Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34617 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34617 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
OPERAZIONI OGGETT INESIST
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, sedente in Milano, con avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 3589/2015 depositata il 10 agosto 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.L’Agenzia, a seguito di verifica fiscale relativa alla società ricorrente, rilevava per gli anni d’imposta 2003 e 2004 la deduzione di costi riferibili ad operazioni meramente fittizie. Il fatto si inseriva nell’ambito di una più complessa frode carosello, rispetto alla quale tra le utilizzatrici vi era anche la società odierna ricorrente. La CTP accoglieva i ricorsi proposti, ritenendo sufficiente la documentazione fornita dalla società al fine di dimostrare l’effettività delle operazioni.
La CTR, adìta dall’Agenzia in sede di gravame, accoglieva quest’ultimo.
La contribuente propone così ricorso in cassazione affidandosi a due motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, mentre col secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, entrambi presupponendo la natura di operazioni soggettivamente inesistenti.
Tanto emerge dallo stesso tenore del primo motivo, che è incentrato -così si ricava dalla lettura del relativo contenuto -sull’assunta violazione dell’art. 8 d.l. n. 16/2012, il quale attiene all’indeducibilità di costi da reato purché sia stata esercitata la relativa azione penale; nonché dal contenuto del secondo motivo, che pur non identificando nel corso delle sei pagine in cui consiste qual sia in concreto il fatto storico trascurato dalla CTR, presuppone e dà per scontata la natura soggettivamente inesistente delle operazioni (pag. 9, implicitamente pag. 10).
Ma appunto in ciò presupporre, il ricorso non si confronta con quanto accertato dal giudice d’appello.
Quest’ultimo, a chiare lettere (pag. 1) parte dal presupposto che la verifica abbia invece individuato operazioni oggettivamente inesistenti, e poi nella parte motiva parte dal medesimo presupposto, che fa proprio, laddove si esprime così: ‘se si fosse in presenza di operazioni effettive’ (pag.2); e poi indica quali elementi sarebbero occorsi per dimostrare l’effettività delle stesse (che dunque nega).
Così stando le cose, le critiche fondate appunto sull’applicazione di una normativa inerente ad operazioni soggettivamente inesistenti o quella relativa ad una assunta omissione nell’esame dei fatti
rilevanti, sempre ai fini della deduzione di costi in ambito di operazioni soggettivamente inesistenti, risulta del tutto fuori centro rispetto alla ratio decidendi, il cui attacco doveva essere riferito alla natura oggettivamente inesistente delle operazioni, sul cui ricorrere si incentra la motivazione.
Alla stregua di quanto precede il ricorso è inammissibile, con aggravio di spese in capo alla ricorrente soccombente.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 10.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2024