Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6147 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6147 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6306/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (c.f. 06363391001), costituitasi in persona del Direttore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (P_IVA), costituitasi in persona del dr. NOME COGNOME, dichiaratosi liquidatore, rappresentata e difesa dall’avvocato AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 4074/2020 depositata il 17/9/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti del presente giudizio risulta che c on ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, l’RAGIONE_SOCIALE in liquidazione impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO avente ad oggetto maggiore IRES per € 63.686, maggiore IRAP per € 11.528 e maggiore IVA per € 45.247 in relazione all’anno 2012, oltre sanzioni per € 173.594,38.
Tale atto nasceva dall’accertamento induttivo del reddito d’RAGIONE_SOCIALE della contribuente eseguito ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d) d.P.R. 600/1973, conseguente all’accertamento di cessioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti poste in essere dall’RAGIONE_SOCIALE dalla quale la contribuente acquistava frutta e verdura da confezionare o lavorare e poi rivendere a supermercati.
Con sentenza n. 11460/2018, la CTP accoglieva il ricorso, rilevando che non poteva ritenersi dimostrata la conoscenza, da parte della società, dell’intento fraudolento della cedente; anche la cessazione dell’attività di quest’ultima nel 2011 era irrilevante, in quanto non era stata iscritta nel registro RAGIONE_SOCIALE imprese fino al 2016.
2. L’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello che veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 4074/2020. Quest’ultima osservava che le operazioni soggettivamente inesistenti davano comunque luogo a costi che potevano essere dedotti ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, come stabilito dall’art. 14, comma 4 bis, l. 537/1993 a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte con d.l. 16/2012 conv. in l. 44/2012, quando ricorrevano i caratteri dell’inerenza, della competenza e dell’effettività; aggiungeva che non vi erano elementi per ritenere che la società fosse a conoscenza o in condizione di conoscere, con l’impiego dell’ordinaria diligenza, la natura fraudolenta dell’operazione.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; ha allegato al ricorso la sentenza n. 1689/2020 della CTR della Campania (con attestazione del passaggio in giudicato) avente ad oggetto i medesimi fatti in relazione all’anno di imposta 2011, invocando gli effetti del giudicato.
Ha resistito con controricorso la contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il controricorso la società ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del protocollo d’intesa del 17/12/2015 tra la Corte di Cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense in ordine ai criteri di redazione degli atti, in quanto il ricorso eccederebbe i limiti di lunghezza stabiliti nel predetto protocollo, soprattutto ove si tenga presente che nello stesso sono riprodotte alcune parti di documenti con caratteri molto più piccoli di quelli indicati nel predetto protocollo.
L’eccezione va rigettata in quanto non possono riconoscersi motivi di inammissibilità diversi da quelli stabiliti in norme di legge; pertanto, la violazione del protocollo non può essere causa di inammissibilità ove non dia luogo a vizi così sanzionati dalla disciplina codicistica (cfr. Cass. n. 21831/2021).
1.2 Ha eccepito altresì l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.; ad avviso della società, oggetto del ricorso sarebbe sostanzialmente la circostanza della conoscibilità della natura fraudolenta RAGIONE_SOCIALE operazioni che è stata già esclusa nelle sentenze di primo e secondo grado.
Anche tale eccezione è infondata.
L’art. 348 ter c.p.c., oggi abrogato, ma applicabile ratione temporis al presente giudizio, prevedeva, ai commi 4° e 5° (il cui contenuto è sostanzialmente riprodotto nell’art. 360, comma 4°, c.p.c.), in caso di cd. ‘doppia conforme’, l’inammissibilità dei soli motivi di ricorso formulati ai
sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c.. La ricorrente, tuttavia, non ha denunciato tale vizio; inoltre, il ricorso riguarda anche aspetti differenti dalla conoscenza o conoscibilità della frode.
1.3 Infine, è stata eccepita la violazione dell’art. 372 c.p.c., ma non è stato chiarito in cosa consista tale violazione. Si fa riferimento all’inclusione nel ricorso di ‘una serie innumerevole di argomenti difensivi non introdotti nel ricorso in appello’ che però non vengono specificamente indicati. L’eccezione così formulata è quindi addirittura inammissibile.
Deve poi escludersi che la sentenza n. 1689/2020 della CTR della Campania produca gli effetti del giudicato esterno invocati dall’Amministrazione con riguardo al presente giudizio, giacché la stessa riguarda un differente anno d’imposta ed i fatti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE contestazioni non sono tali da rimanere invariati nei diversi periodi d’imposta (Cass. Sez. U. n. 13916/2006).
3.1 Passando all’esame del ricorso, va osservato che, con il primo motivo, l’Amministrazione ha lamentato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per «assenza o mera apparenza della motivazione» in violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4) c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54 d.lgs 546/1992.
In particolare, la ricorrente ha osservato che la vicenda riguardava operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti (come riportato, peraltro, nell’esposizione dei fatti contenuta nella stessa sentenza impugnata), mentre la CTR ha preso in considerazione soltanto le seconde; inoltre, solo relativamente alle operazioni oggettivamente inesistenti erano stati recuperati a tassazione i costi illegittimamente dedotti, mentre anche con riguardo a tale profilo il giudice d’appello si è soffermato esclusivamente sulle operazioni soggettivamente inesistenti.
Ad avviso della ricorrente la motivazione è altresì meramente apparente nella parte in cui, per le operazioni soggettivamente inesistenti, viene escluso il requisito della consapevolezza (rilevante per la detrazione ai fini
IVA), senza alcuna considerazione sulle argomentazioni articolate nell’atto di appello alle pagine 3 e ss..
3.2 Il motivo è fondato.
Va osservato che il vizio di mancanza di motivazione o di motivazione apparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ricorre solo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico o meramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» o da affermazioni incomprensibili (così Cass. Sez. U. 8053/2014).
In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. U. 22232/2016; nello stesso senso Cass. n. 22598/2018).
Orbene, oggetto del presente processo sono le contestazioni sollevate dall’Amministrazione in ordine alle operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti intercorse tra l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE a seguito RAGIONE_SOCIALE quali si è pervenuti alla determinazione induttiva dei ricavi di quest’ultima.
La CTR ha rigettato in toto l’appello, limitandosi ad affermare che le spese derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti dovevano ritenersi deducibili per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP, sebbene l’Amministrazione neppure avesse affermato la loro indeducibilità che, invece, riguardava le sole operazioni oggettivamente inesistenti, in relazione alle quali nulla è stato invece osservato.
Anche con riguardo all’IVA recuperata, la CTR si è pronunciata sulle sole operazioni soggettivamente inesistenti con una motivazione apparente, dal momento che nella sentenza d’appello si legge soltanto che ‘non vi sono nemmeno elementi di certezza in ordine alla circostanza che la società appellata, al momento dell’acquisto, fosse effettivamente a conoscenza o almeno in condizioni di conoscere, con l’uso della ordinaria diligenza, che gli acquisti si inserivano in una evasione commessa dal fornitore, ovvero che questi fosse privo di personale’ .
Non è comprensibile, quindi, sulla base di quali elementi la CTR -che pure sembra riconoscere la fittizietà di tali operazioni – abbia ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE non potesse conoscere la natura fraudolenta RAGIONE_SOCIALE stesse.
Il motivo va pertanto accolto, con conseguente rinvio alla CGT di secondo grado della Campania che dovrà valutare le contestazioni dell’Amministrazione in ordine alle quali manca la motivazione del provvedimento impugnato.
4.1 Con il secondo motivo di ricorso l’Amministrazione si duole del vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 4 bis, l. 537/1993 come modificato dall’art. 8, comma 8, d.l. 16/2012 conv. in l. 44/2012, 109 d.P.R. 917/1986, 39, comma 2, lett. d) e 41 bis d.P.R. 600/1973.
La ricorrente lamenta che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe ritenuto deducibili i costi sostenuti per operazioni oggettivamente inesistenti in base all’art. 14, comma 4 bis, l. 537/1993 che può operare esclusivamente con riguardo ai costi per operazioni soggettivamente inesistenti.
4.2 Il motivo è fondato.
L’art. 14, comma 4 bis, l. 537/1993 prevede infatti che «Nella determinazione dei redditi di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le
spese dei beni o RAGIONE_SOCIALE prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi» .
In base a tale norma è stata ritenuta la deducibilità dei soli costi riguardanti le operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto per le operazioni oggettivamente inesistenti difetta in ogni caso il requisito dell’inerenza; questa Corte ha infatti affermato che «In tema di imposte sui redditi, giusta l’art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta con l’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012, l’acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti anche nell’ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti, in virtù del d.P.R. n. 917 del 1986, dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, mentre è esclusa la deducibilità dei costi RAGIONE_SOCIALE operazioni oggettivamente inesistenti. (Così statuendo, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva affermato la deducibilità dei costi di frodi
carosello, caratterizzate da una catena di passaggi, con fatturazioni per operazioni sia soggettivamente che oggettivamente inesistenti)» (Cass. n. 25249/2016). Per questo motivo «in materia di deducibilità dei costi d’RAGIONE_SOCIALE, la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell’attività dell’RAGIONE_SOCIALE, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell’indefettibile requisito dell’inerenza tra i costi medesimi e l’attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell’effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi» (Cass. n. 33915/2019).
Nel caso in esame l’indeducibilità è stata contestata esclusivamente in relazione ai costi sostenuti per operazioni oggettivamente inesistenti (come si ricava anche dall’avviso di accertamento il cui contenuto è riportato nel corpo del ricorso alle pagine 14 e 25), sicché la CTR ha errato nel richiamare la norma in questione e la giurisprudenza che riguarda la deducibilità dei costi sostenuti per operazioni soggettivamente inesistenti non utilizzati direttamente per commettere il reato, che presentino i caratteri di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità (Cass. n. 24426/2013; Cass. n. 11020/2022).
Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente ha denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 2697, 2728 e 2729 c.c., 19 comma 1°, 21, 26 e 54 comma 2 d.P.R. 633/1972, 53 Cost..
L’Amministrazione si duole della non corretta applicazione del riparto dell’onere probatorio da parte della CTR con riguardo sia alle operazioni soggettivamente inesistenti che a quelle oggettivamente inesistenti.
Il motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento del primo che comporta la necessità di rivalutare il materiale probatorio, dal momento che la CTR ha reso sul punto una motivazione solo apparente.
In definitiva vanno accolti il primo ed il secondo motivo di ricorso, mentre va dichiarato assorbito il terzo; la sentenza impugnata va quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2025.
La Presidente NOME COGNOME