Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31662 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31662 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
Oggetto: operazioni soggettivamente inesistenti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29202/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (PEC:
EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) e domiciliata presso lo studio del primo in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l’Emilia -Romagna n. 986/10/21, depositata il 15 luglio 2021 e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna n. 986/10/21, depositata il 15 luglio 2021, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione n. 22207/2019, veniva accolto il ricorso in riassunzione proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ferrara n. 145/6/13 e venivano annullati gli atti impositivi impugnati.
La società RAGIONE_SOCIALE, poi incorporata nella RAGIONE_SOCIALE, era oggetto di verifica fiscale da cui derivavano tre avvisi di accertamento per gli anni d’ imposta 2004, 2005 e 2006 con cui, richiamato integralmente il sottostante p.v.c., l’Amministrazione finanziaria contestava ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette l’indebita deduzione di costi relativi a fatture per operazioni che la Corte di cassazione qualificava soggettivamente inesistenti, l’indebita detrazione di IVA indicata su dette fatture e irrogava le relative sanzioni.
Le indagini rivelavano l’esistenza di una complessa organizzazione che attraverso società di comodo operanti nel commercio all’ingrosso di materiali edili e il ricorso a false fatturazioni, assicurava alla società evasione di imposta.
Le contestazioni originavano, tra l’altro, due procedimenti penali a carico degli amministratori e consulenti della società RAGIONE_SOCIALE (Al-
NOME COGNOME e NOME COGNOME), che secondo l’RAGIONE_SOCIALE aveva annotato fatture false provenienti da società cartiere, e degli amministratori (NOME, NOME e NOME COGNOME) e di un socio (NOME COGNOME) RAGIONE_SOCIALE società del gruppo RAGIONE_SOCIALE, tra cui la RAGIONE_SOCIALE, poi incorporata nella RAGIONE_SOCIALE. Il primo si concludeva con la condanna del COGNOME, il secondo con sentenza di assoluzione con formula piena, all’esito del giudizio abbreviato, nei confronti dei legali rappresentanti e del socio RAGIONE_SOCIALE società del gruppo RAGIONE_SOCIALE, ad opera della sentenza del Tribunale di Ferrara n.35/13.
La CTP accoglieva i ricorsi introduttivi riuniti. Una prima sentenza della CTR, favorevole all’RAGIONE_SOCIALE appellante, veniva cassata dal giudice di legittimità. Tra l’altro, la Cassazione riteneva che la CTR non avesse chiaramente indicato le ragioni per le quali gli amministratori della società contribuente « sapevano o avrebbero dovuto sapere » secondo l’ordinaria diligenza richiesta dalla loro qualifica professionale, in riferimento alle contestate operazioni soggettivamente inesistenti.
Il giudice della fase rescissoria, richiamando anche un precedente di merito della medesima CTR e ritenendo non decisivo l’esito del processo penale nei confronti degli amministratori e consulenti della società RAGIONE_SOCIALE, accertava l ‘assenza di conoscenza o conoscibilità in capo alla cessata società della partecipazione ad una frode carosello e annullava gli avvisi di accertamento.
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione con ricorso affidato a tre motivi, cui replicano i contribuenti con controricorso. Entrambe le parti depositano memorie ex art.380 bis.1. cod. proc. civ..
Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, degli artt. 2727- 2729 cod. civ., per aver il giudice erroneamente ritenuto insufficiente la prova, offerta in via presuntiva
dalla Amministrazione finanziaria, in ordine all’inesistenza soggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate e alla dimostrazione del fatto che le società del RAGIONE_SOCIALE sapevano o avrebbero dovuto sapere che RAGIONE_SOCIALE era soggetto dedito alla emissione di fatture per operazioni inesistenti, tenuto anche conto della assoluzione da parte del giudice penale degli amministratori del RAGIONE_SOCIALE, passata in giudicato.
In via preliminare, va dato atto che i controricorrenti eccepiscono l’ inammissibilità del motivo sia per difetto di autosufficienza, in violazione dell’art. 366, n. 6 cod. proc. civ., sia perché censura l’apprezzamento dei fatti di causa operato dai Giudici di gravame, sia per difetto del requisito di specificità, in violazi one dell’art. 366, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., sia perché formulato come violazione di legge, benché il motivo contesti al giudice di merito, non di aver errato nella individuazione della norma regolatrice della controversia, bensì di avere erroneamente valutato la sussistenza o meno di determinati elementi di fatto.
2.1. La censura non è, come eccepito in controricorso, inammissibile perché riproduce la parte rilevante RAGIONE_SOCIALE difese e degli atti e non chiede meramente, sotto lo schermo della violazione di legge, una nuova valutazione della prova oggetto di accertamento fattuale del giudice d’appello sfavorevole all’RAGIONE_SOCIALE, con riferimento all’elemento soggettivo della conoscenza/conoscibilità della frode da parte della società poi cancellata.
Il motivo è fondato.
3.1. In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittiziet à del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi
e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualit à professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalit à in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, n é la regolarit à della contabilit à e dei pagamenti, n é la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9851 del 20/04/2018, poi sempre confermata).
Ciò premesso, la sentenza di cassazione con rinvio, con riferimento all’inesistenza oggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate cui afferisce il motivo ha stabilito, quanto all’elemento oggettivo della fattispecie che la natura “non operativa” di RAGIONE_SOCIALE è stata compiutamente esaminata dalla CTR emiliana e quindi tutt’affatto omessa nello sviluppo argomentativo della sentenza impugnata e, quanto all’elemento soggettivo, che la CTR non ha chiaramente indicato le ragioni per le quali gli amministratori della societ à contribuente “sapevano o avrebbero dovuto sapere”, secondo la specifica diligenza richiesta dalla loro qualifica professionale, che si trattava di fatture per operazioni “soggettivamente” inesistenti .
3.2. Il mezzo di impugnazione è dunque innanzitutto fondato nella parte in cui colpisce la ratio decidendi espressa dalla CTR che, violando il perimetro del giudizio rescissorio limitato ad una valutazione della conoscenza/conoscibilità della frode ha escl uso, prima ancora che l’elemento soggettivo della conoscenza/conoscibilità della frode, quello oggettivo dell’essere la RAGIONE_SOCIALE una cartiera ossia ha escluso la frode stessa. Nella sentenza impugnata infatti si legge: « non è spiegato come la società avre bbe potuto condurre a termine l’edificazione di un
gran numero di immobili senza il materiale oggetto RAGIONE_SOCIALE fatture contabilizzate di RAGIONE_SOCIALE. Sarebbe stato necessario, a tal fine, l’esame RAGIONE_SOCIALE altre fatture passive emesse da quest’ultima, dimostrando che l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE opere era avvenuta utilizzando il materiale reso disponibile da altri fornitori (…). RAGIONE_SOCIALE si presentava come realtà im prenditoriale ‘consolidata ed accreditata da diversi anni nel settore dell’edilizia tra i costruttori del territorio ferrarese quale impresa di grosse dimensioni, dotata di diversi dipendenti e procacciatori d’affari, aree immobiliari per la gestione di operazioni magazzinaggio, uffici e show-room ed automezzi, come attestalo anche dalla relazione del curatore fallimentare’» (cfr. pp.6-7 sentenza impugnata) .
3.3. Con riferimento alla statuizione circa la conoscenza/conoscibilità della frode, preliminarmente, va dato atto che, come concordemente affermano entrambe le parti nelle memorie autorizzate, non ha rilievo, nel caso di specie, ai sensi del sopravvenuto articolo 21-bis del D. Lgs. n. 74/2000 (introdotto con d. lgs. n.87/2024), alla sentenza penale del 2013. Occorre infatti evidenziare che la citata innovativa disposizione prevede, al comma 1, che « la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi » .
Restano perciò escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 21 -bis tutte le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato, quale è la sentenza n. 35/2013 del Tribunale Penale di Ferrara, resa dal GUP all’esito di un giudizio abbreviato in sede di udienza preliminare, e non di un giudizio dibattimentale, come prescritto dalla novella normativa: essa non rientra dunque nel perimetro applicativo del ridetto articolo 21-bis, il quale è all’evidenza di stretta interpretazione .
3.4. Ciò chiarito, e ribadito che è acquisita al processo, come confermato dalla sentenza di cassazione con rinvio, l’esistenza della frode carosello, il giudice del rinvio erroneamente sussume la fattispecie in un canone di riparto dell’onere non in linea con quello affermato dalla giurisprudenza della Corte nella sentenza n. 9851 del 20/04/2018 poi ripresa dalla giurisprudenza della Sezione successiva, dal momento che fa esplicitamente riferimento alla «prova della conoscenza» della frode, e non alla mera conoscibilità.
In particolare, la CTR, nel ritenere non fornita dall’Amministrazione la «prova della conoscenza della provenienza fiscalmente illecita della merce» ha, da un lato, posto in evidenza elementi irrilevanti ai fini del giudizio sulla consapevolezza, in particolare la circostanza che «RAGIONE_SOCIALE non appariva società cartiera, visivamente priva di mezzi e risorse, bensì riconosciuta tale solo a posteriori, dopo un’accurata indagine penal-tributaria» (v. ultima pagina sentenza impugnata).
Dall’altro, il giudice si è limitato a riportare quanto statuito dalla Corte di cassazione nella ordinanza di cassazione con rinvio, ossia «che la prova di tale consapevolezza non può trarsi dalla sostanziale coincidenza dell’ammontare globale RAGIONE_SOCIALE false fatture d’acquisto annotate da RAGIONE_SOCIALE con quello RAGIONE_SOCIALE fatture di vendita dalla stessa emesse nei confronti RAGIONE_SOCIALE società del “RAGIONE_SOCIALE“, atteso che tale circostanza costituisce mero presupposto oggettivo, indispensabile per poter ipotizzare la partecipazione RAGIONE_SOCIALE acquirenti alla frode, che prova unicamente il dato, non contestato, della continuità dei rapporti di fornitura» e «il ritrovamento presso l’amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE matrici di assegni per euro 2.000,00 intestati al sig. NOME COGNOME è stato considerato dalla Corte dato indiziario non univoco» ( ibidem ).
La motivazione non esplicita dunque in che modo il contribuente abbia dato in concreto la prova di avere adoperato, per non essere coinvolto
nell’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalit à in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, n é la regolarit à della contabilit à e dei pagamenti, n é la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi, e compie una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi senza la loro necessaria collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza ed ad un tempo trae vigore dall’altro in vicendevole completamento (v. Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). 3.5. Tale valutazione non conforme al canone giurisprudenziale si è riverberata anche sull’esito del giudizio penale conclusosi con la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 35/2013 di assoluzione degli amministratori del RAGIONE_SOCIALE. E’ costante la giurisprudenza della Corte secondo cui nel processo tributario la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perché il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta sentenza è destinata ad operare (tra le tante, cfr. Cass. n.11690 del 2024; Cass. n. 10578 del 2015; Cass. n. 5720 del 2007). A tale insegnamento ha fatto esplicito riferimento anche la sentenza rescindente.
Nella sentenza impugnata invece la valutazione dell’esito del giudizio penale è stata condotta in modo avulso dagli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio e, inoltre, gli elementi posti a base del giudizio penale non sono stati autonomamente valutati dal giudice tributario, al fine della formazione del proprio libero convincimento in ordine alla
dimensione soggettiva dell’illecito fiscale addebitato alla società contribuente.
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per error in procedendo in cui sarebbe incorso il giudice d’appello poiché nella decisione mancherebbe il provvedimento del giudice che risolve la questione portata alla sua attenzione circa la ricorrenza dei presupposti di deducibilità dei costi ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE contestazioni svolte sul punto dall’RAGIONE_SOCIALE fiscale e RAGIONE_SOCIALE contestazioni sollevate dalla società.
5 . Con il terzo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nel caso in cui si ritenga che la pronuncia contenga un implicito rigetto della pretesa, la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, poiché la questione della deducibilità dei costi ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette doveva essere definita tenendo conto RAGIONE_SOCIALE contestazioni svolte sul punto dall’RAGIONE_SOCIALE fi scale e RAGIONE_SOCIALE contestazioni sollevate dalla Società.
Oltre che l’esistenza, l’Amministrazione contesta anche l’inerenza dei costi in quanto l’indicazione di una destinazione generica nei documenti di trasporto non consente di confermare l’attribuzione del costo ad una anziché all’altra RAGIONE_SOCIALE società del Grup po RAGIONE_SOCIALE.
Infine, l’eventuale integrale riconoscimento dei costi comporterebbe l’esposizione di una redditività quasi nulla in capo alla società, incompatibile con la redditività RAGIONE_SOCIALE imprese edili negli anni oggetto di accertamento, caratterizzati da una forte espansione del mercato immobiliare.
6. I due motivi sono assorbiti dall’accoglimento del primo, e la questione dei costi dovrà essere riesaminata dal giudice del rinvio unitamente alla rivalutazione dell’elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALE operazioni soggettivamente inesistenti contestate.
7. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso il 13.2.2025
Il Presidente NOME COGNOME