Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19812 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 19812 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4773/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE (-) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA n. 1527/2020 depositata il 08/07/2020.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Udito l’avv. dello Stato NOME COGNOME per la ricorrente.
FATTI DI CAUSA
A seguito di verifica della Guardia di Finanza nei confronti della RAGIONE_SOCIALE venivano emessi avvisi di accertamento per diverse annualità recanti recupero di IVA indebitamente detratta nei confronti di società operanti nel mercato telematico di energia elettrica, tra le quali la RAGIONE_SOCIALE in relazione ad operazioni oggettivamente inesistenti.
Secondo l’assunto erariale, tutte le società erano parte del medesimo gruppo facente capo alla RAGIONE_SOCIALE, avevano acquistato e venduto tra di loro, sul mercato telematico, ingenti quantità di energia realizzando un preordinato meccanismo circolare a saldo ‘zero’ (con riferimento sia ai quantitativi di energia negoziati sia con riferimento ai corrispettivi), privo quindi di quel carattere aleatorio e speculativo proprio di questo tipo di operazioni ma finalizzato a dilatare il fatturato al fine di acquisire credito presso il sistema finanziario. Con riferimento alla RAGIONE_SOCIALE, poi, si deduceva che questa aveva una sede sociale che costituiva mero recapito in comune con altre società, non disponeva di personale e strumenti, e nessuna delle operazioni era stata registrata presso la Borsa elettrica gestita dal GSE (Gestore del mercato elettrico).
L’avviso di accertamento relativo al 2009 veniva impugnato dalla RAGIONE_SOCIALE e la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano accoglieva il ricorso.
La Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, respingeva l’appello erariale osservando quanto segue: -la « suggestiva » ricostruzione dell’Ufficio non aveva trovato conferme istruttorie in quanto, da un lato, l’indagine penale era stata definita con decreto di archiviazione e, d’altro lato, a parte un’unica pronuncia sfavorevole al contribuente non ancora in giudicato (a seguito di pronuncia
della Corte di giustizia unionale dell’8.5.2019), sulla vicenda si era « formata e consolidata una communis opinio giurisprudenziale in ordine alla ‘non inesistenza’ delle operazioni reciprocamente fatturate tra RAGIONE_SOCIALE e le società interlocutrici », tanto che non era « nemmeno accettabile pervenire a statuizioni diverse », sebbene nessuna di tali sentenza si imponesse con forza di giudicato nel presente giudizio.
Avverso questa sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 36 comma 2 n. 4 d.lgs. n. 546/1992 per « omissione totale di motivazione », avendo la CTR reso una motivazione meramente apparente, che si è limitata a rinviare ai precedenti giudiziari, senza riportarne il contenuto né spiegare le ragioni della sua adesione a quelle conclusioni, omettendo di esaminare le deduzioni e allegazioni effettuate nel giudizio; inoltre, la motivazione è affetta da contraddittorietà insanabile in quanto definisce le operazioni in questione come « evanescenti », che è concetto diverso da quello di ‘operazioni inesistenti’; ancora, cita il decreto penale di archiviazione e la sentenza n.4478/19 (rectius, n. 4468/19) favorevole alla contribuente nonché la sentenza n. 4211/19 favorevole all’Ufficio, entrambe della Corte lombarda, ma non spiega le ragioni giuridicamente apprezzabili per cui la prima soluzione sarebbe preferibile alla seconda, osservando soltanto che quest’ultima sarebbe isolata « in un’autentica ‘prateria’ di colore opposto ».
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione falsa applicazione degli artt. 654 c.p.p., 2909 c.c. e 337 comma 2 c.p.c., 11 e 117 Cost., 4 par. 3 TUE, laddove la CTR ha ritenuto di doversi conformare a precedenti che non avevano efficacia di giudicato.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 c.c., 19 comma 1 d.P.R. n. 633/1972, 63, 168, 203 e 273 della Direttiva n. 2006/112/CE: in particolare, si lamenta la violazione delle regole che governano il ragionamento presuntivo, su cui si fonda l’accertamento delle operazioni oggettivamente inesistenti, avendo la CTR omesso l’esame, singolo e complessivo, degli elementi indiziari offerti dall’Ufficio, limitandosi ad un mero rinvio ai precedenti giudiziari favorevoli alla RAGIONE_SOCIALE e, in particolare, alla pronuncia n. 4468/19 della stessa CTR della Lombardia che aveva accolto l’appello della RAGIONE_SOCIALE
3.1. Il fatto che nel mercato elettrico a termine si procede per compensazioni dei saldi attivi e passivi non esclude che le operazioni possano essere reali oppure fittizie, come dimostrato in via indiziaria attraverso le circostanze, pacifiche, valorizzate dall’Ufficio che la CTR non aveva considerato: le transazioni tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE negli anni 2009 -2013, erano pacifiche, poiché le tabelle che le riportavano non erano mai state contestate dalla controparte, tali operazioni non si erano mai concluse con saldi attivi e passivi ma le transazioni reciproche erano sempre perfettamente corrispondenti come quantitativi di energia e come corrispettivi sicché il loro saldo era sistematicamente pari a zero, la controparte non aveva mai dimostrato di aver consegnato o ricevuto energia elettrica nei suoi rapporti con la RAGIONE_SOCIALE né di aver effettuato o ricevuto pagamenti nei rapporti con questa società.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 19 comma 1, d.P.R. n. 633/1972, 63, 168, 203 e 273 della Direttiva 2006/112/CE , laddove la CTR ha escluso comunque, a prescindere dalla effettività delle operazioni, il pregiudizio per l’Erario posto che il diritto alla detrazione può essere riconosciuto solo in caso di operazioni vere e reali.
Il primo motivo è infondato.
5.1. Non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza di ‘mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un. 8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022).
5.2. Questa Corte ha, altresì, precisato che « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (Cass. sez. un. n. 22232 del 2016; cfr. anche Cass., n. 9105 del 2017, secondo cui
ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento).
5.3. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata attinge la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. avendo il giudice di appello ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento in quanto essenzialmente: i) il procedimento penale a carico degli amministratori di RAGIONE_SOCIALE si è concluso con « un decreto di archiviazione (nel quale il gip afferma comunque la sua opinione circa la ‘effettività’ delle operazioni reciprocamente fatturate, di cui esclude dunque positivamente la contestata ‘inesistenza’) e questo è avvenuto senza che l’Amministrazione finanziaria – a fronte della rassegnata richiesta conclusiva del Pubblico Ministero – abbia anche solo provato ad abbozzare una qualche forma di opposizione »; ii) ad eccezione della sentenza n. 4211/2019, relativa ad RAGIONE_SOCIALE, emessa dalla CTR, a favore dell’Ufficio, i contenziosi tributari relativi a RAGIONE_SOCIALE e alle altre società coinvolte, per i medesimi fatti, si sono conclusi con una « assoluta omogeneità » di pronunce favorevoli alle contribuenti, sul presupposto della « impossibilità di definire le operazioni intercorse tra RAGIONE_SOCIALE e le varie società corrispondenti come operazioni inesistenti »; iii) da qui la considerazione che, sebbene « il giudizio formatosi su RAGIONE_SOCIALE non obbliga -in senso formale -alla medesima soluzione nei confronti delle società interlocutrici, è tuttavia giocoforza concludere che non è nemmeno accettabile pervenire a statuizioni diverse a fronte della identica (ed anzi ‘medesima’) situazione »; iv) al riguardo, ad avviso della CTR, si è formata e consolidata una communis opinio giurisprudenziale in ordine alla ‘non inesistenza’
delle operazioni reciprocamente fatturate tra RAGIONE_SOCIALE e le società interlocutrici, come rilevate dalla polizia tributaria, il che fa venire meno il presupposto della pretesa tributaria costituito dalla assunta ‘inesistenza’ delle operazioni reciprocamente fatturate.
5.4. Non è dato ravvisare neppure una ‘insanabile contraddittorietà’ tra le diverse statuizioni della motivazione della sentenza impugnata atteso che il riferimento all’aggettivo ‘evanescenti’ relativamente alle operazioni in questione è effettuato dal giudice di appello come inciso finale argomentativo, oltretutto in forma dubitativa (« forse l’aggettivo ‘evanescenti’ potrebbe rendere meglio l’idea raggiunta da chi scrive ma è chiaro che si tratta di altra cosa rispetto a quella fiscalmente sanzionata »), senza intaccare la considerazione circa l’avvenuto consolidamento di una communis opinio giurisprudenziale in ordine alla ‘non inesistenza’ delle operazioni reciprocamente fatturate tra RAGIONE_SOCIALE e le società interlocutrici e, dunque, in ordine al venire meno del presupposto impositivo costituito dalla ‘inesistenza’ delle operazioni reciprocamente fatturate.
Il secondo, il terzo e il quarto motivo possono essere unitariamente considerati, per ragioni di connessione. Il secondo e il terzo motivo sono fondati nei termini di seguito indicati, mentre il quarto motivo resta assorbito.
6.1. La sentenza impugnata ha ritenuto illegittima la pretesa impositiva sostanzialmente in quanto 1) l’indagine penale nei confronti degli amministratori della fatturante RAGIONE_SOCIALE si è « arenata su un decreto di archiviazione »; 2) si è formata e consolidata una communis opinio giurisprudenziale in ordine alla ‘non inesistenza’ delle operazioni reciprocamente fatturate tra RAGIONE_SOCIALE e le società interlocutrici.
6.2. Peraltro, il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.c. non rientra tra i provvedimenti
dotati di autorità di cosa giudicata nel processo tributario, giusta il disposto dell’art. 654 c.p.c., dell’art. 12 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, conv. nella l. 10 agosto 1982, n. 516 e, in ultimo, dell’art. 21 bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotto dall’art. 1 del d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87. Detto provvedimento, pertanto, non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all’esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione (Cass. n. 7202 del 2023; Cass. n. 16649 del 2020; Cass. n. 8999 del 2014; da ultimo, con riferimento all’art. 21 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, si veda anche Cass. n. 3800 del 2025). Il precedente reso in sede penale, quindi, non è in grado né di condizionare, né di limitare il ragionamento presuntivo che il giudice tributario avrebbe dovuto svolgere, ai sensi dell’art. 2729 c.c.
6.3. Sotto diverso profilo, va ricordato che solo con riferimento all’interpretazione di norme processuali gli stabili approdi interpretativi della S.C., eventualmente a Sezioni Unite, assumono il valore di communis opinio tra gli operatori del diritto, se connotati dai caratteri di costanza e ripetizione (Cass. sez. un. n. 4135 del 2019). Pertanto, il giudice di appello, nel ritenere superabile il quadro indiziario emerso dal PVC della Guardia di finanza in ordine ad un meccanismo di vendite fittizie di energia elettrica effettuate in modo circolare tra gli stessi operatori, in base all’assunto consolidamento di una communis opinio giurisprudenziale circa la ‘non inesistenza’ delle operazioni reciprocamente fatturate tra RAGIONE_SOCIALE ed altre società, stante la « assoluta omogeneità di risposte favorevoli alle contribuenti » (vengono richiamate a sostegno sostanzialmente della tesi della contribuente in ordine alla qualificazione delle operazioni in questione come transazioni effettive di trading cd. back to back , la
sentenza n. 4478/2019 rectius n. 4468/2019 – della CTR della Lombardia e, genericamente, altre sentenze della CTR del Lazio pronunciate nei confronti di RAGIONE_SOCIALE è incorso in un vizio del ragionamento presuntivo, trascurando di valutare, nel loro complesso (Cass. n. 3703 del 2012; Cass. n. 5787 del 2014; Cass. n. 16825 del 2020), alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza dell’8 maggio 2019, causa C -712/17, gli elementi fattuali addotti dall’Ufficio a sostegno della ripresa tributaria (operazioni di compravendita di energia elettrica intercorse tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE come emerge dalla contabilità di quest’ultima e come confermato dal Gestore dei Mercati Energetici; transazioni reciproche di acquisto e di vendita, nelle stesse date o in date vicine, sempre perfettamente corrispondenti sia nella quantità di energia che nei corrispettivi sicché il saldo è sistematicamente pari a zero; mancata consegna effettiva del bene e, dunque, assenza di circolazione fisica dei quantitativi di energia fatturati; mancanza nella sede di Energy Europe, corrispondente a quella di svariate altre società, di uffici, personale, apparati informatici riconducibili alla società contribuente).
6.4. Né, peraltro, la condivisione da parte della CTR delle conclusioni – in termini di « impossibilità di definire le operazioni intercorse tra RAGIONE_SOCIALE e le varie società corrispondenti come operazioni inesistenti » – contenute nei citati precedenti favorevoli alle contribuenti viene effettuata in considerazione del passaggio in giudicato di questi ultimi e di una efficacia riflessa degli stessi nei confronti di soggetti rimasti estranei a quei procedimenti (il che per giurisprudenza di questa Corte sarebbe stato, comunque, ammesso entro limiti molto ristretti: si veda, ex plurimis , Cass. 28651 del 18/10/2021), essendosi il giudice di appello limitato ad affermare che « pur nella consapevolezza che il giudizio formatosi su RAGIONE_SOCIALE non obbliga – in senso formale – alla medesima soluzione
nei confronti delle società interlocutrici, (…) non è nemmeno accettabile pervenire a statuizioni diverse a fronte della identica (e anzi medesima) situazione ».
In conclusione, vanno accolti il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il quarto; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il quarto; cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13/05/2025.