 109, quarto comma, d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rilevato che la società avesse provato con le scritture di magazzino l’esistenza del materiale ferroso acquistato in nero e la coerenza per peso, qualità e quantità tra tale materiale e quello venduto ai propri clienti e ha statuito che i costi d’acquisto potessero essere riconosciuti nella misura massima dell’11% (margine massimo risultante dalla testimonianza dell’ufficiale della Guardia di Finanza in sede penale).
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 21, settimo comma, 18, primo comma, 19, primo comma, 74, settimo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ .» l’RAGIONE_SOCIALE
lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che in caso di IVA applicata con il metodo del reverse charge, l’utilizzazione di fatture fittizie non può comportare il disconoscimento dell’IVA registrata in detrazione poiché i n tali casi l’IVA deve ritenersi neutra.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha valorizzato un compendio di prove prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, nello specifico, dando credito alla ricostruzione dei flussi di magazzino e alla congruità dei prezzi di rivendita come risultanti dalla perizia prodotta dal ricorrente, qualificando le operazioni come soggettivamente inesistenti pur in assenza di elementi che provassero l’acquisto in nero da ipotetici rifornitori.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 e artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha utilizzato una presunzione di secondo grado, mancando sia la prova dell’acquisto in nero da ipotetici fornitori che la prova della predisposizione di fatture di comodo per la copertura dei detti ingenti costi d’acquisto.
Va premesso che la contribuente, in data 18 giugno 2020, depositava istanza di declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta definizione agevolata rappresentando di aver aderito alla c.d ‘rottamazione ter’ di cui all’art. 16 bis del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, in relazione agli importi scaturenti dall’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, oggetto di questo giudizio,
nonché di altro ruolo, allegando l’estratto di ruolo, la comunicazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE dell’importo da versare per definire il carico tributario pari ad € 774.428,02 da versare in 12 rate a partire dal 30/11/99 e sino al 30/11/2023.
3.1.Con ordinanza interlocutoria n. 6527 del 3 marzo 2023, questa Corte disponeva il rinvio a nuovo a ruolo affinché la contribuente depositasse l’ulteriore documentazione attestante il versamento degli oneri richiesti nonché notificasse.
3.2. Senonché, la documentazione veniva allegata ma l’RAGIONE_SOCIALE, direzione RAGIONE_SOCIALE II, appositamente interpellata dall’RAGIONE_SOCIALE erariale in ordine alla completezza del procedimento ed alla definibilità del contenzioso in esame, con nota depositata in data 13 maggio 2023, espressamente chiedeva di insistere nella prosecuzione del giudizio evidenziando che la definizione agevolata invocata dalla contribuente aveva avuto ad oggetto l’importo minore (pari ad € 388.067,00) riconosciuto come dovuto nella fase di merito ed oggetto dei carichi affidati alla riscossione, laddove l’intera pretesa impositiva originaria, comprensiva di interessi e sanzioni, era ben più rilevante (6.063.286,36).
Pertanto, non potendosi, allo stato, nel presente giudizio originato dall’impugnazione dall’avviso di accert amento sopra indicato, pronunciare sull ‘ invocata estinzione del l’intero giudizio, la causa richiede il necessario scrutinio dei motivi di ricorso.
Di poi, il Collegio, ravvisata la peculiarità del caso concreto, in considerazione del rilievo nomofilattico RAGIONE_SOCIALE questioni agitate, ritiene opportuno che la trattazione avvenga in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2023.
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME