Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30429 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30429 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/11/2025
GENTIILINI NOME
-intimato – avverso la sentenza n. 1472/2016 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 30/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2025 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Irpef, Iva- Costi- Deduzione e detrazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29262/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente – contro
La Commissione tributaria provinciale di Genova rigettava il ricorso proposto da NOME COGNOME, titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, contro un avviso di accertamento analitico relativo all’anno di imposta 2005, con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE recuperava, per quanto qui rileva, a imposizione diretta costi indeducibili e a Iva costi indetraibili, in relazione alla fattura emessa da NOME COGNOME e alle fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE
La Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l’appello del contribuente.
Contro tale decisione l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione (notificato, a mezzo p.e.c. presso il difensore domiciliatario del grado di appello, il 30/11/2017, in forza della sospensione dei termini di cui all’art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017, conv. dalla l. n. 96/2017) sulla base di tre motivi.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato fissato ex art. 380bis .1 c.p.c. per l ‘adunanza camerale del 5/11/2025.
Il PM, in persona del AVV_NOTAIO, ha depositato memoria concludendo per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. la difesa erariale deduce la violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 111, sesto comma, Cost., per nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione alle affermazioni sulla detraibilità dell’IVA per le fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME.
1.1. Il motivo è infondato.
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4, c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si configura quando la motivazione «manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ovvero… essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum . Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata» (Cass. Sez. U. n. 8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 6626/2022).
In particolare si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
1.2. Le originarie contestazioni dell’ufficio relative alla deducibilità dei costi e alla detraibilità dell’IVA per le fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME sono evidenziate dalla stessa difesa erariale, anche laddove, a pagina 6 e ss., trascri ve l’avviso di accertamento, in termini di operazioni inesistenti, sull’assunto che entrambe le fatture non trovavano corrispondenza rispettivamente nella dichiarazione della RAGIONE_SOCIALE, che non indicava alcuna operazione imponibile, e nella dichiarazione dei redditi di COGNOME COGNOME.
La motivazione resa dalla CTR per pervenire all’annullamento di tali riprese appare, a differenza di quanto evidenziato dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, correlata a tale contestazione ove attribuisce rilevanza per la prima alle risultanze di un processo penale e per entrambe all’effettivo pagamento RAGIONE_SOCIALE medesime fatture , rispettando il cd. minimo costituzionale.
Con il secondo motivo di impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la difesa erariale deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 6, commi 8 e 9, d.lgs. n. 471 del 1997; la censura attiene alle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE che non trovavano corrispondenza RAGIONE_SOCIALE scritture contabili di queste, in tal caso la parte dovendo preventivamente regolarizzare la fattura secondo la procedura di cui ai predetti articoli di legge, solo dopo potendo operare la detrazione.
2.1. Il motivo è inammissibile.
La questione dell ‘autofatturazione di cui all’art. 6 d.l.gs. n. 471/1997 in presenza di fatture irregolari e della connessa sanzione non appare esaminata dalla CTR e l’ufficio, pur individuando alcuni passaggi RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni in appello, non pare esplicitare in alcun modo la rilevanza della questione nell’avviso di accertamento , che determina l’oggetto del giudizio.
3. Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la difesa erariale deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 32 e 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, 17, 18, 19, 21, comma 7, e 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, 109 d.P.R. n. 917 del 1986, 2729 c.c., nonché 654 c.p.p.; la censura attiene alla circostanza che la CTR ha dato rilievo alla prova del pagamento, nonostante esso sia ritenuto da ferma giurisprudenza di legittimità, irrilevante e comunque la relativa prova era stata introdotta in giudizio in contrasto con la previsione dell’art. 32, comma 3, d.P.R. n. 600/1973; inoltre la sentenza è errata laddove richiama le risultanze del processo penale, che il giudice deve valutare liberamente in base al principio del cd. doppio binario.
Il motivo contiene plurime censure.
La prima censura evidenzia la violazione dei principi in tema di prova ove si verta in materia di operazioni inesistenti poiché la CTR, sia per la fattura emessa da NOME COGNOME che per la fattura emessa dalla RAGIONE_SOCIALE, ha dato rilievo alla prova del pagamento, nonostante essa sia ritenuta irrilevante da ferma giurisprudenza di legittimità.
La seconda censura evidenzia l’inammissibilità della documentazione depositata solo nel giudizio, in violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973.
La terza censura attiene invece esclusivamente alle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE; la difesa erariale evidenzia l’ error juris laddove la CTR ha richiamato le risultanze del processo penale, che il giudice deve valutare liberamente in base al principio del cd. doppio binario, e non può recepire automaticamente anche ove si tratti di sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste.
3.1. La prima censura è fondata, per quanto concerne le operazioni con NOME COGNOME.
Sul punto, la CTR ha dato rilievo alla prova dei pagamenti, avvenuta con assegno bancario; in ciò ha però omesso di considerare che per questa Corte l’onere probatorio gravante sul contribuente in tema di operazioni inesistenti non può ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. n. 33915/2019; Cass. n. 28572/2017; Cass. n. 5406/2016; Cass. n. 28683/2015; Cass. n. 428/2015; Cass. n. 12802/2011).
La questione del pagamento RAGIONE_SOCIALE fatture di RAGIONE_SOCIALE è invece di fatto assorbita dal rigetto della terza censura, di cui in seguito.
3.2. La seconda censura è invece inammissibile.
La difesa erariale deduce che la CTR ha omesso di valutare la utilizzabilità della documentazione depositata solo in appello in violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973; il motivo è del tutto privo di specificità poiché non descrive lo svolgimento processuale sul punto e soprattutto perché il necessario antecedente in fatto, cioè che sia stato inviato un questionario e che la parte non via abbia risposto, è un tema del tutto assente nella sentenza impugnata e nel ricorso non viene indicato ove esso sia stato allegato.
Soccorre sul punto il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di
tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass. n. 28480/2005; Cass. n. 32804/2019; Cass. n. 3473/2025).
3.3. La terza censura è infondata.
In primo luogo, non può non evidenziarsi l’assoluta genericità della censura laddove omette di chiarire i termini della vicenda processuale penale e della sua natura; in secondo luogo, non è vero che la CTR si sia limitata a richiamare il giudicato penale assolutorio ma ne ha condiviso gli esiti, in base ad un autonomo apprezzamento, conformemente a quanto ritenuto da questa Corte secondo la quale il giudicato penale non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere preso in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare (Cass. n. 17258/2019; Cass. n. 10578/2015; Cass. n. 5720/2007).
In accoglimento del terzo motivo, nei termini sopra indicati e respinti i residui, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, che riesaminerà la questione RAGIONE_SOCIALE operazioni di cui alle fatture emesse da NOME COGNOME, nel rispetto del principio di diritto esposto al par.3.1, e cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo nei termini di cui in motivazione, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Liguria, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME