Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12823 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 12823 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 8633/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è domiciliata ex lege .
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1354/1/2021 della Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, depositata il giorno 8 novembre 2021;
Tributi-
operazione
elusiva-Art.37
bis d.p.r. n.600
del 1973
al quale è stato riunito il ricorso n.r.g.8635/2022 proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata.
-controricorrente/ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 1117/1/2021 della Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, depositata il 4 ottobre 2021;
e il ricorso n.r.g. 8637/2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dagli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata.
-controricorrente/ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 1116/1/2021 della Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, depositata il 4 ottobre 2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE cause svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME COGNOME pubblica udienza del 10 gennaio 2024;
udito il P.M., in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso n.8633/2022; per il rigetto dei ricorsi principali e l’accoglimento de i ricorsi incidentali iscritti ai n.ri r.g. 8635/2022 e 8637/2022
uditi per i ricorrenti principali gli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO;
udito per la controricorrentericorrente incidentale l’AVV_NOTAIO.
Fatti di causa
1. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE di Fabriano notificò COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in qualità di incorporante della RAGIONE_SOCIALE e ai signori NOME COGNOME e NOME COGNOME richiesta di chiarimenti, ai sensi dell’art.37 bis , quarto comma, del d.P.R. n.600 del 1973, contestando l’intento elusivo in merito alle operazioni di cessione della partecipazione del 40% in RAGIONE_SOCIALE da parte dei signori NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE e del successivo trasferimento della medesima partecipazione dCOGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE
L’RAGIONE_SOCIALE, ritenuto che le memorie depositate dai contribuenti non ostacolassero la configurabilità dell’operazione elusiva, notificò COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in qualità di incorporante la RAGIONE_SOCIALE, avviso di accertamento con il quale, considerando elusiva l’operazione di cessione della partecipazione del 40% in RAGIONE_SOCIALE da parte dei signori COGNOME a RAGIONE_SOCIALE, provvide a rimuovere tutti i componenti di redditi collegati all’operazione, effettuando una riliquidazione dell’IRPEG dovuta dCOGNOME RAGIONE_SOCIALE e rettificando il credito
IRPEG, dichiarato nel modello unico 2004, con il recupero dell’importo non spettante.
Contemporaneamente l’RAGIONE_SOCIALE notificò a NOME COGNOME e a NOME COGNOME distinti avvisi di accertamento con i quali rimosse i componenti di reddito legati COGNOME suddetta operazione elusiva, ossia il vantaggio fiscale derivante dall’omessa tassazione dei dividendi erogati dCOGNOME RAGIONE_SOCIALE in capo ai due soci, e riliquidò l’I RPEF dovuta per l’anno di imposta 2003.
Gli atti impositivi vennero separatamente opposti dCOGNOME RAGIONE_SOCIALE e dai signori NOME COGNOME e NOME COGNOME.
In dettaglio, la Commissione tributaria provinciale di Ancona, rigettate le eccezioni preliminari, accolse, nel merito, il ricorso proposto dCOGNOME RAGIONE_SOCIALE, non ritenendo provato l’abuso e il vantaggio fiscale derivante dall’operazione. La decisione, appell ata da entrambe le parti, è stata riformata, con la sentenza n.1354 del giorno 8 novembre 2021, dCOGNOME Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la quale ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e rigettato l’appello incidentale proposto dCOGNOME RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, il Giudice di appello ha ritenuto che, a fronte RAGIONE_SOCIALE puntuali e circostanziate contestazioni mosse dall’RAGIONE_SOCIALE, i contribuenti non avevano fornito alcuna prova in ordine all’esistenza di valide ragioni economiche fondanti l’operazione di cessione RAGIONE_SOCIALE quote.
Avverso detta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso ( iscritto al n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO), articolato su quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il P.G. ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso. La RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
2. Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso l’avviso di accertamento a lui notificato fu, anch’esso, accolto nel merito, previo rigetto RAGIONE_SOCIALE eccezioni preliminari, dCOGNOME C.T.P. di Ancona e la decisione,
appellata da entrambe le parti, è stata riformata, con la sentenza n.1117/2021, depositata il 4 ottobre 2021, dCOGNOME C.T.R. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la quale, in accoglimento parziale dell’appello principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e di quello incidentale p roposto dal contribuente, ha confermato l’avviso di accertamento con esclusione della parte in cui non viene riconosciuto al contribuente il credito di imposta del 12,50 per cento, derivante dCOGNOME ritenuta operata dal sostituto di imposta.
Per la cassazione di questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso (iscritto al r.g.n. 8635/2022) articolando cinque motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE che propone ricorso incidentale su due motivi.
Il P.M., nella persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale con cassazione della sentenza impugnata e rinvio COGNOME Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione. Il ricorrente ha depositato memoria.
3.La stessa RAGIONE_SOCIALE, nella controversia originata dall’impugnazione dell’avviso di accertamento da parte di NOME COGNOME, con la sentenza n.1116/2021, depositata il 4 ottobre e di identico contenuto di quella resa nei confronti di NOME COGNOME, riformava la decisione di primo grado (di accoglimento del ricorso) e, in accoglimento parziale dell’appello principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e di quello incidentale proposto dal contribuente, confermava l’avviso di accertament o con esclusione della parte in cui non era stato riconosciuto al contribuente il credito di imposta del 12,50 per cento, derivante dCOGNOME ritenuta operata dal sostituto di imposta.
Per la cassazione di questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso (iscritto al n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO) articolando cinque motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE che propone ricorso incidentale su due motivi.
Il P.M., nella persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale con cassazione della sentenza impugnata e rinvio COGNOME Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione.
1.Preliminarmente il Collegio ritiene opportuno, per l’evidente connessione oggettiva, disporre la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso avvisi di accertamento traenti origine dCOGNOME medesima verifica fiscale in esito COGNOME quale si è disconosciuta, in quanto avente intento elusivo, la medesima operazione di cessione di partecipazioni sociali intercorsa tra le parti private.
Procedendo, pertanto, all’esame del ricorso , iscritto al r.g.n. 8633/2022, proposto dCOGNOME RAGIONE_SOCIALE, la ricorrente con il primo motivo -rubricato: violazione e/o falsa applicazione degli artt.14, 82 comma 4, 92 e 195 TUIR nella versione previgente COGNOME riforma del d.lgs. n.344/2003, dell’art.27, commi 1 e 5, d.P.R. n. 600/1973, nella versione vigente sino al 31 dicembre 2003, in combinato disposto con l’art.37 bis in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. in ordine al requisito dell’indebito risparmio d’imposta derivante da aggiramento di obblighi e divieti propri della disciplina tributariadeduce le plurime violazioni di legge nelle quali sarebbe incorsa la C.T.R. nell’avere ritenuto elusiva l’operazione di cessione RAGIONE_SOCIALE partecipazioni, senza che sussistesse alcuno dei requisiti richiesti dCOGNOME norma invocata, così
come costantemente interpretata da questa Corte e ciò con specifico riferimento: a) all’insussistenza, nel caso in esame, di un aggiramento di obblighi e divieti previsti dall’ordinamento quale mezzo per conseguire un risparmio indebito; b) all’irrilevanza, ai fini dell’identificazione dell’indebito r isparmio, della cessione agevolata dei beni ai soci intervenuta prima della cessione COGNOME RAGIONE_SOCIALE; c) all’impossibilità di identificare l’indebito risparmio nella ‘monetizzazione’ del credito di imposta; d) all’ulteriore impossibilità di identificare l’indebito risparmio nella omessa distribuzione dei dividendi anteriormente COGNOME prima cessione RAGIONE_SOCIALE partecipazioni.
2.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360 primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 sotto diverso profilo. In particolare, si contesta la statuizione della C.T.R. in punto di mancata allegazione di prove idonee a rappresentare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE ragioni economiche, sottese all’operazione , laddove la RAGIONE_SOCIALE aveva, sin dal primo grado di giudizio, esplicitato quali fossero le motivazioni che avevano indotto il gruppo societario a promuovere la cessione RAGIONE_SOCIALE partecipazioni nella società RAGIONE_SOCIALE ad un terzo (la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) per il tramite della RAGIONE_SOCIALE (COGNOME quale i signori COGNOME avevano ceduto le proprie partecipazioni) finanziaria del RAGIONE_SOCIALE, deputata a comprare e a vendere azioni; prassi, questa, ritenuta legittima anche dal Giudice penale che aveva assolto i soci con formula piena ‘perché il fatto non sussiste’.
2.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2967 cod. civ. e dell’art.37 bis del d.P.R. n.600 del 1973 per avere la C.T.R. applicato in maniera errata i principi che disciplinano la ripartizione dell’onere probatorio in relazione alle contestazioni di operazioni elusive.
2.3 Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.115 e dell’art.116 c.p.c. in relazione agli effetti del giudicato penale nel processo tributario, sotto il profilo de ll’art.360, comma 1, n.4 c.p.c.; si lamenta, in particolare, che il Giudice di appello non abbia tenuto conto del giudicato penale, benché lo stesso non fosse stato dedotto nel corso del giudizio afferente l’avviso di accertamento emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, la circostanza che le pronunce riguardanti i soci e la società erano state adottate dai medesimi collegi, nel contesto di una trattazione sostanzialmente unitaria, ben legittimava il fatto che si tenesse conto del giudicato anche nel giudizio rel ativo all’avviso di accertamento notificato COGNOME RAGIONE_SOCIALE
La ricorrente, premesso che il Tribunale penale di Ancona, con sentenza passata in cosa giudicata, aveva assolto i signori NOME e NOME COGNOME dal reato di infedele dichiarazione, con la formula piena ‘perché il fatto non sussiste’ e che i fatti c ontestati in sede penale erano gli stessi di quelli oggetto di accertamento, deduce come erroneamente la C.T.R. non abbia tenuto in alcun conto la sentenza assolutoria con formula piena, negandone a priori alcuna efficacia probatoria.
3.Le sopra illustrate censure sono, sostanzialmente identiche a quelle sollevate con i primi quattro motivi , anch’essi identici, dei ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME.
3.1 Infatti, con il primo motivo di detti ricorsi si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.37 bis del d.P.R. n.600 del 1973 nonché di ulteriori disposizioni normative in ordine al requisito dell’indebito risparmio di imposta, evidenziandosi come la sentenza impugnata non abbia individuato puntualmente né le norme aggirate, né il risparmio conseguito e il suo carattere illecito; più in particolare, si evidenzia
come i Giudici di appello, nell’individuare, uniformandosi COGNOME ricostruzione dell’RAGIONE_SOCIALE, quale unica operazione fiscalmente corretta la cessione diretta RAGIONE_SOCIALE partecipazioni non abbiano considerato che il risultato fiscale, senza alcun salto di imposta né risparmio indebito, era identico a quello dell’operata cessione intermediata tramite la società finanziaria del RAGIONE_SOCIALE.
3.2. Con il secondo motivo dei ricorsi proposti dai signori COGNOME si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione, sempre, dell’art.37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 sotto il diverso profilo valutativo della sussistenza RAGIONE_SOCIALE valide ragioni economiche. Si evidenzia che sin dai ricorsi introduttivi dei giudizi si era posto in risalto che la RAGIONE_SOCIALE, COGNOME quale i signori COGNOME avevano ceduto le proprie partecipazioni, era la finanziaria del RAGIONE_SOCIALE, deputata a comprare e a vendere azioni, come da prassi ritenuta legittima anche dal Giudice penale che aveva assolto i soci COGNOME dal reato di infedele dichiarazione con formula piena ‘perché il fatto non sussiste’.
3.3. Con il terzo motivo -rubricato: violazione e/o falsa applicazione dell’art.2697 c.c. e dell’art.37 bis del D.P.R. n.600/1973 in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. -si censura la sentenza impugnata per avere applicato in maniera errata i principi che disciplinano la ripartizione dell’onere probatorio in relazione COGNOME contestazione di operazioni elusive laddove il Giudice di appello aveva affermato che anche l’art. 37 bis …operava un’inversione dell’onere probatorio: l’A.F. disconosceva i vantaggi tributari sulla base dell’utilizzo da parte dei contribuenti, di una o più operazioni prive di valore economico, elencate al co.3 della disposizione (lettera a)-f)quater); salvo che il contribuente non avesse dimostrato la sussistenza di valide ragioni economiche.
3.4. Con il quarto motivo -rubricato: violazione e/o falsa applicazione dell’art.115 e dell’art.116 c.p.c. in relazione agli effetti del giudicato penale nel processo tributario, sotto il profilo dell’art.360, comma 1, n.4 c.p.c.i ricorrenti COGNOME lamentano che, malgrado i fatti contestati in sede penale (ove i processi si erano conclusi con sentenza di assoluzione passata in cosa giudicata con la formula perché il fatto non sussiste ) fossero gli stessi di quelli oggetto di accertamento, la Commissione tributaria regionale non avesse valutato gli elementi probatori emergenti dCOGNOME sentenza penale e la sua valenza dimostrativa.
Prima di procedere COGNOME trattazione dei mezzi di impugnazione, sopra illustrati, identici per tutti e tre i ricorsi, appare opportuno premettere la ricostruzione dei termini fattuali della vicenda processuale, quale emerge pacificamente dagli atti.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, soci della RAGIONE_SOCIALE (società del RAGIONE_SOCIALE che nel 2002 deteneva il 40% RAGIONE_SOCIALE quote della RAGIONE_SOCIALE) acquistarono il 30 settembre 2002, previa delibera assembleare e per il tramite della cessione agevolata mediante versamento dell’imposta sostitutiva del 10% ex art. 3, comma 7, della legge n. 448 del 2001, la predetta quota del 40% della RAGIONE_SOCIALE.
L’imposta sostitutiva ven ne applicata sulla differenza tra il valore normale RAGIONE_SOCIALE partecipazioni cedute, pari a euro 4.400.000 e il loro costo fiscalmente riconosciuto, corrispondente al valore di iscrizione in bilancio della quota di partecipazione, pari a euro 378.000.
Il 20 marzo 2003, NOME e NOME COGNOME, previa intestazione fiduciaria COGNOME RAGIONE_SOCIALE cedettero le quote, detenute nella Jet Air, COGNOME RAGIONE_SOCIALE (subholding finanziaria della famiglia RAGIONE_SOCIALE) al prezzo di euro 4.530.000. Sulla plusvalenza realizzata (pari a euro 130.000) i predetti subivano l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,5%.
Dal 20 marzo 2003 al 20 luglio 2003 la RAGIONE_SOCIALE deliberò la distribuzione di utili, spettanti a RAGIONE_SOCIALE nella somma di euro 1.679.124.
Il 21 luglio 2003 la RAGIONE_SOCIALE cedette la partecipazione nella RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE al prezzo di euro 2.530.000.
Il 23 luglio 2003 la RAGIONE_SOCIALE si estingueva per incorporazione nella RAGIONE_SOCIALE
Il credito Irpeg, risultante dCOGNOME ultima dichiarazione della RAGIONE_SOCIALEATI pari a euro 764.581 (maturato dalle operazioni di acquisto, possesso e cessione della partecipazione in Jet Air), confluiva nella RAGIONE_SOCIALE che lo utilizzava per compensare le perdite.
L’RAGIONE_SOCIALE, dopo avere richiesto chiarimenti COGNOME RAGIONE_SOCIALE e a NOME e NOME COGNOME sull’operazione di cessione della partecipazione ai sensi dell’art.37 bis del d.P.R. n.600 del 1973 e non avere ritenuto le memorie presentate dalle parti private dirimenti, ha ritenuto l’operazione di cessione della partecipazione del 40% in RAGIONE_SOCIALE da parte di NOME e NOME COGNOME COGNOME società RAGIONE_SOCIALE e il successivo trasferimento della partecipazione da quest’ultima RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE connotati da intento elusivo in quanto riconducibili a una o più RAGIONE_SOCIALE operazioni indicate al terzo comma dello stesso art.37 bis , privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento e tesi a perseguire un risparmio di imposta disapprovato dal sistema.
Con separati avvisi di accertamento l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provvedeva, pertanto, nei riguardi della RAGIONE_SOCIALE, a rimuovere tutti i componenti di reddito collegati all’operazione effettuando una riliquidazione dell’Irpeg con rettifica in diminuzione del credito Irpeg dichiarato nel modello unico 2004 da euro 764.581 a euro 628 con il recupero dell’importo non spettante.
Nei confronti dei signori COGNOME gli avvisi -rimuovendo i componenti di reddito collegati COGNOME suddetta operazione ritenuta elusiva, ossia il vantaggio tributario derivante dall’omessa tassazione dei dividendi erogati dCOGNOME RAGIONE_SOCIALE in capo ai due soci persone fisicherecuperavano a tassazione, ai fini dell’Irpef , redditi da capitale non dichiarati per l’importo di euro 839.562, 00.
5.Così ricostruiti i termini fattuali della vicenda processuale appare, d’uopo, rammentare che, secondo l’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, ( cfr., tra le altre di recente, Cass. n.27709 del 22/09/2022) l’art. 37bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in vigore dal 01/01/2008 al 02/09/2015 e, quindi, sostituito dall’art. 10 -bis della legge n. 212 del 2000 dal 02/09/2015, anche nel testo applicabile COGNOME fattispecie ratione temporis non contiene un’elencazione tassativa RAGIONE_SOCIALE condotte abusive, ma costituisce una previsione normativa aperta la quale trova applicazione, COGNOME stregua del generale principio antielusivo rinvenibile nella Costituzione e nelle indicazioni della raccomandazione n.2012/772/UE, in presenza di una o pi ù costruzioni di puro artificio che, realizzate al fine di eludere l’imposizione, siano prive di sostanza commerciale ed economica, ma produttive di vantaggi fiscali (v. Cass.16 marzo 2016, n. 5155; Cass. 2 marzo 2020, n. 5644; Cass. 23 novembre 2018, n. 30404; Cass.2 febbraio 2021 n. 2224). Specularmente, non è qualificabile come comportamento abusivo quell’operazione economica che possa spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta (Cass., 10 dicembre 2014, n. 25972).
Quanto al riparto dell’onere della prova, grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare tanto l’esistenza del disegno elusivo, quanto le modalit à di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali, ritenuti non rispettosi di una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire ad un determinato risultato
fiscale. Fornita questa prova, è rimesso a parte contribuente l’onere di dimostrare l’esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino le operazioni, non consistenti nel mero risparmio fiscale (Cass. 5 dicembre 2019, n. 31772; Cass. n. 5090/2017; Cass. 3938/2014; Cass. n. 19234/2012; Cass. n. 20029/2010).
Pertanto, come esaustivamente esposto, di recente (cfr. Cass., 9.05.2022 n. 14493; Cass. 02/02/2021, n. 2224, in motivazione) per questa Corte, in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielus í vo – rinvenibile negli stessi principi costituzionali che informano l’ordinamento tributario italiano oltre che nei principi comunitari (Cass., 19 febbraio 2014, n. 3938; Cass., 5155/2016) -che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, la cui ricorrenza deve essere provata dal contribuente (Cass., 5 dicembre 2019, n. 31772; Cass., 6 giugno 2019, n. 15321; Cass., 23 novembre 2018, n. 30404; Cass., 7 novembre 2012, n. 19234).
Inoltre, non è configurabile l’abuso del diritto se non sia stato provato dall’ufficio il vantaggio fiscale che sarebbe derivato al contribuente accertato dCOGNOME manipolazione degli schemi contrattuali classici (Cass. 22/09/2010, n. 20029).
La stessa Commissione Europea, nell’ottica di perseguire la pianificazione fiscale aggressiva, ha diramato agli Stati membri la raccomandazione (2012/772/UE) di intervenire quando sia realizzata « una costruzione di puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni che sia stata posta in essere essenzialmente allo scopo di eludere l’imposizione e che comporti un vantaggio fiscale », chiarendo che « una costruzione o una serie di costruzioni è artificiosa se manca di sostanza
commerciale», ovvero di «sostanza economica », e « consiste nell’eludere l’imposizione quando, a prescindere da eventuali intenzioni personali, contrasta con l’obiettivo, lo spirito e la finalit à RAGIONE_SOCIALE disposizioni fiscali », mentre « una data finalit à deve essere considerata fondamentale se qualsiasi altra finalit à che è o potrebbe essere attribuita COGNOME costruzione o COGNOME serie di costruzioni sembri per lo pi ù irrilevante COGNOME luce di tutte le circostanze del caso ».
Il legislatore nazionale, con l’art. 5 della legge 11 marzo 2014, n.23, ha raccolto la citata raccomandazione dell’UE, delegando al Governo l’attuazione della revisione RAGIONE_SOCIALE vigenti disposizioni antielusive, al fine di unificarle al principio generale del divieto dell’abuso del diritto, ed i relativi principi sono stati quindi attuati con l’art. 10-bis della legge 27 dicembre 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), introdotto dall’art. 1 d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, modificato dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156.
Lo stesso d.lgs. n. 128 del 2015, all’art. 1, comma 2, ha abrogato l’art. 37 -bis d.P.R. n. 600 del 1973, prevedendo che le disposizioni che lo richiamano si intendono riferite all’art. 10-bis legge 27 luglio 2000 n. 212, in quanto compatibili.
Le predette disposizioni dell’art. 10bis della legge n. 212 del 2000, sebbene non applicabili, ratione temporis, al caso di specie, in ragione della pregressa notifica degli atti impositivi de quo (art. 1, comma 5, d.lgs. n. 128 del 2015), sono tuttavia significative dell’affinamento dei principi comunitari e nazionali in materia e «rilevano in chiave interpretativa nel definire una linea evolutiva gi à indiscutibilmente tracciata nell’ordinamento tributario dCOGNOME giurisprudenza e dalle fonti nazionali e comunitarie» (Cass. n. 5155/2016, cit., in motivazione).
In tale contesto evolutivo, il quadro dell’abuso di diritto e dell’elusione fiscale è stato sinteticamente composto con l’affermazione
che: «In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, la cui ricorrenza deve essere provata dal contribuente.» (Cass. 23/11/2018, n. 30404; conforme Cass. 08/03/2019, n. 6836).
Incombe sull’ Amministrazione finanziaria l’onere di spiegare, anche nell’atto impositivo, e dimostrare che il complesso RAGIONE_SOCIALE forme giuridiche impiegate abbia carattere anomalo o inadeguato rispetto all’operazione economica intrapresa, in considerazione RAGIONE_SOCIALE modalit à di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire ad un determinato risultato fiscale; mentre e’ onere del contribuente provare la compresenza di un concomitante contenuto economico dell’operazione, non marginale, diverso dal mero risparmio fiscale, che giustifichi le operazioni in tal modo strutturate (cfr. Cass. 22/06/2021, n. 17743).
Come questa Corte ha gi à rilevato, l’applicazione di tale principio deve essere guidata da una particolare cautela, « essendo necessario trovare una giusta linea di confine tra pianificazione fiscale eccessivamente aggressiva e libert à di scelta RAGIONE_SOCIALE forme giuridiche, soprattutto quando si tratta di attivit à d’impresa», anche in considerazione « dei principi di libert à d’impresa e di iniziativa economica (art. 42 Cost.)» e del « principio di proporzionalit à̀ (sentenza della Corte di Giustizia 17 luglio 1997 in causa C – 28/ 95, NOME COGNOME)», non potendo il sindacato dell’Amministrazione spingersi sino ad imporre una misura di ristrutturazione diversa tra
quelle giuridicamente possibili, solo perch é tale misura avrebbe comportato un maggior carico fiscale (Cass. 21/01/2011, n. 1372)
Infatti, «l ‘ opzione del soggetto passivo per la operazione negoziale che risulti fiscalmente meno gravosa non costituisce ex se condotta “contraria” allo scopo della disciplina normativa tributaria, laddove sia lo stesso ordinamento tributario a prevedere tale facolt à di scelta (cfr. Corte di Giustizia, sentenza Halifax, punto 73, cit.; conf. Corte di Giustizia, sentenza RAGIONE_SOCIALE1RAGIONE_SOCIALE, cit.., punto 47).
6. Alla luce di tale quadro giurisprudenziale, può da subito rigettarsi il terzo motivo, identico, dei tre ricorsi, essendosi la C.T.R., nelle tre sentenze gemelle impugnate, mossa lungo il solco interpretativo tracciato da questa Corte in materia di riparto dell’ onere della prova, laddove il Giudice di appello, rimarcando le cadenze temporali RAGIONE_SOCIALE varie cessioni e condividendo quanto dedotto dall’RAGIONE_SOCIALE… con puntuali e circostanziate contestazioni (v. pag.7 RAGIONE_SOCIALE sentenze impugnate) -ha, sia pure in forma involuta, ma, nella sostanza, posto a carico del l’Amministrazione finanziaria l’onere di fornire gli elementi in base ai quali la stessa ha disconosciuto i vantaggi tributari conseguiti attraverso il compimento di una o più operazioni prive di valide ragioni economiche, evidenziando che spetta al contribuente (al quale l’operazione elusiva venne contestata in sede di contraddittorio preventivo) fornire gli elementi che, al contrario, giustificano sul piano economico lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE operazioni ritenute elusive dall’RAGIONE_SOCIALE.
I primi due motivi dei ricorsi proposti dCOGNOME RAGIONE_SOCIALE e dai signori COGNOME -ammissibili, contrariamente a quanto ritenuto dal P.G., tendendo i mezzi di impugnazione, non a una rivisitazione dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito ovvero a evidenziare carenze motivazionali, quanto piuttosto COGNOME
interpretazione della normativa di riferimento e COGNOME sussunzione in questa della fattispecie- sono, invece, fondati.
7.1 Nella sua sintetica motivazione il Giudice di appello, previa riproposizione RAGIONE_SOCIALE modalità e RAGIONE_SOCIALE cadenze temporali RAGIONE_SOCIALE cessioni RAGIONE_SOCIALE partecipazioni in formula interrogativa/dubitativa, ha argomentato il suo convincimento, condividendo la connotazione elusiva dell’intera operazione così come ricostruita dall’RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che non sussistesse alcuna valida ragione economica che potesse sorreggere la cessione RAGIONE_SOCIALE quote JET AIR dai signori COGNOME NOME NOME NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE per il tramite di RAGIONE_SOCIALE e che il passaggio fisiologico avrebbe dovuto vedere la cessione diretta dai signori COGNOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE Ha, quindi, concluso che non sussistesse altra giustificazione economica se non l’ottenimento di un indebito risparmio di imposta e che, a fronte RAGIONE_SOCIALE puntuali e circostanziate contestazioni dell’RAGIONE_SOCIALE sono i contribuenti … a non avere fornito la ‘prova’ della sussistenza di valide ragioni econo miche, anche alternative e non marginali, a sostegno dell’intera operazione.
7.2 Tali argomentazioni, a sostegno RAGIONE_SOCIALE decisioni assunte, incorrono nelle dedotte errate applicazioni di legge e, in particolare, RAGIONE_SOCIALE disposizioni antielusive di cui all’art.37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, come interpretate costantemente da questa Corte.
La perentoria affermazione della sussistenza di un indebito vantaggio di imposta, sia pure come individuato dCOGNOME C.T.R. tramite la generica condivisione di quello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, non è idonea, da sola, COGNOME luce della giurisprudenza sopra esposta, COGNOME corretta sussunzione del l’operazione contestata nella specie legale dell’operazione elusiva essendo necessario, in primis , la valutazione e specificazione, sin dal l’atto impositivo , della sussistenza degli stessi presupposti costitutivi del l’elusione ossia, come da Racc. 2012/772/UE cit., l ‘ individuazione della realizzazione di una costruzione di puro
artificio o una serie artificiosa di costruzioni, intendendosi come artificiosa la costruzione o serie di costruzioni priva di sostanza economica (punto 4.2) per la determinazione della quale la stessa Raccomandazione al punto 4.4. individua sei test di coerenza COGNOME luce dei quali non pare, invece, sia stata vagliata, dal giudice di appello e, prima ancora, dall’RAGIONE_SOCIALE , l’operazione di cessione RAGIONE_SOCIALE partecipazioni sociali per cui è controversia.
Nel caso in esame, infatti, è pacifico che la cessione RAGIONE_SOCIALE partecipazioni della società RAGIONE_SOCIALE ad una società esterna al RAGIONE_SOCIALE (la RAGIONE_SOCIALE) è avvenuta effettivamente, realizzando lo scopo prefissato, non contestato, che era quello di estromettere dal RAGIONE_SOCIALE la predetta società. A fronte di ciò, inoltre, non è sufficiente, al fine di connotare di elusione e, quindi, disconoscere, ai fini fiscali, l’intera operazione affermare , apoditticamente, che il passaggio fisiologico avrebbe dovuto vedere la cessione diretta dai signori COGNOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE senza individuare e specificare, anche, come si sia concretato l’indebito risparmio di imposta e, quindi, l’illeceità dell’intera operazione.
7.3 Questa Corte (v., tra le altre, Cass. 28 maggio 2020 n.10121 in fattispecie analoga) ha ribadito il principio, che può dirsi consolidato, secondo cui <>.
Nel caso in esame -anche a fronte RAGIONE_SOCIALE deduzioni svolte da parte contribuente, reiterate nei ricorsi per cassazione e ribadite in memoria, in ordine: al legittimo (in quanto espressamente previsto come opzionale dall’ordinamento) ricorso al pagamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione RAGIONE_SOCIALE partecipazioni societarie; COGNOME neutralità fiscale della scelta operata di vendere le partecipazioni dopo la percezione dei dividendi distribuiti; all’insussistenza della contestata monetizzazione del credito di imposta sui dividendi (prevedendo la normativa applicabile ratione temporis anche in capo alle persone fisiche in caso di percezione di dividendi un meccanismo impositivo riconoscente il credito di imposta e la compensazione), anche con rappresentazione numerica dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme all’epoca vigenti asseveranti ( e non contrastate in controricorso) l’identità degli effetti impositivi derivanti dCOGNOME cessione RAGIONE_SOCIALE partecipazioni da parte di persone fisiche o giuridiche- la generica argomentazione posta dal Giudice di appello a fondamento del suo convincimento in ordine al connotato elusivo dell’intera operazione (secondo cui, si ripete, condividendo la prospettazione dell’RAGIONE_SOCIALE , l’unica operazione lecita sarebbe stata la cessione diretta dai signori COGNOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE) non corrisponde ai canoni ermeneutici fissati dCOGNOME giurisprudenza, anche Unionale, in materia di abuso del diritto e di elusione fiscale, come sopra riportati, concretando la falsa applicazione della normativa di riferimento.
Sul punto la sentenza impugnata va, pertanto, cassata demandandosi al Giudice di merito un nuovo esame da effettuare adeguandosi ai principi di diritto sopra enunciati.
Il quarto motivo del ricorso proposto dCOGNOME RAGIONE_SOCIALE è, invece, inammissibile in quanto, oltre COGNOME diversità RAGIONE_SOCIALE parti, la questione relativa al giudicato penale favorevole ai germani COGNOME, come dedotto dCOGNOME stessa ricorrente, non era mai stata sollevata nel giudizio
promosso dCOGNOME RAGIONE_SOCIALE e la prospettata contemporanea trattazione dei ricorsi da parte dello stesso collegio giudicante, cosi come la richiesta riunione non accolta dCOGNOME C.T.R., non potevano consentire un rilievo officioso da parte del giudice di merito.
9.Ugualmente inammissibile il quarto motivo dei ricorsi proposti dai signori COGNOME per la non riconducibilità, della censura articolata con il mezzo di impugnazione (omessa valutazione della rilevanza probatoria della sentenza penale di assoluzione) come condivisibilmente evidenziata anche dal P.G., alle dedotte violazioni di legge (artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art.360, primo comma, num.4 cod. proc. civ.).
9.1 Invero, come già statuito da questa Corte (v., tra le altre, Cass. n. 27847 del 12/10/2021) il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione RAGIONE_SOCIALE predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1 , n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). Inoltre, secondo l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite del 30/09/2020 n. 20867 <> e ancora <>.
9.2 Va, peraltro, rilevato, ai fini del rigetto dei mezzi di impugnazione, che non è dubbio che la sentenza penale di assoluzione, passata in cosa giudicata, sia soggetta, in ambito tributario, al regime generale del libero apprezzamento in conseguenza dell’art.654 cod.proc.civ. che esclude l’efficacia di giudicato in ragione dei differenti regimi probatori esistenti in ambito penale e tributario. L’autonomia tra giudizio penale e giudizio tributario, la diversità di mezzi di prova acquisibili nei due ambiti processuali e dei criteri di valutazione del materiale acquisito per l’operare solo nel giudizio tributario RAGIONE_SOCIALE presunzioni comporta, fisiologicamente, che a procedimenti connotati da regimi probatori differenti possano corrispondere esiti diversi. D’altra parte, in tema di prova spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilit à e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,
quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicit à dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonch é la facolt à di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante.
10. Esaurita la trattazione dei motivi comuni ai tre ricorsi, va, ora esaminato il quinto motivo di ricorso, formulato in via subordinata rispetto ai precedenti, dai signori COGNOME, con il quale si deduce l’illegittimità dell e sentenze impugnate nella parte in cui avevano accolto, solo parzialmente, l’appello incidentale per violazione e falsa applicazione dell’art.14 del TUIR in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.
In particolare, i ricorrenti censurano le sentenze laddove la C.T.R., pur avendo riconosciuto la spettanza del credito di imposta sui dividendi, aveva erroneamente determinato tale credito nella misura della ritenuta del 12,50% operata dal sostituto di imposta, mentre l’art. 14 del TUIR (nella versione applicabile ratione temporis ) attribuiva un credito di imposta pari al 56,25%, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al primo gennaio 2001.
11 . Nei ricorsi proposti dai soci COGNOME l’RAGIONE_SOCIALE ha spiegato ricorsi incidentali (di identico contenuto) che appare opportuno trattare congiuntamente al quinto motivo dei ricorsi principali vertendo, tutti, sulle medesime questioni.
11.1 Infatti, con il primo motivo dei ricorsi incidentali -rubricato: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in violazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art.360, co.1 n.4 c.p.c. -l ‘RAGIONE_SOCIALE censura il capo di sentenza con cui la C.T.R., in accoglimento del quarto motivo dell’appello incidentale proposto da i
contribuenti COGNOME, aveva riconosciuto la spettanza di un credito di imposta pari al 12,50% mentre gli appellanti incidentali, con tale mezzo, avevano riproposto l’eccezione di violazione dell’art.14 del TUIR in combinato disposto con l’art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973, lamentando il mancato riconoscimento del credito di imposta (nella misura del 56,25% ) di cui all’art.14 TUIR e non la mancata trattenuta d’imposta .
11.2 Con il secondo motivo dei ricorsi incidentali l’RAGIONE_SOCIALE censura lo stesso capo di sentenza , ai sensi dell’art. 360, primo comma, num.3 cod. proc. civ., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27 e 67 del d.P.R. 29.9.1973 n.600 in combinato disposto con l’art.115 cod.proc.civ. , laddove la C.T.R., con la statuizione censurata, aveva applicato, erroneamente, la normativa di riferimento a una fattispecie da essa non regolata (caso di tassazione di dividendo in dichiarazione) e un fraintendimento nell’interpretazione dell’art.27, d.P.R. n.600 del 1973 laddove il Giudice aveva stabilito che COGNOME ritenuta d’imposta operata dCOGNOME società erogante dovesse corrispondere un credito di imposta utilizzabile dal percepiente.
Per ragione di priorità logica giuridica vanno trattati da primi i ricorsi incidentali proposti dall’RAGIONE_SOCIALE, dCOGNOME cui fondatezza, per come si dirà, discende il rigetto del quinto motivo, identico nei contenuti, dei ricorsi proposti dai signori COGNOME.
12.1. La circostanza, accertata nella sentenza impugnata, relativa all’intervenuta applicazione della ritenuta del 12,5 % sui dividendi distribuiti ai soci è, in realtà, frutto di una errata valutazione in fatto da parte della RAGIONE_SOCIALE dato che, per come è incontestato tra le parti, i signori COGNOME non avevano subito alcuna ritenuta in quanto gli stessi non avevano incassato i dividendi della RAGIONE_SOCIALE Air in quanto distribuiti da questa quando le quote erano già state cedute COGNOME RAGIONE_SOCIALE
12.2 Nessun credito di imposta era, di contro, spettante, ai sensi dell’art. 14, comma quinto, del d.P.R. n.600 del 1973, vigente ratione temporis , ai sensi del quale il credito di imposta è subordinato ad un termine di decadenza e spetta, soltanto, se l’interessato ha presentato una dichiarazione contenente l’indicazione degli utili percepiti, adempimento pacificamente inesistente nel caso in esame.
13. In conclusione, COGNOME stregua RAGIONE_SOCIALE complessive considerazioni sopra svolte, vanno accolti il primo e il secondo motivo dei ricorsi proposti dCOGNOME RAGIONE_SOCIALE e dei signori COGNOME, rigettati i restanti, e vanno accolti i ricorsi incidentali proposti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entra te nei ricorsi iscritti al r.g.n. 8635/2022 e al r.g.n. 8637/2022.
Le sentenze impugnate vanno cassate, nei limiti dei motivi accolti, con rinvio al Giudice di merito il quale, adeguandosi sopra esposti principi, procederà al riesame e al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio.
La Corte
P.Q.M.
riuniti i ricorsi, accoglie il primo e il secondo motivo di tutti i ricorsi principali, rigettati i restanti;
a ccoglie i ricorsi incidentali proposti dall’RAGIONE_SOCIALE nei procedimenti iscritti ai n.r.g. 8635/2022 e 8637/2022;
cassa le sentenze impugnate, nei limiti dei motivi dei ricorsi accolti, e rinvia COGNOME Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, il 10 gennaio 2024.
Il AVV_NOTAIO est. Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME