Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33493 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33493 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 21002/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALECAI) (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, in virtù di procura allegata al controricorso, pec: , elettivamente
Oggetto: tributi – operazioni ogget- tivamente inesi- stenti
domiciliata presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della CGT di secondo grado del Molise, n. 113/03/23 depositata in data 29 marzo 2023
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALECAI) ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2013 con il quale, a seguito di verifica nei confronti di un fornitore (RAGIONE_SOCIALE, si accertava l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti da parte della società contribuente e di altre società, con recupero di maggiori imposte, sanzioni e accessori;
che la CTP di Campobasso ha accolto il ricorso;
che la CTR del Molise, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio , ritenendo privi di pregnanza indiziaria gli indizi addotti dall’Ufficio , quali presunte irregolarità dei documenti di trasporto, nonché sulla contiguità fisica dei luoghi di esercizio; in secondo luogo, la sentenza ha ritenuto offerta la prova contraria addotta dalla società contribuente, essendovi la prova che la merce è stata commercializzata presso la Grande Distribuzione Organizzata (GDO), ritenendo giustificata la c ontiguità fisica dei luoghi di esercizio dell’attività di impresa e che i diversi passaggi di merce tra diversi anelli della catena distributiva rispondono alla finalità di consentire agli agricoltori di inserirsi nella filiera di distribuzione;
che propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente, ulteriormente illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in combinato disposto con gli artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ.; osserva parte ricorrente come la sentenza impugnata non abbia fatto corretta applicazione delle regole poste a presidio della valutazione degli elementi indiziari, nonché delle regole di riparto dell’onere della prova, nonché non abbia valutato co mplessivamente tutti gli indizi addotti dall’Ufficio, quali l’omessa allegazione dei documenti di trasporto alle fatture, la natura contestuale dei pagamenti e delle operazioni, l’ assenza di una logica commerciale , l’assenza di indirizzo fisico di alcune società della filiera;
che con il secondo motivo si deduce, in via gradata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. proc. civ., 112 e 324 cod. proc. civ., nonché dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ ; osserva parte ricorrente come il giudice di appello abbia erroneamente valorizzato le conclusioni cui erano giunte altri giudici di merito, così facendo uso del principio del giudicato nel presente giudizio, laddove le sentenze invocate sarebbero ancora sub iudice ;
che il ricorrente, in allegato alla memoria in data 16 ottobre 2024, ha prodotto sentenza del Tribunale di Larino (sentenza n. 960/2023), divenuta irrevocabile in data 8 ottobre 2024, che ha assolto il legale rappresentante pro tempore della società contribuente dall’imputazione per il delitto di cui all’art. 8 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (emissione o rilascio di fatture per operazioni inesistenti), invocando l’efficacia di giudicato della suddetta sentenza nel presente giudizio ex art. 21bis d. lgs. ult. cit.;
che non sussistono i presupposti per la trattazione della causa in adunanza camerale;
P. Q. M.
Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, in data 5 novembre 2024