Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6567 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6567 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2026
Oggetto:
Tributi
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 13269/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, in qualità di capofila dell’RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO, come da procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell ‘Umbria n. 217/02/2019, depositata il 25.09.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTP di Perugia rigettava il ricorso proposto da COGNOME NOME, in qualità di capofila dell ‘RAGIONE_SOCIALE, e dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l’ avviso di accertamento per IVA, relativa a ll’ anno di imposta 2013, in relazione a fatture per operazioni considerate oggettivamente inesistenti; il progetto dell’RAGIONE_SOCIALE riguardava la realizzazione di un portale internet finalizzato alla promozione dei prodotti vinicoli nei mercati svizzero e cinese, resa possibile dal contributo di un finanziamento previsto dalla Regione Umbria per il triennio 2011- 2013 per “l’organizzazione comune del mercato vitivinicolo” ai sensi del regolamento CE 491/09; l’incarico per la realizzazione del portale veniva affidato alla società RAGIONE_SOCIALE (in breve RAGIONE_SOCIALE), ritenuta una cartiera e dichiarata fallita nell’aprile 2014, le cui prestazioni erano state considerate dall’RAGIONE_SOCIALE oggettivamente inesistenti;
con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR dell ‘Umbria accoglieva l’appello proposto dall e contribuenti, osservando, per quanto qui rileva, che:
i documenti prodotti dalla parte appellante a seguito del rinvio dell’udienza di trattazione per l’eventuale adesione della contribuente alla definizione agevolata ex l. n. 136 del 2018, erano ammissibili, essendo attribuita al giudice tributario anche la cognizione del rapporto tributario e, quindi, la valutazione del merito della controversia;
le conclusioni della perizia effettuata in sede penale e la concorde relazione di consulenza informatica disposta dal PM sempre nel procedimento penale, liberamente apprezzabili nel giudizio tributario, confermavano la realizzazione effettiva del portale ed il costo sostenuto dalle contribuenti;
-alle contribuenti spettava, quindi, la detrazione dell’IVA;
l ‘RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
le contribuenti resistevano con controricorso illustrato con memoria.
CONSIDERATO CHE
-Preliminarmente va disattesa, non ravvisandosene l’opportunità l’istanza di riunione del presente procedimento con quello avente ad oggetto altri anni di imposta e iscritto al n. 16122/NUMERO_DOCUMENTO R.G.; la trattazione congiunta dei ricorsi assicura, infatti, la stessa esigenza dell’unitario esame RAGIONE_SOCIALE medesime questioni svolte nei vari giudizi e, al contemplo, maggiore ordine ed agilità di trattazione (Cass. n. 25288 del 2023);
sempre in via preliminare si deve aggiungere che sono inammissibili i documenti prodotti dalla parte controricorrente in allegato alla nota depositata in data 24.09.2025, atteso che nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall’art. 372 cod. proc. civ., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso, in base al testo novellato della norma, può avvenire fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio;
a nulla rileva che detti documenti siano di formazione successiva alla notifica del ricorso. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte ammette la documentazione del factum superveniens solo se definitivamente modificativo dell’oggetto controverso (cfr. Cass. nn. 25396 del 2024) o se attestante la formazione del giudicato esterno (v. n. 26041 del 2010 e S.U. n. 13916 del 2006) o della cessazione della materia del contendere (nn. 9654 del 1999, 2197 del 1998 e 6333 del 1990) o della sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso o transazione della lite (nn. 14250 del 2005, 13565 del 2005 e 11176
del 2004), restando esclusa la documentazione dei fatti sopraggiunti che attengano al merito della controversia (Cass. n. 27406 del 2025); – peraltro, la produzione RAGIONE_SOCIALE sentenze penali (sentenza del GUP del Tribunale di Perugia, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME, nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale e mandataria di RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, in qualità di socia e rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, in qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, per i reati loro rispettivamente ascritti, perché il fatto non sussiste, nonché sentenza del Tribunale di Roma che ha assolto COGNOME NOME, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, dal reato a lui ascritto in relazione all’emissione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE di fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti, perché il fatto non sussiste) non sarebbe ammissibile neppure ai sensi della nuova disposizione di cui all’art 21 -bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 87 del 2024, non solo perché si tratta di sentenze prive dell’attestazione di irrevocabilità, ma anche perché la sentenza del Tribunale di Perugia è stata emessa dal GUP e non dal Tribunale in seguito a dibattimento, mentre quella del Tribunale di Roma non riguardava la parte controricorrente, ma il legale rappresentante della società emittente;
