Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15111 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15111 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/06/2025
Oggetto: art.21-bis d.lgs. 74 del 2000 -sentenza ex art.520, comma 2, c.p.p. -giudizio tributario
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16280/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., COGNOME, rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL, domiciliati presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, n. 13/5/2024, depositata il 4.1.2024 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto n. 13/5/2024 depositata il 4.1.2024 venivano riuniti e accolti gli appelli proposti da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Venezia n. 567/3/2021, la quale aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso due atti. Il primo era l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società per l’anno di imposta 2014, con cui venivano riprese ad imposizione maggiori II.DD. e IVA e irrogate le relative sanzioni oltre interessi. Il secondo era l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio unico NOME COGNOME per maggiore IRPEF, addizionali e relative sanzioni e interessi per il medesimo periodo d’imposta per operazioni oggettivamente inesistenti. Dai fatti derivava anche un processo penale a carico di NOME COGNOME.
Gli atti impositivi venivano emessi a seguito di indagini nei confronti dei contribuenti per gli anni 2013, 2014 e 2015. Dai controlli effettuati dall’Ufficio risultava che la RAGIONE_SOCIALE era stata cliente per l’anno 2014 della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE di Volpe Massimo (Vemas), esercente l’attività di commercio al dettaglio di macchine ed attrezzature d’ufficio, e della Società RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di noleggio di macchine ed attrezzature per l’ufficio, della quale il COGNOME Massimo, unitamente al coniuge, deteneva l’intero capitale sociale. L’Amministrazione finanziaria
giustificazioni in merito ai costi dedotti relativi ai rapporti intrattenuti con tali soggetti.
Nella sentenza impugnata si legge che sia la RAGIONE_SOCIALE sia la RAGIONE_SOCIALE avevano omesso la presentazione dello Spesometro 2014 e compilato la dichiarazione IVA con il solo quadro A, ossia indicazione della mera attività esercitata e l’Agenzia chiedeva alla contribuente
giustificativa dei costi. All’esito , l’Ufficio contestava che i contratti in essere erano privi di firma delle parti, risultavano numerose anomalie con riferimento ai costi di ogni singolo noleggio (ad es. la stessa macchina veniva noleggiata a 102 euro al mese dalla Office Rent e a 50 euro/giorno dalla Vemas) e la non economicità degli stessi (ad es. il canone annuale di noleggio risultava essere il doppio o il triplo del costo di acquisto). Risultavano altresì addebiti di prestazioni per periodi in cui la macchina non era stata consegnata. Per quanto attiene i costi per copia l’Ufficio riscontrava addebiti per 732.064 complessive fotocopie/stampe eseguite nel 2013 dalla RAGIONE_SOCIALE con le fotocopiatrici noleggiate da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, mentre i fogli di carta acquistati dalla Fly risultavano essere 107.500. L’ Agenzia contestava, inoltre, che i contratti di assistenza tecnica e le prestazioni di adeguamento rete prodotti dalla Fly risultavano privi di firma del destinatario e non esaustivi nella loro descrizione oltre che riportanti dati e voci riconducibili ad altri soggetti ed altre destinazioni. L’Amministrazione contestava anche che la contribuente non aveva prodotto alcun documento a supporto degli interventi di assistenza fatturati. L ‘Ufficio rilevava che negli anni 2014 e 2015 la RAGIONE_SOCIALE aveva sistematicamente prelevato in contanti importi compatibili con l’ammontare dei bonifici appena ricevuti dalla Fly e ne esponeva dettagliati prospetti riassuntivi.
In conclusione, sulla base della documentazione contabile ed extracontabile reperita, l’Amministrazione finanziaria riteneva inesistenti le operazioni contestate e i costi relativi indebitamente dedotti e detratti per gli anni di imposta 2013, 2014 e 2015, tesi accolta dal giudice d’appello in riforma della decisione resa dal giudice di prime cure.
Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per Cassazione i contribuenti deducendo cinque motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Con nota di deposito del 25.3.2025 la società chiede la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. A sua volta, con nota di deposito datato 26.3.2025 l’Agenzia conferma che le parti hanno sottoscritto accordo conciliativo della lite e chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Considerato che:
Con il primo motivo i ricorrenti prospettano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 39 del d.P.R. n. 600/73 e 54 del d.P.R. n. 633/1972, lamentando che la CTR, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, abbia dichiarato raggiunta la prova da parte dell’Amministrazione finanziaria circa l’inesistenza delle operazioni contestate.
Con il secondo motivo viene censurata, in rapporto all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 39 del d.P.R. n. 600/73 e 54 del d.P.R. n. 633/1972 sotto un ulteriore profilo di effettività delle operazioni, che sarebbe comprovata dalla documentazione e dalle informazioni acquisite nel corso del controllo.
Con il terzo motivo i ricorrenti prospettano, in rapporto all’art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e 54 del d.P.R. n. 633/1972, censurando la sentenza della CTR in ordine ‘all’onere probatorio a carico del contribuente ed alla prova effettivamente raggiunta’ .
Con il quarto motivo i ricorrenti prospettano, in rapporto all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 109 del d.P.R. n. 917/1987 censurando la sentenza della CTR in ordine alla mancata deduzione di costi effettivamente sostenuti nell’attività imprenditoriale.
Con il quinto motivo i ricorrenti prospettano, in rapporto all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 45 comma primo del d.P.R. n. 917/1987 censurando la sentenza della CTR in merito alla imputazione degli utili extracontabili al socio.
Entrambe le parti, con note di deposito del 25 e 26.3.2025 hanno depositato in giudizio copia dell’accordo conciliativo fuori udienza da loro sottoscritto in data 24.3.2025 ex art.48 del d.lgs. n.546/1992. Inoltre, nelle rispettive note di deposito, entrambe le parti hanno formulato istanza di estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere, confermando così le risultanze documentali.
L’istanza va senz’altro accolta e le spese di lite devono essere compensate essendo tale l’accordo delle parti.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27.3.2025