Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22696 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 22696 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/08/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4768/2021 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME come da procura speciale in calce al controricorso (PEC: EMAIL
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1521/23/2020, depositata l’8.07.2020 .
Udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’udienza pubblica del 13.05.2025;
Oggetto: Tributi – IVA – vendita circolare di energia elettrica – operazioni oggettivamente inesistenti – deducibilità dei costi – sanzione
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Sentito, per l ‘ Agenzia delle entrate, l’avvocato dello Stato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTP di Milano ha accolto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE , operante nel settore del commercio all’ingrosso di energia elettrica, avverso un avviso di irrogazione di sanzioni, emesso dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, per la deduzione di componenti negativi di reddito relativi a beni non effettivamente scambiati, in relazione a fatture riguardanti operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, per l’anno 2009 .
Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Lombardia ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate .
Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa di evince che:
-secondo la prospettazione dell’Agenzia delle entrate, la società RAGIONE_SOCIALE faceva parte di una rete di società, organizzata dalla RAGIONE_SOCIALE, che acquistavano e vendevano reciprocamente ingenti quantità di energia elettrica sul mercato telematico, realizzando un meccanismo circolare in forza del quale la quantità di energia elettrica comprata era sempre pari a quella venduta e i corrispettivi pagati da ciascuna società per gli acquisti erano pari a quelli incassati per le rivendite alle altre società della rete; da questa ricostruzione era stata desunta la natura fittizia delle vendite e, quindi, la non sussistenza del diritto alla detrazione dell’IVA scontata per rivalsa sugli apparenti acquisti; i costi di acquisto dell’energia correlati alle vendite fittizie erano, quindi, indeducibili, con conseguente irrogazione delle relative sanzioni ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012 ;
la CTP ha accolto il ricorso ritenendo che le fatture contestate, ricevute dalla contribuente dalla RAGIONE_SOCIALE fossero regolari, che mancasse il danno erariale, atteso il regolare versamento dell’imposta da
parte del soggetto emittente, e che mancasse la dimostrazione di un collegamento fraudolento tra la RAGIONE_SOCIALE e le altre società;
la CTR ha premesso che dal PVC si poteva evincere che la RAGIONE_SOCIALE aveva organizzato un ‘ sistema di fatturazioni incrociate con una serie di società corrispondenti, che le permetteva di incrementare i propri ricavi o i propri costi ‘, dato che ‘la costante nettizzazione quantitativa dell’energia reciprocamente scambiata a somma algebrica zero ‘, induceva ad ipotizzare ‘un disegno commerciale che anche a non volerlo immaginare architettato come fraudolento o principalmente fraudolento ai fini fiscali’ , n on poteva definirsi quale ‘ cessione di beni ‘ o ‘ acquisto di beni ‘, ‘ che caratterizzano usualmente le operazioni fiscalmente esistenti (e spesabili, e con diritto alla detrazione dell’IVA, etc) ‘, ma ha poi concluso che dette operazioni non potevano ritenersi inesistenti, tenuto conto dell’esito dell’indagine penale che si era conclusa con un decreto di archiviazione e di altre decisioni della stessa CTR in cause analoghe, che si erano pronunciate in favore della contribuente.
Contro la suddetta decisione l ‘A genzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La società contribuente resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione de ll’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la CTR ha motivato in modo apparente, limitandosi a rinviare ad un decreto di archiviazione emesso in sede penale nei confronti degli amministratori della RAGIONE_SOCIALE e ad una serie di decisioni della medesima CTR, senza riportarne i contenuti e gli argomenti, senza confrontarle con le allegazioni di fatto e le deduzioni giuridiche operate dalle parti nel presente giudizio; evidenzia, in particolare, che è stata richiamata la sentenza n. 4468/2019 (indicata erroneamente con il n. 4478/2019), che aveva accolto l’appello della RAGIONE_SOCIALE ed è stata citata anche
la sentenza n. 4211/2019, favorevole all’Ufficio, ma senza spiegare le ragioni per cui sarebbero preferibili i precedenti favorevoli alla contribuente; rileva, poi, che la motivazione della sentenza impugnata è anche affetta da una contraddittorietà insanabile, avendo dapprima ritenuto che le operazioni contestate fossero oggettivamente inesistenti, in quanto erano ‘ preordinate e coordinate da RAGIONE_SOCIALE per propri scopi diversi dal commercio di energia elettrica e dalla ricerca del profitto in tale commercio ‘ , per poi ritenere infondata la pretesa, qualificando dette operazioni come ‘evanescenti’, che è cosa ben diversa da ‘inesistenti’ .
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 Come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 7.04.2014), l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’e sistenza della motivazione in sé, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sot to l’aspetto materiale e grafico, ma anche nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, non essendo più ammissibili mere censure di contraddittorietà ed insufficienza motivazionale (Cass. n. 23940 del 12/10/2017).
1.3 Solo in tali casi la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo” , in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi
lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. S.U. 3.11.2016, n. 22232).
1.4 La sentenza impugnata non è affetta da tale grave vizio, in quanto presenta una motivazione che, a prescindere dalla sua correttezza o meno, palesa in modo non contraddittorio l’ iter logico seguito dai giudici di appello e risponde, seppure sinteticamente, alle censure riproposte dall’Agenzia con l’atto di appello, riportandole anche mediante il richiamo al compendio indiziario contenuto del PVC, definito sì ‘suggestivo’, ma ritenuto poi, in concreto, non sufficiente per confermare la fondatezza della pretesa sulla base di due ordini di considerazioni: 1) il decreto di archiviazione del procedimento penale nei confronti degli amministratori della RAGIONE_SOCIALE per gli stessi fatti contestati alla contribuente nel giudizio tributario, nel quale il GIP aveva motivato in ord ine all’effettività delle operazioni reciprocamente fatturate, escludendone l’inesistenza , e in relazione alla cui richiesta non si era opposta l’Amministrazione finanziaria; 2) diverse sentenze della medesima CTR, favorevoli alla contribuente e ad altre società che avevano operato con la RAGIONE_SOCIALE
1.5 I giudici di appello hanno concluso, quindi, che, sebbene ‘ il giudizio formatosi su RAGIONE_SOCIALE non obbliga – in senso formale – alla medesima soluzione nei confronti delle società interlocutrici, è tuttavia giocoforza concludere che non è nemmeno accettabile pervenire a statuizioni diverse a fronte della identi ca (anzi ‘medesima’) situazione ‘, essendosi ‘ formata e consolidata una communis opinio giurisprudenziale in ordine alla ‘non inesistenza’ delle operazioni reciprocamente fatturate tra RAGIONE_SOCIALE e le società interlocutrici, come rilevate dalla polizia tributaria ‘ , facendo venire meno il presupposto della pretesa tributaria.
1.6 Le argomentazioni svolte esplicitano le ragioni della decisione, per cui eventuali profili di insufficienza o di apparente contraddittorietà della motivazione, anche se sussistenti, non la viziano in modo così
radicale da renderla meramente apparente, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del “minimo costituzionale” (Cass. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053).
Con il secondo motivo, si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 654 cod. proc. pen., 2909 cod. civ., 337, comma 2, cod. proc. civ., 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, 11 e 117, comma 1, Cost., 4 par. 3 del TUE, per avere la CTR attribuito efficacia vincolante ad un decreto di archiviazione, emesso nel procedimento penale, e alle richiamate sentenza tributarie non ancora passate in giudicato, peraltro riferibili a differenti anni di imposta e a parti diverse.
Con il terzo motivo, si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 cod. civ., 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, 63, 168, 203 e 273 Direttiva 2006/112/CE; 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012, per avere la CTR escluso l’oggettiva inesistenza delle contestate operazioni di compravendita di energia, dando rilievo, mediante il rinvio alla sentenza della CTR Lombardia n. 4468/2019 e ad altra sentenza della CTR Lazio di cui non indicava il numero, solamente a considerazioni astratte, quali il fatto che la contribuente non facesse parte del gruppo RAGIONE_SOCIALE, che nel mercato elettrico fossero usuali le transazioni back to back con saldo al termine delle stesse, che a carico della contribuente risultava solo la presenza del suo nominativo nei prospetti delle transazioni ‘a saldo zero’, rinvenuto presso la RAGIONE_SOCIALE, che quest’ultima avesse tratto ingenti profitti dalle operazioni in questione, che vi era stata archiviazione del procedimento penale nei confronti dell’amministratore della RAGIONE_SOCIALE, al quale l’Amministrazione non si era opposta, e che le parti coinvolte avevano regolarmente
versato l’IVA; con ciò la CTR non ha considerato le circostanze valorizzate dall’Ufficio, riguardanti le compravendite ‘circolari’ di energia elettrica, nel senso che l’energia apparentemente venduta dal primo cedente veniva, alla fine, retrocessa a quest’ultimo e che tali compravendite avvenivano, per ciascuna società coinvolta, sempre ‘alla pari’, dato che l’energia acquistata e i corrispettivi pagati per detti acquisti corrispondevano sempre all’energia venduta e ai corrispettivi incassati per le relative vendite, sicchè vi era la mancanza di circolazione fisica dei quantitativi di energia fatturato e le operazioni non venivano registrate preso il GME (Gestore del Mercato Elettrico); poiché ciò determinava un sistematico saldo ‘zero’ ed escludeva qualsiasi profitto o intento speculativo, oltre che la necessità di consegnare l’energia elettrica risultante dal saldo attivo tra energia acquistata ed energia venduta, le operazioni dovevano ritenersi oggettivamente inesistenti, in quanto contrarie ad ogni logica economica, con la conseguenza che l’IVA scontata sugli acquisti non era detraibile mancando l’operazione di acquisto ‘a monte’, così come la rivendita della medesima energia ‘a valle’, e non erano deducibili ai fini IRES i costi di acquisto; l’unica spie gazione di tali operazioni era quella di favorire l’accesso al credito bancario mediante la cessione o lo sconto dei crediti apparentemente risultanti da tali contrattazioni, oltre che, nel contempo, la maturazione in favore delle apparenti acquirenti, tra cui RAGIONE_SOCIALE, del credito IVA detraibile; rileva, quindi, che la CTR ha esaminato solo le circostante addotte dalla contribuente, soffermandosi solo sulle modalità generali di funzionamento del mercato elettrico e sul fatto che la contribuente figurava negli elenchi dei contratti stipulati dalla RAGIONE_SOCIALE, ma omettendo di collegare dette circostanze con quelle indicate dall’Ufficio per sostenere la fittizietà delle operazioni (le transazioni intercorse negli anni 2009 -2013 tra la contribuente e la RAGIONE_SOCIALE erano
pacifiche; tali transazioni si concludevano sempre con saldo pari a zero; era irrilevante la mancata opposizione dell’Ufficio alla richiesta di archiviazione del procedimento penale); lamenta, infine, che la CTR non ha considerato che è detraibile solo l’IVA scontata sull’effettuazione di operazioni imponibili realmente intercorse e tali non sono quelle che appaiono prive di qualsiasi ragionevole logica economica, non avendo la contribuente, sulla quale gravava il relativo onere, fornito alcuna prova dell’e conomicità del suo comportamento o delle diverse ragioni che lo avrebbero giustificato.
4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, 63, 168, 203 e 273 Direttiva 2006/112/CE, per avere la CTR erroneamente affermato, sempre mediante il rinvio alla sentenza n. 4468/2019, che era contrario al principio di neutralità dell’IVA negare alla contribuente la detrazione di detta imposta sugli acquisti della medesima energia esposta nelle fatture di vendita, in quanto sia la contribuente che la RAGIONE_SOCIALE avevano dichiarato e corrisposto l’IVA che avevano fatturato nelle proprie fatture di vendita l’una all’altra ; con ciò non ha, tuttavia, considerato che è detraibile solo l’IVA scontata su operazioni realmente intercorse e non su quelle solo fatturate, ma inesistenti; richiama, al riguardo, la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE dell’8 maggio 2019, nella causa C-712/17, RAGIONE_SOCIALEinvestita del rinvio pregiudiziale in uno dei contenziosi originati dai recuperi fiscali a carico delle controparti della RAGIONE_SOCIALE, e precisa che nel caso di specie non era stato dedotto che l’emittente delle fatture (la RAGIONE_SOCIALE, dalle quali la contribuente RAGIONE_SOCIALE traeva il proprio diritto alla detrazione dell’IVA, dopo avere corrisposto l’IVA, avesse rettificato il propr io debito d’imposta , meramente cartolare, emettendo note di credito che annullassero le fatture emesse e il relativo diritto alla
detrazione derivato alla RAGIONE_SOCIALE; pertanto, non poteva essere invocato il principio di neutralità per fare valere il diritto alla detrazione dell’IVA, persistendo il pericolo di perdita di gettito fiscale .
Il secondo e il terzo motivo, che per ragioni di connessione vanno esaminati congiuntamente, sono fondati nei termini di seguito indicati, con assorbimento del quarto motivo.
5.1 Va preliminarmente disattesa l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del terzo motivo, riguardante l’asserito difetto del requisito di autosufficienza dello stesso, atteso che la censura è circostanziata e riporta specificatamente le parti degli atti e dei documenti, rilevanti per la decisione delle questioni prospettate, nell’ambito delle quali va inquadrata la fattispecie .
5.2 Altrettanto infondata è l’ ulteriore eccezione della controricorrente di inammissibilità del motivo, in quanto volto ad ottenere un ulteriore esame delle emergenze istruttorie, dato che la parte ricorrente lamenta, in realtà, la non corretta sussunzione della fattispecie nell’ambito del paradigma astratto delle citate disposizioni, laddove il giudice di a ppello ha ritenuto che l’Ufficio non avesse fornito la dimostrazione dell’inesistenza delle operazioni contestate.
5.3 Ciò posto, la CTR ha ritenuto illegittima la pretesa sanzionatoria sulla base del decreto di archiviazione, emesso nel procedimento penale instaurato nei confronti degli amministratori della RAGIONE_SOCIALE, che aveva emesso le fatture nei confronti della contribuente e perché si era ‘ formata e consolidata una communis opinio giurisprudenziale in ordine alla ‘non inesistenza’ delle operazioni reciprocamente fatturate tra RAGIONE_SOCIALE e le società interlocutrici’.
5.4 Per quanto riguarda il decreto di archiviazione, emesso ai sensi dell’art. 408 cod. proc. pen., occorre rilevare che lo stesso non rientra fra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata nel procedimento
tributario (Cass. n. 3423 del 2021), neppure a seguito della modifica intervenuta con l’introduzione dell’art. 21 -bis del d.lgs. n. 74 del 2000.
5.5 Si tratta di un provvedimento che non impedisce che lo stesso fatto possa essere diversamente valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all’esito del dibattimento, il decreto di archiviazione presuppone la mancanza di un processo e non da luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno fra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata, giusta il disposto di cui all’art. 654 cod. proc. civ. (Cass. n. 16649 del 2020 e n. 7202 del 2023). Il decreto di archiviazione citato dalla sentenza impugnata, quindi, non poteva limitare il ragionamento presuntivo che il giudice tributario avrebbe dovuto svolgere ai sensi dell’art. 2729 cod. civ.
5.6 L’ ulteriore vizio del ragionamento presuntivo, desumibile dalla sentenza impugnata, si rinviene nel richiamo effettuato dalla CTR ad una consolidata communis opinio giurisprudenziale (in particolare, la sentenza n. 4468/2019, erroneamente indicata con il n. 4478/2019, della CTR della Lombardia e, genericamente, altre sentenze di merito, che hanno sostenuto la tesi, prospettata dalla contribuente, della qualificazione delle operazioni in questione come transazioni effettive di trading c.d. back to back ) circa la ‘non inesistenza’ delle operazioni reciprocamente fatturate fra RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE stante la ‘assoluta omogeneità di risposte favorevoli alle contribuenti’.
5.7 Premesso che solo con riferimento all’interpretazione di norme processuali, gli ‘ stabili approdi interpretativi della S.C., eventualmente a Sezioni Unite, (…) assumono il valore di “communis opinio” tra gli operatori del diritto, se connotati dai caratteri di costanza e ripetizione ‘ (Cass. sez. U. n. 4135 del 2019), il giudice di appello ha ritenuto che il quadro indiziario fornito dall’Amministrazione potesse essere superato
sulla base dell’orientamento emerso a seguito di alcune sentenz e di merito, di cui non ha neppure considerato l’eventuale passaggio in giudicato, posto che la condivisione delle conclusioni contenute nei richiamati precedenti favorevoli alla contribuente viene effettuata ‘ pur nella consapevolezza che il giudizio formatosi su RAGIONE_SOCIALE non obbliga – in senso formale – alla medesima soluzione nei confronti delle società interlocutrici ….’, con la precisazione che ‘non è nemmeno accettabile pervenire a statuizioni diverse a fronte della identica (anzi ‘medesima’) situazione ‘.
5.8 In questo modo, la CTR ha del tutto trascurato di valutare, nel loro complesso (Cass. n. 5787 del 2014 e n. 16825 del 2020) e alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza dell’8 maggio 2019 (C712/17), gli elementi fattuali addotti dall’Ufficio (e riprodotti nel testo del ricorso per cassazione) a sostegno della ripresa tributaria (quali, a mero titolo esemplificativo, le operazioni poste in essere da un unico soggetto che, sebbene con differenti denominazioni, aveva agito come cliente e come fornitore; le transazioni reciproche di acquisto e di vendita, nelle stesse date o in date vicine, sempre perfettamente corrispondenti sia nella quantità di energia che nei corrispettivi, sicchè il saldo era sistematicamente pari a zero; la m ancata consegna effettiva del bene e, dunque, l’assenza di circolazione fisica dei quantitativi di energia fatturati; il rinvenimento presso la sede della RAGIONE_SOCIALE di un prospetto riassuntivo dei contratti sottoscritti tra le varie società, tra cui la contribuente; la mancata registrazione delle operazioni presso il GME).
6. In conclusione, dunque, vanno accolti il secondo e il terzo motivo, nei termini indicati in motivazione, rigettato il terzo e assorbito il quarto motivo; la sentenza impugnata va cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, per nuovo esame e per la determinazione
delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo nei termini indicati in motivazione, rigetta il primo e dichiara assorbito il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025