ciò posto, con il primo motivo di ricorso l ‘RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto esistente e provato il costo per la realizzazione di un sito internet al prezzo di € 573.500,00 sulla base
di una perizia e di una consulenza tecnica, svolte in sede penale, le cui risultanze sono state acriticamente ed integralmente recepite dal giudice tributario senza spiegare le ragioni che avevano determinato tale adesione e senza considerare che le conclusioni di dette relazioni tecniche non erano affatto concordanti;
con il secondo motivo l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduc e l’omesso esame circa fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per non avere la CTR esaminato le discrasie tra le due relazioni peritali effettuate in sede penale e gli elementi indiziari indicati dall’Ufficio, sulla base dei quali la GIS doveva essere considerata una cartiera (quali la mancanza di organizzazione e di qualsiasi struttura, la totale inadempienza alle obbligazioni tributarie, la circostanza di non essere né proprietaria né locataria di beni immobili e di non possedere alcun veicolo, la mancata intestazione di utenze e di siti internet autovetture, il costo sproporzionato della prestazione rispetto alle modeste dimensioni dell’azienda, i versamenti infruttiferi RAGIONE_SOCIALE socie della RAGIONE_SOCIALE in occasione del pagamento RAGIONE_SOCIALE fatture emesse dalla GIS);
il secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo motivo;
come ha affermato più volte questa Corte, ‘ Nel processo tributario il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento, in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria, le prove assunte in un diverso processo e anche in sede penale, quali prove atipiche idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico – riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se non congruamente motivato -con le altre risultanze del processo; è, pertanto, utilizzabile nel giudizio tributario la relazione tecnica del consulente
nominato dal PM nel corso del procedimento penale, proprio in quanto prova atipica acquisita in altro giudizio ‘ (Cass. n. 19859 del 2012);
– il giudice tributario, quindi, può legittimamente porre a base del proprio convincimento, in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria in lite, le prove assunte in un diverso processo, anche in sede penale, quali prove atipiche idonee a fornire elementi di sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico – riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato – con le altre risultanze del processo (Cass 21.2.2007 n. 4054), trattandosi di principi che trovano diretto riscontro normativo negli artt. 33 del d.P.R. n. 600/1973 (con riferimento alle imposte sui redditi) e 63, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972 (con riferimento all’IVA). Tali norme tributarie, infatti, dispongono uno stretto coordinamento tra l’attività di polizia giudiziaria e quella amministrativa demandata agli Uffici finanziari, prevedendo -previa autorizzazione dell’AG competente -la trasmissione a questi ultimi anche di ” documenti, dati e notizie acquisiti…nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria ” (e dunque di atti e documenti comunque acquisiti al processo penale, senza alcuna limitazione relativa alla fase processuale -indagini preliminari, dibattimento-, essendo del tutto indifferente, infatti, che l’autorizzazione alla trasmissione provenga dal PM o dal GIP o dal Giudice del dibattimento (Cass. n. 9320 del 2003 e n. 17137 del 2007), e hanno superato il vaglio di costituzionalità in relazione al parametro fornito dall’art. 24 Cost., avendo il Giudice RAGIONE_SOCIALE Leggi dichiarato la questione manifestante infondata sotto il profilo della prospettata inutilizzabilità, nella specie, di ” informazioni contenute nella consulenza disposta dal pubblico ministero nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari ” (e dunque non assunte nel contraddittorio dibattimentale), in quanto le norme censurate prevedono soltanto che
