Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4253 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4253 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
Oggetto: rimborso oneri fideiussori
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7961/2025 proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE -ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE (quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE CÔTE D’AZUR a seguito di atto di fusione avente effetto dal 22 novembre 2016) in persona del legale rappresentante pro tempore assistita e difesa, anche in via disgiuntiva tra loro, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura speciale del 6 maggio 2025,
autenticata nella firma dal AVV_NOTAIO di Nizza, munita di traduzione giurata
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria n. 733/02/2024 depositata il 14/10/2024, non notificata Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 16/01/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Fatti di causa
L’oggetto del contendere riguarda il rimborso ex art. 8, comma 4, della legge n. 212/2000 degli oneri fideiussori sostenuti per l’erogazione dei rimborsi trimestrali Iva ‘anticipati’ ai sensi dell’art. 38-bis d.P.R. n. 633/72 e dell’art. 8, comma 4, della legge n. 212/2000, riferiti ai primi due trimestri dell’anno 2010, chiesti a rimborso dalla società RAGIONE_SOCIALE, sul quale si formava il silenzio-rifiuto dell’RAGIONE_SOCIALE.
La contribuente impugnava detto diniego; la Commissione Tributaria Provinciale di Genova, con decisione n. 595/2022, accoglieva il ricorso.
Appellava l’Ufficio.
Con la sentenza qui gravata la CTR confermava la decisione di primo grado.
Ricorre a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a due motivi.
Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la società contribuente.
Il AVV_NOTAIO delegato ha depositato proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale parte ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio
Ragioni della decisione
Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione della regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., nonché dell’art. 36 del d. Lgs n. 546/92, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) c.p.c.; la sentenza del giudice di secondo grado -secondo l’Amministrazione ricorrente – ha omesso di pronunciarsi sul thema decidendum introdotto dall’Ufficio sin dal primo grado di giudizio e reiterato in appello, relativo alla mancata prova della quantificazione dei crediti chiesti a rimborso.
Il motivo è manifestamente infondato.
A ben vedere, invece, il giudice di seconde cure ha esaminato il motivo d’appello concernente la quantificazione degli oneri rimborsabili (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) dando conto in motivazione RAGIONE_SOCIALE ragioni in forza RAGIONE_SOCIALE quali lo stesso è stato disatteso; peraltro, la censura -nel contestare il raggiungimento della prova di ciò -finisce per impingere nel meritus causae , divenendo inammissibile.
Il secondo motivo di ricorso -proposto in via subordinata – lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 c. 4 della L. 212 del 2000, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 109 TUIR, ai sensi dell’art. 360 n.3) c.p.c.; secondo parte ricorrente il giudice di appello avrebbe violato la regola sul riparto dell’onere probatorio, dispensando la parte dal provare che gli oneri fideiussori oggetto di rimborso erano proprio quelli sopportati per le garanzie specificamente richieste dall’Ufficio ai sensi dell’art. 38bis d.P.R. n. 633 del 1972, cioè che si trattava, come asserito dalla parte, di oneri relativi al conseguimento anticipato dei rimborsi Iva chiesti a rimborso, e non si trattasse, invece, di oneri realizzati per altre prestazioni fideiussorie, chieste per altri scopi, non collegate al rimborso per cui è causa.
Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché la censura parimenti costituisce doglianza di merito, chiedendo in sostanza un nuovo
accertamento di fatto -non più consentito in questa sede di Legittimità sulla natura degli oneri fideiussori sopportati dalla contribuente.
Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite sono regolate dalla soccombenza.
Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 – bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
Pertanto, va liquidata a carico di parte ricorrente in favore della controricorrente la somma di euro 8.400,00 per compensi, oltre 200 per esborsi e accessori di legge, e l’ulteriore somma di euro 4.200,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cui aggiungersi la somma di euro 2.100,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi -sempre ad opera di parte ricorrente -alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 8.400,00,
oltre a euro 200,00 per esborsi, 15% per spese generali, CPA e iva come per legge cui aggiungersi -sempre a favore della parte controricorrente la somma di euro 4.200,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., oltre alla somma ulteriore di euro 2.100,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi -sempre ad opera di parte ricorrente -alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME