Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13947 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13947 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
Oggetto: Tributi – Operazioni oggettivamente inesistenti.
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7797/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e in fallimento , in persona del curatore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale del Veneto n. 1421/06/15, depositata il 16 settembre 2015.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l’AVV_NOTAIO per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1421/06/15 del 16/09/2015 la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 318/06/14 della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Vicenza (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e, quindi, in fallimento (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 200 7.
1.1. Come si evince anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione della contestazione di una operazione immobiliare (acquisto di un immobile e successiva locazione stipulata in favore del venditore) valutata come inesistente, con conseguente recupero dell’IVA indebitamente detratta.
1.2. La CTR accoglieva l’appello proposto da AE evidenziando che: a) l’Amministrazione finanziaria aveva fornito la prova presuntiva dell’oggettiva inesistenza dell’operazione immobiliare compiuta tra RAGIONE_SOCIALE, realizzata al solo fine di ottenere indebiti vantaggi fiscali; b) non sussisteva il lamentato difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, anche in ragione della legittimità della motivazione resa per relationem ; c) l’avviso di accertamento risultava regolarmente notificato e, comunque, la società contribuente si era difesa nel merito; d) quanto alle sanzioni non era stata nemmeno offerta la prova della insussistenza del requisito soggettivo.
Avverso la sentenza della CTR RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato a dieci motivi.
NOME resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato a dieci motivi che vengono di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso COGNOME contesta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato l’illegittimità della pretesa dell’A mministrazione finanziaria per difetto di prova.
1.2. C on il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento in violazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non avere la CTR preso in considerazione le deduzioni difensive di RAGIONE_SOCIALE.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la motivazione apparente della sentenza impugnata in relazione all’eccepito difetto di prova dei fatti costitutivi della pretesa.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e del principio di neutralità dell’IVA, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la detraibilità dell’imposta sia connessa alla reale esecuzione della prestazione.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 2033 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto la legittimità dell’accertamento sebbene lo stesso conduca alla duplicazione dell’imposta.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del
procedimento per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 cod. proc. civ., non avendo la CTR pronunciato su tutte le domande proposte dalla ricorrente.
1.7. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, non avendo la CTR preso atto che la società contribuente non era in colpa, con conseguente illegittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate.
1.8. Con l’ottavo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere reso la CTR motivazione apparente con riferimento alle sanzioni e, in particolare, in ordine al requisito della colpevolezza.
1.9. Con il nono motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice di appello ritenuto la legittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni, non prendendo atto della loro sproporzione.
1.10. Con il decimo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR reso motivazione apparente circa la sproporzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni rispetto all’imposta asseritamente evasa.
Con i primi tre motivi la ricorrente contesta, sotto il profilo della motivazione apparente ovvero del difetto del ragionamento presuntivo, la sussistenza, ritenuta dalla CTR, di validi elementi indiziari idonei a supportare l’accertamento. I predetti m otivi vanno disattesi.
2.1. Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, « In tema di accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta che all’IVA, la legge – rispettivamente art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600
del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 – dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, comma 2,c.c. » (Cass. n. 14237 del 07/06/2017; Cass. n. 9784 del 23/04/2010).
2.2. Sotto altro profilo, è stato evidenziato che « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
2.3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è pienamente conformata ai superiori principi di diritto.
2.4. La CTR ha messo in risalto gli elementi indiziari su cui si fonda l’accertamento (la sostanziale fittizietà di RAGIONE_SOCIALE, società non operativa
priva di struttura e di dipendenti, l’assoggettabilità della vendita ad imposta di registro anziché ad IVA, la volontà di distrarre dal patrimonio del RAGIONE_SOCIALE, fortemente indebitato, un bene immobile senza perderne la disponibilità), ritenuti gravi, precisi e concordati e confortati dalla stessa azione legale della banca erogatrice del finanziamento, volta alla declaratoria della simulazione assoluta del negozio.
2.4.1. Trattasi di una legittima valutazione di merito compiuta dalla sentenza impugnata, non contestabile con la proposizione di una censura di violazione di legge. Del resto, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004).
2.5. Né la motivazione resa dalla CTR è ragionevolmente contestabile sotto il profilo dell’apparenza della motivazione o della motivazione omessa.
2.5.1. Sotto il primo profilo, il giudice di appello ha indicato, sia pur sinteticamente, le ragioni del proprio convincimento, dando rilievo agli elementi indiziari ritenuti significativi e consentendo la piena individuazione della ratio decidendi .
2.5.2. Sotto il secondo profilo, il fatto storico oggetto di esame (la oggettiva inesistenza dell’operazione immobiliare) è stato preso in considerazione dalla sentenza impugnata, sicché l ‘ esistenza di elementi di prova non espressamente considerati attiene alla eventuale
insufficienza della motivazione, non più censurabile in sede di legittimità ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018).
L’esame dei motivi quarto e quinto può essere operato congiuntamente, per ragioni di connessione. I motivi vanno disattesi.
3.1. Posto che la CTR ha accertato l’inesistenza oggettiva dell’operazione immobiliare per cui è causa, ne consegue che: a) il cedente è tenuto al versamento dell’IVA in ragione del principio di cartolarità di cui all’art. 21, settimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, fermo restando il diritto del contribuente al rimborso dell’imposta versata qualora venga accertato dal giudice di merito che sia stato eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale, derivante dall’utilizzo della fattura ai fini della detrazione da parte del destinatario (Cass. n. 10974 del 18/04/2019); b) il cessionario, invece, non può mai procedere alla detrazione dell’IVA (Cass. n. 15139 del 16/07/2020), non rilevando il requisito soggettivo in ragione della sicura consapevolezza della frode (Cass. n. 28628 del 18/10/2021).
3.2. Tale sistema non viola il principio di neutralità dell’IVA: da un lato, se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura, nel senso che il corrispondente tributo viene ad essere considerato “fuori conto” e la relativa obbligazione, conseguentemente, “isolata” da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate e, per ciò stesso, estraniata dal meccanismo di compensazione tra IVA “a valle” ed IVA “a monte”, che presiede alla detrazione d’imposta di cui all’art. 19 d.P.R. cit. (Cass. n. 6983 del 12/03/2021; Cass. n. 3197 del 18/02/2015); dall’altro, la detrazione è ammissibile solo nel caso di operazioni effettivamente realizzate,
essendo possibili trattamenti differenziati degli operatori economici in assenza di operazioni imponibili rispetto a quelli che abbiano posto in essere un’operazione effettiva (Cass. n. 28263 del 11/12/2020).
3.3 . Né può configurarsi un indebito arricchimento dell’Erario, posto che il cedente che ha emesso fattura per operazioni inesistenti può, come più sopra evidenziato, chiedere il rimborso dell’IVA versata, laddove non si verifichi un danno per l’Erario, conseguente alla già effettuata detrazione.
Il rigetto dei superiori motivi e, quindi, la conferma della sentenza della CTR in ordine all’indetraibilità dell’IVA implica, altresì, il rigetto del sesto motivo di ricorso, atteso che gli ulteriori rilievi proposti in ordine a tale aspetto sono stati correttamente ritenuti assorbiti dalla sentenza impugnata e, comunque, superati da quanto più sopra evidenziato.
Il settimo e l’ottavo motivo di ricorso censurano la mancata pronuncia in ordine all’insussistenza del requisito della colpevolezza, necessario ai fini della comminatoria RAGIONE_SOCIALE sanzioni. I motivi sono infondati sotto entrambi i profili sollevati.
5.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall’art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo
se l’agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza dei presupposti dell’illecito e dunque non superabile con l’uso della normale diligenza » (Cass. n. 2139 del 30/01/2020).
5.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata è rispettosa del superiore principio di diritto, avendo valutato il comportamento tenuto dalla contribuente, sicuramente cosciente e volontario, e avendo ritenuto il difetto di prova della buona fede della stessa.
5.3. Trattasi di motivazione che non è certamente apparente, in quanto idonea a esplicitare la ratio decidendi della sentenza impugnata e involge una valutazione di merito, la quale, non avendo il giudice di appello omesso l’esame del fatto rilevante (la colpevolezza di COGNOME), non è censurabile sotto il profilo (dedotto con l’ottavo motivo) dell’insufficienza mo tivazione.
Sono, infine, infondati anche i motivi nono e decimo, attinenti alla ritenuta sproporzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
6.1. La CTR ha ritenuto legittime le sanzioni comminate nella misura del cento per cento dell’importo della violazione, operando una valutazione di merito in ordine alla loro adeguatezza al caso di specie.
6.2. Trattasi di valutazione di merito, esplicitata in una motivazione che non è né apparente (perché idonea a rendere chiara la ratio decidendi ), né omessa, attenendo il mancato esame di taluni fatti alla eventuale insufficienza motivazionale, insindacabile in sede di legittimità.
In conclusione il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
7.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai
sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater dell’art. 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2023.