l’Amministrazione finanziaria possa ricevere « documenti, dati o notizie » acquisiti nel corso di indagini penali, per porli a base della propria attività di accertamento e, dunque, non limitano perciò in alcun modo la possibilità per il contribuente di contestare, dinanzi al giudice tributario, i risultati di quegli atti di indagine, così come di qualsiasi altro atto posto a base dell’accertamento tributario, atteso che, come affermato anche nella giurisprudenza della Corte di cassazione ” il giudice tributario, sebbene possa fondare il proprio convincimento su prove acquisite in sede penale, non ne può, tuttavia, recepire in maniera pedissequa il contenuto, dovendo, invece, sottoporle al proprio vaglio critico ” (cfr. Corte cost. ord. 10.4.2003 n. 119; in termini, da ultimo, CGUE, 12 novembre 2025, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, causa C-475/24, punto 51);
con riferimento alla questione della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA nel caso di fatture per operazioni inesistenti, poi, occorre rammentare che, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova, anche mediante elementi indiziari, dell’oggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l’effettiva esistenza, senza che, tuttavia, sia sufficiente a tal fine l’esibizione della fattura, né la dimostrazione della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia ( ex plurimis , Cass. 19.10.2018, n. 26453);
nella specie, l ‘Ufficio ha indicato una serie di elementi presuntivi , come prima richiamati, al fine di dimostrare l’inesistenza oggettiva RAGIONE_SOCIALE prestazioni fatturate dalla GIS nei confronti dell’ATI, riguardanti la realizzazione di un portale internet denominato ‘Wine card’;
a fronte RAGIONE_SOCIALE circostanze indiziarie offerte dall’RAGIONE_SOCIALE, fra cui quella che qualificava la GIS come cartiera, la CTR ha ritenuto che la
ripresa fosse comunque infondata, avendo i contribuenti prodotto una perizia espletata nel parallelo procedimento penale, conclusosi con l’assoluzione dei legali rappresentanti RAGIONE_SOCIALE società coinvolte nella odierna vicenda processuale (v. sentenza GUP del Tribunale di Perugia del 13 novembre / dicembre 2019), dalla quale si evinceva che il portale era stato effettivamente realizzato dalla GIS e che il costo sostenuto per la sua realizzazione era congruo;
i giudici di appello hanno, quindi, evidenziato come i contribuenti avessero assolto il proprio onere probatorio mediante la produzione della relazione di perizia, corroborata dalle conclusioni della consulenza informatica disposta dal P.M., nel senso che sulla base di entrambi gli elaborati si desumeva l’esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate e tale dato prevaleva sulle presunzioni indicate dall’Ufficio ; – la decisione impugnata ha richiamato le conclusioni dei due tecnici, precisando che non divergevano fra loro in ordine alla accertata esistenza RAGIONE_SOCIALE prestazioni fatturate, posto che entrambe le relazioni concordavano sulla effettiva realizzazione del portale, contrastando solo sul costo complessivo dell’operazione; tale discrasia, tuttavia, secondo la CTR non risultava decisiva, avendo la stessa ricorrente riportato nel testo del ricorso per cassazione alcuni passi della relazione del consulente del P.M. (pp. 10 e 16), dai quali si evinceva che l ‘ attività di verifica di detto consulente era stata limitata, in quanto, diversamente dal perito successivamente nominato, non era in possesso RAGIONE_SOCIALE credenziali di accesso al portale;
la decisione impugnata, tuttavia, non ha effettuato quel necessario raffronto critico con le altre risultanze emerse nel processo tributario, essendosi la CTR limitata ad affermare che gli elementi desumibili dal processo penale risultavano ‘ rilevanti ed assorbenti e non consentono la conferma del percorso argomentativo, fondato su presunzioni, esposto in I Grado ‘ (vedi, al riguardo, CGUE, causa C-475/24, cit.,
punto 49, secondo cui, proprio con riguardo all’esame di prove raccolte nell’ambito di procedimenti penali, occorre che ‘ il giudice competente in materia tributaria, chiamato ad esaminare il diritto alla detrazione dell’IVA …, è quindi tenuto a verificare se le condizioni di esercizio del diritto in parola siano soddisfatte, esaminando le prove che gli sono state sottoposte, conformemente alle norme pertinenti del diritto nazionale, e procedendo, a tale titolo, a una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto del caso di specie ‘ (enfasi aggiunta);
va, dunque, accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell ‘Umbria per nuovo esame e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell ‘Umbria , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME