Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1061 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1061 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
ORDINANZA
n. 16863/2021 R.G.
COGNOME.
Rep.
A.C. 17 settembre 2025
sul ricorso (iscritto al n. 16863/2021 R.G.) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), con sede in Pietramelara (CE), alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, unitamente all’AVV_NOTAIO che rappresenta e difende la società stessa, giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (indirizzo p.e.c. del difensore:
‘ EMAIL ‘);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE e domiciliata ‘ ope legis ‘ presso gli uffici di quest’ultima, siti in Roma, alla INDIRIZZO (indirizzo p.e.c.: ‘ EMAIL ‘);
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 6005/6/2020, pubblicata il 10 dicembre 2020;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025, dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.- In punto di fatto e limitando l ‘ esposizione alle sole circostanze rilevanti in questa sede, si osserva che la società RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO , relativo all’anno d’imposta 2013 (e con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione l’IVA afferente ad operazioni soggettivamente inesistenti) , per difetto di motivazione, per mancata attivazione del contraddittorio preventivo e, nel merito, per effettività RAGIONE_SOCIALE cessioni comunitarie fatturate.
L’avviso di accertamento scaturiva da un p.v.c. del 16 dicembre 2016 emesso dall’RAGIONE_SOCIALE e con cui venivano accertate l’omessa presentazione degli intrastat e la mancanza di documentazione relativa alle operazioni di vendita di auto effettuate dalla società contribuente a clienti comunitari: in particolare, le stesse risultano sprovviste della documentazione relativa al trasporto nonché di ogni forma di pagamento. Pertanto, i verbalizzanti prima e l’amministrazione finanziaria dopo, constatavano l’imponibilità RAGIONE_SOCIALE operazioni di vendita in quanto le stesse cessioni di auto dovevano presumersi avvenute non in uno RAGIONE_SOCIALE membro, ma sul territorio nazionale.
La CTP di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 2203/12/2018 depositata in data 3 maggio 2018 rigettava il ricorso della contribuente, con condanna alle spese di lite.
2.- La sentenza veniva appellata dalla società contribuente che reiterava i motivi già sviluppati in primo grado e lamentava nell’ordine: 1) nullità dell’avviso di accertamento per difetto e carenza di motivazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della l. n. 241 del 1990, art. 7 della l. n. 212 del 2000, artt. 111 e 53 Cost., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, art. 36 d.l. n. 41 del 1995, nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.; 2) violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme sul contraddittorio preventivo (artt.41-47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea); 3) infondatezza nel merito della pretesa erariale, trattandosi di operazioni a cui era applicabile il regime del “margine” e quindi in ogni caso non assoggettabili a IVA.
La CTR della Campania, con la sentenza n. 6005/6/2020, pubblicata il 10 dicembre 2020, rigettava l’appello, con la seguente motivazione: « 1. Con un primo motivo di ricorso la parte lamenta la nullità dell’avviso di accertamento per difetto e carenza di motivazione. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Osserva innanzitutto il Collegio che dal p.v. redatto in data 16.12.2016 dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emerge che la verifica scaturì da una richiesta di cooperazione amministrativa in ambito IVA pervenuta dall’Autorità doganale tedesca, tesa ad accertare la realtà RAGIONE_SOCIALE transazioni commerciali/finanziarie intercorse tra l’operatore nazionale (cedente) e il soggetto tedesco RAGIONE_SOCIALE (cessionario) con sede in Amburgo. All’atto della verifica la parte risultava peraltro sprovvista della documentazione relativa al trasporto (CMR) attestante il trasferimento della merce all’operatore tedesco, della documentazione attestante il pagamento della merce venduta e di ordini o contratti con i clienti. Dall’analisi della documentazione esibita emergevano una serie di gravi irregolarità e omissioni. In particolare: 1) la società, pur essendo un soggetto autorizzato alle operazioni intracomunitarie, pur avendo effettuato ingenti operazioni di acquisto e vendita in ambito comunitario, non aveva presentato per gli anni 2011-2012-2013 alcun moRAGIONE_SOCIALE Intrastat. 2) In merito alle operazioni di vendita auto effettuate dalla società CAR X RAGIONE_SOCIALE a clienti comunitari, contabilizzate nei registri contabili per gli anni 2011-2012-2013, imputate nel regime del margine di cui all’art. 36 DL 41/95, le stesse risultavano sprovviste della documentazione relativa al trasporto, nonché di ogni forma di pagamento. A rafforzare la presunzione che la destinazione finale RAGIONE_SOCIALE suddette autovetture non fosse quella indicata dalle fatture registrate nel registro ufficiale concorreva inoltre la circostanza che già l’organo collaterale tedesco, promotore della richiesta di cooperazione amministrativa in ambito Iva, aveva riferito che presso l’operatore tedesco RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO non era stata rilevata alcuna documentazione attestante la realtà e la effettività RAGIONE_SOCIALE cessioni effettuate dall’operatore nazionale RAGIONE_SOCIALE. 1.3. Non vi è chi non veda che il contenuto dell’atto, così come riportato, appare del tutto congruo e sufficiente, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il requisito motivazionale dell’accertamento, ai sensi dell’art. 42, secondo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione di fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALE ragioni adducibili dall’ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio d’impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. sez. 5, sentenza n. 14700 del 21/11/2001). 2. Con il secondo motivo di ricorso l’appellante lamenta violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme sul contraddittorio preventivo (artt.41-47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea). 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. Occorre premettere che la questione relativa alla sussistenza o meno, nell’attuale quadro normativo, di un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell’A.F. è stata recentemente risolta dalla Suprema Corte, che ha sancito il principio di diritto secondo cui in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. ”a tavolino” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015). Osservano infatti i Supremi Giudici che la previsione dell’art. 12, comma 7, I. 212/2000 non è fonte di un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell’Amministrazione fiscale; e, dunque, dell’obbligo dell’Amministrazione medesima, ogni qual volta si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente e pur in assenza di specifica norma positiva che per quel provvedimento lo sancisca, di attivare con l’interessato contraddittorio preventivo, pena l’invalidità dell’atto. Emerge infatti, viceversa, che le garanzie fissate nell’art. 12, comma 7, l. 212/2000 trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti (diversi da quello di specie) conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali (cfr.: Cass.15010/14, 9424/14, 5374/14, 2593/14, 20770/13, 10381/11). Nel senso indicato militano univocamente il dato testuale della rubrica (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto
a verifiche fiscali”) e, soprattutto, quello del primo comma dell’art. 12 l. 212/2000 (coniugato con la circostanza che l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco), che, esplicitamente, si riferisce agli “accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”; ad operazioni, cioè, che costituiscono categorie d’intervento accertativo dell’Amministrazione tipizzate ed inequivocabilmente identificabili, in base alle indicazioni di cui all’art. 52, comma 1, d.p.r. 633/1972, richiamato, in tema di imposte dirette dall’art. 32, comma 1, d.p.r. 600/1973 e, in materia di imposta di registro, dall’art. 53-bis d.p.r. 131/1986. Si è, dunque, in presenza di una situazione, in cui il ravvisare nella disposizione in rassegna la fonte di un generalizzato diritto del contribuente al contraddittorio fin dalla fase di formazione della pretesa fiscale comporterebbe un’inammissibile interpretazione abrogans di parte qualificante del dato normativo. Ciò tanto più in considerazione del fatto che non irragionevole proiezione teleologica del riportato dato testuale univocamente tendente alla limitazione della garanzia del contraddittorio procedimentale di cui all’art. 12, comma 7, 1. 212/00 alle sole verifiche in loco è riscontrabile nella peculiarità stessa di tali verifiche, in quanto caratterizzate dall’autorit ativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità, che specificamente giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali. L’approfondimento dell’indagine porta ad escludere che una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale in campo tributario possa essere riferita a norme ordinarie dell’ordinamento nazionale diverse da quella di cui all’art. 12, comma 7, l. 212/2000. In proposito, deve rilevarsi che la legge 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo”) -nel regolare, al capo terzo, la “partecipazione al procedimento amministrativo”, tra l’altro contemplante (all’art. 7) l’obbligo dell’Amministrazione di comunicare agli interessati ravvio del procedimento”, al fine di consentirne l’interlocuzione prima dell’adozione
del definitivo provvedimento amministrativo esclude espressamente dalla disciplina partecipativa ivi prevista “i procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano’. Deve, inoltre, osservarsi che a siffatta previsione offre rispondenza una normativa tributaria, nel cui ambito non si rinviene alcuna disposizione espressa che sancisca in via generale l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale e ne possa essere considerata la fonte, ma si rinvengono, invece, una pluralità di disposizioni, che tale contraddittorio prescrivono, peraltro a condizioni e con modalità ed effetti differenti, in rapporto a singole ben specifiche ipotesi. In particolare, al riguardo, rilevano: il già esaminato art. 12, comma 7, l. 212/2000, con riguardo agli avvisi conseguenti a verifiche effettuate presso i locali del contribuente; gli artt. 3, comma 185, l. 549/1995 e 10, comma 3-bis, l. 146/1998 (introdotto dall’art. 1, comma 409 lett. b, l. 311/2004), in tema di “accertamenti standardizzati”. 2.3. Come correttamente hanno osservato i primi giudici, peraltro, nei caso di specie comunque la società ha partecipato a mezzo del suo rappresentante alla verifica, con instaurazione quindi del contraddittorio, come risulta anche dal verbale di accertamento dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La doglianza sollevata va quindi disattesa. 3. Con il terzo motivo di gravame, l’appellante ha infine lamentato la infondatezza nel merito della pretesa erariale, trattandosi di operazioni a cui era applicabile il regime del “margine” e quindi in ogni caso non assoggettabili a IVA. 3.1. Il motivo è anch’esso infondato. 3.2. Le doglianze della ricorrente si articolano sotto due distinti e separati aspetti: il primo aspetto riguarda l’entità RAGIONE_SOCIALE operazioni intracomunitarie, che nell’anno 2013 ammontavano ad euro 793.754,00 e non euro 860.650,00 come calcolato dai verbalizzanti e accertato dall’Ufficio; il secondo concerne invece la mancata contestazione del regime del margine risultante dalle fatture di acquisto (acquisti interni), sicché la corrispondente vendita costituiva, in ogni caso, operazione non soggetta ad IVA (sia se effettuata sul territorio nazionale, che in ambito comunitario ed extra comunitario). 3.3. Occorre premettere che secondo consolidata giurisprudenza, l’Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l’indebita detrazione, ha solo l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere ovvero è stata posta in essere tra soggetti diversi, indicandone i relativi elementi, anche in forma
indiziaria o presuntiva (su tale specifico aspetto si richiama quanto già detto in relazione alla motivazione dell’atto impugnato), ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente (v. Cass., sez. 5, sentenza n. 9108 del 06/06/2012, secondo cui in tema di I.V.A., la fattura è documento idoneo a rappresentare un costo dell’impresa, attesa la disciplina del suo contenuto di cui all’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sicché in ipotesi di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare che l’operazione commerciale oggetto della fattura non è stata posta in essere; tale prova, ai sensi degli artt. 39, comma primo, lett. d), e 40 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, potrà essere fornita anche mediante presunzioni, nel qual caso passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, a norma dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ.: pertanto il giudice tributario, qualora ritenga gli elementi addotti dall’Amministrazione dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve passare a valutare la prova contraria offerta dal contribuente). Nel caso di specie, rileva il Collegio che i criteri di calcolo adottati dall’Ufficio appaiono formalmente corretti e immuni da censure. Nello specifico, il cedente nazionale avrebbe dovuto produrre tutta la documentazione attestante la veridicità RAGIONE_SOCIALE operazioni poste in essere. Non avendo la contribuente prodotto alcuna documentazione attestante il trasferimento fisico della merce (auto usate) né il carattere oneroso dell’operazione in paesi UE, appare del tutto legittimo e ragionevole presumere che le autovetture rilevate dai registri contabili e dalle fatture abbiano avuto una diversa e ignota destinazione, con il conseguente venir meno del regime agevolativo. ».
3.- Avverso la predetta sentenza d ‘ appello, la contribuente società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
4.L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente in violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost. Inoltre, denuncia, ai
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in violazione degli artt. 112-115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 36 d.l. n. 41 del 1995.
Sostiene, al riguardo, che il giudice territoriale si sarebbe pronunciato in modo completamente avulso dalle doglianze ed allegazioni della contribuente (sviluppate nell’atto d’appello) circa l’erronea quantificazione RAGIONE_SOCIALE operazioni effettuate nei confronti degli operatori esteri oggetto di recupero.
All’uopo, dopo aver riportato il contenuto dell’atto d’appello (pagg. 2 -5, 7-8, 9 e 11-14), la contribuente riproduce altresì il prospetto (che asserisce aver già prodotto in primo grado) dal quale risulterebbe che le vendite effettuate nei confronti degli operatori esteri ammontavano ad euro 793.754,00 e non euro 860.650,00 come erroneamente accertato e assoggettato ad IVA dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Evidenzia, poi, come sul punto l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe sollevato alcuna contestazione né in primo grado né in appello e come, a fronte di ciò, la CTR sarebbe incorsa in una motivazione meramente apparente in quanto, pur evidenziando che la contribuente aveva lamentato l’erronea determinazione RAGIONE_SOCIALE operazioni effettuate nei confronti degli operatori comunitari e l’applicabilità del regime del margine, nonché l’omesso esame della documentazione esibita, si sarebbe limitata ad affermare che tale m otivo (d’appello) risultava del tutto generico e non sviluppato.
Inoltre, la CTR ha affermato che: « i criteri di calcolo adottati dall’Ufficio appaiono formalmente corretti e immuni da censure. Nello specifico, il cedente nazionale avrebbe dovuto produrre tutta la documentazione attestante la veridicità RAGIONE_SOCIALE operazioni poste in essere. Non avendo la contribuente prodotto alcuna documentazione attestante il trasferimento fisico della merce (auto usate) né il carattere oneroso dell’operazione in paesi UE, appare del tutto legittimo e ragionevole presumere che le autovetture rilevate dai registri contabili e dalle fatture abbiano avuto una diversa e ignota destinazione, con il conseguente venir meno del regime agevolativo. ».
Secondo la ricorrente tale affermazione sarebbe illogica perché la mancata produzione della documentazione valevole a comprovare il
trasferimento fisico della merce non assumerebbe alcuna concreta rilevanza con riferimento all’applicazione del regime del margine.
In definitiva, secondo la prospettazione sviluppata nel ricorso per cassazione, la CTR avrebbe violato il principio secondo cui, poiché il processo tributario è di impugnazione-merito è imposto al giudice di verificare se esso sia fondato anche solo in misura parziale, sicché non può limitarsi al mero annullamento o conferma dell’accertamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.
2.- La censura è infondata quando non inammissibile.
Anzitutto, quanto al profilo attinente alla motivazione ex art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., con esso la ricorrente si duole della motivazione della sentenza impugnata, sostanzialmente lamentandone l’insufficienza.
Nondimeno, come chiarito da questa Corte regolatrice, « In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. » [Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 7090 del 3 marzo 2022, Rv. 664120-01; cfr., altresì, in senso sostanzialmente conforme Cass. civ., Sez. 6-3, ordinanza n. 22598 del 25 settembre 2018, Rv. 650880-01, secondo cui « In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato
qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.. »].
In particolare, giova rammentare che questa Corte, a sezioni unite, ha chiarito che, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., operata dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l’anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella ‘ mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico ‘ , nella ‘ motivazione apparente ‘ , nel ‘ contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ‘ e nella ‘ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ‘ , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘ sufficienza ‘ della motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, Rv. 629830-01).
Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la CTR ha senz’altro motivato – sia pure in maniera sintetica – in relazione all’infondatezza del motivo di gravame, facendola discendere non soltanto dalla mancata presentazione dei modelli intrastat, ma altresì dal fatto che: 1) le operazioni di vendita di auto effettuate a clienti comunitari erano risultate sprovviste della documentazione relativa al trasferimento fisico della merce (auto usate) e al loro asserito carattere oneroso; 2) la non veridicità dei trasferimenti, come chiarito anche nell’atto impositivo, aveva trovato preciso riscontro anche nelle informazioni fornite dall’autorità doganale tedesca.
Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico -argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua
decisione (cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, Rv. 629830).
Da ultimo, è appena il caso di evidenziare il profilo di evidente inammissibilità del motivo di ricorso di cui si tratta, rappresentato – con riguardo alle censure prospettate ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. – dal principio secondo cui « Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. » (Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 5947 del 28 febbraio 2023, Rv. 667202-01). E ciò, senza trascurare anche la precisazione secondo cui « Ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice. » (Cass., Sez. 2, ordinanza n. 7724 del 9 marzo 2022, Rv. 664193-01).
3.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e segg. d.l. n. 41 del 1995, nonché degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c..
Sostiene come la CTR, con riguardo al regime del margine, non avrebbe correttamente valutato che la società contribuente aveva assolto all’onere probatorio gravante a suo carico mediante la produzione della documentazione già presentata ai verificatori e versata agli atti del giudizio di merito.
4.- La censura risulta inammissibile, poiché attinge la ricostruzione del fatto e la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove condotta dalla CTR.
Quest’ultima , infatti, ha ritenuto, invece, all’esito della valutazione del fatto e RAGIONE_SOCIALE prove (e, in particolare, della documentazione prodotta in giudizio) la non veridicità dei trasferimenti, giacché le operazioni di
vendita di auto effettuate, secondo la prospettazione della contribuente, a clienti comunitari, oltre a risultate sprovviste di documenti valevoli a dimostrare il trasporto della merce e le modalità di esecuzione dei pagamenti, erano state escluse anche all’esito RAGIONE_SOCIALE informazioni fornite dall ‘ autorità doganale tedesca.
A tale ricostruzione, la ricorrente tenta di contrapporre una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione RAGIONE_SOCIALE valutazioni e del convincimento del giudice di merito volta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, Rv. 62779001, nonché Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, Rv. 670888-01, secondo cui « In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme. »).
Non è possibile, dunque, proporre un apprezzamento diverso e alternativo RAGIONE_SOCIALE prove, dovendosi ribadire il principio per cui « L’esame dei documenti esibiti e RAGIONE_SOCIALE deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e RAGIONE_SOCIALE risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata » (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24 maggio 2006, Rv. 589595-01; conf. Cass. civ.,
Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448-01; Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014, Rv. 631330-01).
Del resto, questa Corte ha più volte affermato che « Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice de l caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità. » (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 640 del 14 gennaio 2019, Rv. 652398-01; conf. Cass., Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4 marzo 2022, Rv. 664394-01).
Orbene, non è chi non veda come il motivo in esame, in quanto si concentra sull’accertamento RAGIONE_SOCIALE circostanze di fatto valevoli ad integrare gli elementi idonei a ritenere concretamente realizzate vendite di auto a clienti comunitari, finisce con il risolversi nella prospettazione di una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale e, dunque, nella richiesta di una nuova valutazione del compendio istruttorio, notoriamente preclusa in sede di giudizio di legittimità (cfr., al riguardo, Cass., Sez. 5, ordinanza n. 32505 del 22 novembre 2023, Rv. 669412-01, secondo cui « Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del
merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. »).
5.- Con il terzo (e ultimo) motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente in violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost. Inoltre, denuncia, ai sensi dell’art. 3 60, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 l. n. 212 del 2000, nonché degli artt. 41-47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
La censura si appunta innanzitutto sull’affermazione – contenuta nella sentenza impugnata – secondo cui « L’appellante (pag. 10 ss) come primo motivo deduce la violazione del principio di obbligatorietà del contraddittorio preventivo. Deve però qui ribadirsi – disattendendo tale motivo – che tale obbligo sussiste solo per i tributi c.d. armonizzati, e sempre che il contribuente sia in grado di provare che, ove il contraddittorio fosse stato attuato, egli avrebbe potuto far valere utilmente le sue ragioni, con ragionevole possibilità di accoglimento. Nel caso di specie giova ricordare che, alla base della imposizione, vi è stata una ampia verifica tributaria, condotta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dogane su richiesta dell’autorità doganale tedesca, tesa ad accertare la realtà RAGIONE_SOCIALE transazioni commerciali finanziarie intercorse dall’attuale appellante con il cessionario tedesco Nawabi automobile. Il contribuente, in quella sede, a mezzo di un proprio rappresentante ha avuto ampia facoltà di far valere le proprie ragioni (cfr il verbale di accertamento). L’appellante non contesta tale accertamento ma si limita a dolersi -al di là dei rilievi astrattamente giuridici -di una pretesa differenza tra operazioni effettivamente effettuate e quelle a suo dire erroneamente accertate. ».
Sostiene che, in tal modo, la CTR sarebbe incorsa nel vizio di motivazione apparente, in quanto la partecipazione del contribuente e del suo commercialista alla verifica non poteva e non doveva assumere alcuna rilevanza circa la successiva obbligatorietà del contraddittorio preventivo.
Aggiunge, inoltre, che « Peraltro, come si evince dallo stralcio del pvc trascritto nelle precedenti pagine, la legale rappresentante della società era intervenuta solo al momento dell’accesso, delegando poi il proprio commercialista, il quale aveva soltanto consegnato l’ulteriore documentazione contabile e sottoscritto il PVC presso le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, fermo restando che i verificatori eseguirono l’esame della documentazione e raggiunsero le loro conclusione nei locali dell’Ufficio senza la presenza né della legale rappresentante della società ricorrente né del professionista (commercialista). » (cfr., all’uopo, la pag. 22 del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità).
Con riguardo al vizio prospettato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la contribuente sostiene di aver correttamente assolto l’onere relativo alla prova di resistenza. Evidenzia, infatti, che le doglianze di merito sollevate (erronea quantificazione RAGIONE_SOCIALE operazioni estere ed applicabilità del regime del margine), già ampiamente riportate e trascritte nel ricorso risulterebbero anche di patente non pretestuosità.
Inoltre, afferma che il giudice territoriale per respingere la doglianza de qua avrebbe dovuto argomentare sull’inesistenza della ‘ prova di resistenza ‘ ovvero sulla pretestuosità RAGIONE_SOCIALE eccezioni, mentre alcunché al riguardo sarebbe possibile rinvenire nella sentenza impugnata.
6.- Anche tale censura risulta infondata.
Anzitutto, quanto al profilo attinente alla motivazione ex art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., con esso la ricorrente si duole della motivazione della sentenza impugnata, sostanzialmente lamentandone l’insufficienza.
Nondimeno, ferme restando tutte le considerazioni già ampiamente sviluppate in precedenza circa la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 e circa la consolidata interpretazione di questa Corte regolatrice, deve ribadirsi che l’insussistenza di alcuna grave anomalia motivazionale, perché la CTR ha senz’altro motivato – sia pure in maniera sintetica in relazione all’infondatezza del motivo di gravame,
facendola discendere dalla circostanza secondo cui la società contribuente, in sede di accesso dell’autorità doganale alla sede dell’impresa, aveva avuto ampia facoltà di far valere le proprie ragioni, a mezzo di un proprio rappresentante.
Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico -argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, Rv. 629830).
Del resto, è la stessa ricorrente ad aver ammesso come, al momento dell’accesso fosse intervenuta la legale rappresentante della società nonché il commercialista di quest’ultima (cfr., all’uopo, il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, alle pagg. 27-28).
Il che esclude altresì la fondatezza della doglianza sollevata ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., circa la violazione del contraddittorio preventivo, atteso che, come chiarito sempre da questa Corte regolatrice, le modalità di realizzazione del contraddittorio non sono a forma vincolata, essendo sufficiente (e necessario) che esso si realizzi in modo effettivo, indipendentemente dagli strumenti in concreto adottati, quali il ricorso a procedure partecipative o l’impiego di altri meccanismi finalizzati all’interlocuzione preventiva, come l’inoltro di questionari ed il riconoscimento dell’accesso agli atti (cfr., all’uopo, Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 20436 del 19 luglio 2021, non massimata, in motivazione, paragrafo 6.2., pagg. 6 e 7).
7.- In conclusione, alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni finora sviluppate il ricorso deve essere respinto e la ricorrente condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
8.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi €. 5.900,00 (euro cinquemilanovecento/00), oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 17 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME