Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7074 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7074 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4935/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELL’UMBRIA N. 324/2024 depositata il 24/09/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, attiva nel settore edile, era attinta da avviso di accertamento con cui la D.P. di Perugia dell’AE, in relazione all’anno d’imposta 2016, recuperava maggiori IRES, IRAP ed IVA, oltre interessi e sanzioni, in conseguenza del disconoscimento di costi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti, giusta fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE per acquisto e noleggio di beni strumentali (attrezzature di vario genere). L’accertamento traeva origine da indagini della G.d.F. di Assisi, rassegnate in PVC del 27 maggio 2021, da cui era emersa una rete di società – tutte riconducibili direttamente od indirettamente ad COGNOME NOME, già titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE ed amministratore di RAGIONE_SOCIALE (entrambe dichiarate fallite) -asservite ad attività frodatorie: trattavasi di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (aventi medesime sedi legali e medesimo luogo di esercizio e contemplanti l’COGNOME come socio unico ed amministratore), le quali avevano annotato fatture in acquisto, correlativamente deducendo i costi e detraendo l’IVA, emesse da RAGIONE_SOCIALE (amministrata da COGNOME NOME, cognato dell’COGNOME, dipendente di RAGIONE_SOCIALE dal 2012 al 2014, di RAGIONE_SOCIALE nel 2015 e di RAGIONE_SOCIALE dal 2016 al 2018, a sua volta amministrata dalla moglie dell’COGNOME, altresì sorella del COGNOME); RAGIONE_SOCIALE (di cui l.r. e socio unico era COGNOME NOME, dipendente di RAGIONE_SOCIALE fino al 2016 e di RAGIONE_SOCIALE dal 2016 al 2018); e RAGIONE_SOCIALE (amministrata da tale COGNOME., dipendente, in diversi periodi, di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE).
Il primo Giudice rigettava il ricorso, ritenendo provata l’oggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni.
La contribuente proponeva appello, che la CGT2 dell’RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza in epigrafe, rigettava.
3.1. In motivazione, la CGT2 – premesso che le indagini avevano bensì ‘cercato di ricostruire la provenienza dei beni strumentali e verificare l’effettivo possesso degli stessi in capo alle stesse società’, tuttavia senza esito – osservava, per sommi capi, che:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE presentavano caratteri tipici RAGIONE_SOCIALE cartiere;
-‘COGNOME NOME, nel momento in cui si è trovato in difficoltà economiche o finanziarie con le sue imprese (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dichiarate fallite dal Tribunale di Perugia), aveva dato origine, con il cognato COGNOME NOME, ad una nuova società, RAGIONE_SOCIALE, nella quale aveva trasferito gran parte dei beni strumentali RAGIONE_SOCIALE sue imprese, continuando di fatto con essa l’attività edilizia’;
-‘i trasferimenti successivi dei beni strumentali da RAGIONE_SOCIALE alle altre società (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) dovevano ritenersi fittizi, in quanto l’effettivo possesso degli stessi era rimasto comunque in capo all’COGNOME‘;
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE erano state costituite ‘ad hoc’ solo per consentire a RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ‘dopo la messa in liquidazione e cessazione di RAGIONE_SOCIALE‘, di ‘continuare a ricevere fatture per prestazioni (noleggi) mai eseguite dalle emittenti società’;
-completamente inattendibile, in specie ‘in ordine alla acquisizione/cessione dei cespiti ammortizzabili’, era la ‘documentazione contabile di RAGIONE_SOCIALE, di RAGIONE_SOCIALE e, di conseguenza, anche di RAGIONE_SOCIALE‘, oggetto, oltretutto, di un malriuscito ‘tentativo di sistemazione’, dopo la richiesta di approfondimenti della GdF, che ha ‘comportato incongruenze ed errori macroscopici’;
–RAGIONE_SOCIALE non era riuscita a dimostrare l’effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni documentate nelle fatture contestate, tanto più che il deposito di ulteriori
quattro fatture con numerazione dipendente ‘già induce a dubitare della loro corretta elaborazione’;
non risultava prova del pagamento RAGIONE_SOCIALE cospicue posizioni debitorie di RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in assenza di richieste ed azioni di recupero;
i costi di cui alle fatture contestate sono indeducibili per difetto di inerenza.
La contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; resisteva l’AE con controricorso. Il Consigliere delegato depositava proposta di definizione anticipata del giudizio. La contribuente presentava istanza di decisione, ulteriormente insistite con memorie sovrapponibili del 3 e 31 dicembre 2025, anche in chiave di replica alla suddetta proposta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia: ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 5 c.p.c. Incongruenza ed illogicità della motivazione, mancato esame di circostanze di fatto oggetto di discussione’. Sarebbero evidenti ‘incongruità ed illogicità’ del percorso motivazionale della sentenza impugnata, in quanto è incontestato che RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE abbiano ‘avuto effettiva operatività nell’ambito della cantieristica edile’.
1.1. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.
È inammissibile in quanto, formulato come violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., incorre nel divieto derivante dalla cd. doppia conforme di merito, ai sensi dell’art. 348 -ter v.t. cod. proc. civ. (attuale art. 360, comma 4, cod. proc. civ.); né paventa, neppure graficamente, il mancato esame di alcun fatto storico e viepiù decisivo.
È manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata, ad una semplice lettura, esprime una motivazione effettiva dal duplice punto di vista grafico e contenutistico, superando di gran lunga la soglia del cd. minimo costituzionale (Cass., Sez. U, n. 8053 de 2014).
Segnatamente, l’affermazione della natura di mere cartiere di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE è supportata sia dall’esaustivo riepilogo RAGIONE_SOCIALE loro caratteristiche tipiche (‘breve esistenza; amministratori che non svolgevano il proprio ruolo; volumi d’affari dichiarati rilevanti e redditi d’impresa modesti se non in perdita; mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte; scarse risorse di capitale, insufficienti per poter effettuare acquisti in beni strumentali di importo rilevante; vendite e noleggi avvenute senza movimenti di denaro, ma con compensazioni’) sia dalla puntuale ricostruzione della CGT2 volta ad evidenziare come la loro costituzione, unitamente alle altre società dinanzi menzionate, si inscriva in un disegno riconducibile all’unitaria regia del ‘dominus’ COGNOME, al fine di garantirsi l’effettiva disponibilità dei beni in continuità rispetto alle non più utilizzabili, perché fallite, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Tali prospettive d’analisi, di per sé convergenti, trovano ulteriore conferma, oltreché nella totale assenza di movimentazioni di denaro a fronte RAGIONE_SOCIALE pretese operazioni di cessione o noleggio (regolate -come rammenta in fatto la CGT2 -‘attraverso parziali compensazioni per effetto di asserite prestazioni di servizi rappresentate, generalmente, da lavori edili mai documentati, e senza che la cedente intraprendesse azioni al fine di ottenere il pagamento dei crediti residui’), nella totale assenza di documentazione in seno alle di per sé inattendibili contabilità RAGIONE_SOCIALE società coinvolte.
Più nel dettaglio, rileva la CGT2, in difetto di effettiva contestazione nel motivo in disamina e più in generale nel ricorso,
quanto a RAGIONE_SOCIALE, nella quale erano stati direttamente distratti i beni strumentali RAGIONE_SOCIALE fallite, che dal registro dei beni ammortizzabili emergeva (‘a latere’ di ‘altri acquisti effettuati nel 2014 e 2015, pure ceduti nel 2016, era stato possibile risalire alla fattura di vendita, con tutte le anomalie segnalate nel citato P.V.C.’) ‘l’annotazione di n. 5 cespiti acquistati nel 2013 e venduti nel 2016’, priva
di valida documentazione contabile (fatture di acquisto e di vendita): documentazione bensì richiesta ‘sia al commercialista’ notasi, unico per tutte le società dell’COGNOME ‘che all’amministratore della società’ ossia il COGNOME, cognato dell’COGNOME ma ‘senza alcun esito positivo’; né ‘dalla banca dati -spesometro integrato’ sono risultate fatture di acquisto e vendita da RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE;
-quanto ad RAGIONE_SOCIALE, che questa, nel sistema realizzato dall’COGNOME, era funzionale a seguitare a creare fittizi crediti IVA in capo, tra le altre, a RAGIONE_SOCIALE pur dopo la cessazione di RAGIONE_SOCIALE: la qual cosa tra l’altro spiega alla stregua di ulteriore perspicua considerazione della CGT2 -il motivo per cui RAGIONE_SOCIALE, pur creditrice, al momento della cessazione, di ingenti somme (anche) nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, non si sia affatto attivata per il recupero.
I successivi due motivi -per coincidenza di censure -possono essere enunciati e trattati congiuntamente.
Con il secondo si denuncia: ‘Violazione e/o falsa applicazione degli art. 2697 c.c.; 2729 c.c.; art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973; art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972. Travisamento del principio dell’onere della prova ed erronea affermazione dell’avvenuto assolvimento dell’onere della prova da parte dell’ufficio e corrispondente assenza di prova in capo al contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3’. La sentenza impugnata avrebbe attribuito il ‘carattere di indizi gravi, precisi e inequivocabilmente concordanti ad invece mere deduzioni presuntive’, cadendo in contraddittorietà nel ritenere l”inesistenza del trasferimento dei beni strumentali’, dando ne atto persino la CGT2. Né l’AE ha ‘svolto alcun accertamento’ ‘sull’intera catena dei cessionari dei predetti beni’.
Con il terzo si denuncia: ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c.; art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, e dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/197, travisamento dei fatti e
mancato assolvimento dell’onere della prova; in relazione all’art 360 c.p.c. n. 4′. Il motivo è reiterativo del precedente, ‘laddove la regola sull’onere della prova fosse ritenuta di natura strettamente processuale’.
5. Entrambi i motivi sono inammissibili.
Anzitutto, incorrono in difetto di precisione ed autosufficienza, non indicando ‘le evidenze del pvc’ da cui dovrebbe evincersi alcuna pretesa contraddittorietà della sentenza impugnata. L’allegazione del trasferimento a RAGIONE_SOCIALE da una generica curatela fallimentare -tale perché in realtà fallite (senza peraltro in ricorso evincersi quando) erano sia RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE -è del tutto priva di riscontri; né corrisponde al vero che di un tale trasferimento darebbe atto la sentenza impugnata, la quale, al contrario, evoca una spogliazione (ossia distrazione) dei beni RAGIONE_SOCIALE fallite in favore di RAGIONE_SOCIALE, espressamente rilevando che il tentativo della GdF di ricostruire i singoli passaggi anche successivi, sino ad RAGIONE_SOCIALE, in totale difetto di pur sollecitata documentazione (che seguita a non essere indicata neppure dinanzi a questa S.C.), non ha sortito effetto.
In tal guisa, i motivi non deducono alcuna effettiva violazione RAGIONE_SOCIALE rubricate disposizioni di legge, sollecitando piuttosto un nuovo giudizio meritale, oltretutto in presenza di due pronunce conformi dei primi giudici, che, dopo aver dettagliatamente vagliato gli stessi elementi di fatto, sono giunte alle medesime conclusioni (Cass. n. 16096 del 2025; Cass. Sez. U. n. 22430 del 2018).
Sotto altro profilo, l’affermazione secondo cui sarebbe mancato alcun accertamento sulla catena RAGIONE_SOCIALE cessioni è contraddetta finanche dalla realtà testuale della sentenza impugnata, che rende conto dei vani sforzi compiuti in tal senso dagli operanti, a causa dell’inesistenza di documentazione al riguardo e della totale inattendibilità della situazione contabile (circostanze di fatto non minimamente avversate, neppure in memoria).
Alla luce di quanto precede, il principio dell’onere della prova, a differenza di quanto denunciato nei motivi, è da ritenersi legittimamente applicato dalla CGT2: donde, comunque, la manifesta infondatezza degli stessi. Invero, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’AF ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva (‘ex plurimis’ Cass. n. 28628 del 2021), spettando poi al contribuente fornire la prova contraria -nella specie non assolta -dell’effettiva esistenza, senza che questa possa consistere nella mera esibizione della fattura, o nella regolarità -nella specie finanche insussistente -di scritture contabili e pagamenti (‘ex plurimis’ Cass. n. 2160 del 2024).
Infine, con il quarto motivo, si denuncia: ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 del TUIR in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3’. ‘Non è chiarito, dall’atto di accertamento, se inesistenza abbia natura soggettiva o oggettiva ma, in ogni caso, tale inesistenza, ai fini della esclusione della deducibilità dei costi ai sensi dell’art. 109 TUIR, deve essere ricondotta inequivocabilmente ad un panorama probatorio più che convincente, il cui onere resta in ogni caso consolidato in capo all’ufficio e da questi non assolto’.
6.1. Il motivo è manifestamente infondato.
In presenza di operazioni oggettivamente inesistenti (di un tal genere di operazioni discorrendo la sentenza impugnata nel riferire, in esordio, RAGIONE_SOCIALE ragioni del recupero a termini dell’avviso di accertamento), come accertate dal giudice d’appello, i costi documentati dalle relative fatture sono indeducibili per coessenziale difetto di inerenza (ex plurimis Cass. n. 8716 del 2025), a prescindere dalla conformità (solo) formale ai requisiti previsti dagli artt. 109 TUIR 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997, a meno che il contribuente, su cui grava l’onere della prova contraria per i motivi già evidenziati, dimostri l’effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni (ex plurimis Cass. n. 20060 del 2022).
In definitiva, il ricorso è da rigettarsi con le statuizioni consequenziali ex artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. Pertanto, la contribuente deve essere condannata a rifondere le spese in ragione di complessivi euro 7.200 (di cui euro 4.800 a titolo di spese propriamente dette ed euro 2.400 a titolo di maggiorazione ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito. La medesima deve essere altresì condannata a pagare la somma di euro 1.200 alla Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, liquidate, complessivamente, in euro 7.200, oltre spese prenotate a debito.
Condanna parte ricorrente a pagare la somma di euro 1.200 alla Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 20 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME