Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6934 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 6934  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12074/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore  generale pro tempore, domiciliata ex  lege in  INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato  COGNOME NOME  (CODICE_FISCALE)  che  lo  rappresenta  e  difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- avverso  SENTENZA  di  COMM.TRIB.REG.  CALABRIA  n.  2946/2016 depositata il 12/11/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente Sig.a NOME COGNOME alienava un terreno edificabile, con cessione gratuita al Comune di Zumpano (CE) delle porzioni necessarie ad opere di urbanizzazione primaria e verde a standard di edificabilità, il tutto come da strumento urbanistico attuativo approvato, successivamente al quale la parte privata svolgeva perizia al fine della riqualificazione dei valori ai sensi dell’art. 7 della l. n. 448/2011. Sulla base della medesima perizia, l’Ufficio prendeva atto del valore risultante e lo sottraeva al costo di cessione, determinando così la plusvalenza da cessione su cui applicava l’aliquota media del 23%, dopo aver rivalutato il valore della perizia del 2004 al momento della cessione intervenuta nel 2006.
Insorgeva la parte contribuente, affermando che dovessero essere tenuti in considerazione gli oneri di urbanizzazione, tali da aumentare il valore dell’immobile e, pertanto, ridurre la differenza con il prezzo del venduto e diminuire la plusvalenza tassabile. Il giudice di prossimità non apprezzava gli argomenti di parte privata, ma la sentenza veniva riformata in appello, con integrale annullamento della ripresa a tassazione, donde ricorre in Cassazione l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate, affidandosi ad unico motivo, cui replica la parte contribuente, spiegando tempestivo controricorso ed illustrando le proprie ragioni con memoria depositata in prossimità dell’adunanza.
CONSIDERATO
Viene proposto unico motivo di ricorso.
1.1.  Con  l’unico  motivo  di  ricorso  si  profila  censura  ai  sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 5 del codice di procedura civile  per  omesso  esame  di  un  fatto  controverso  e  decisivo  per  il giudizio.
Nello  specifico  si  contesta  non  sia  stato  considerato  quanto esposto dall’Ufficio nella memoria di costituzione laddove riportava il contenuto della stima operata dal perito dalla quale emergeva la circostanza  che  i  costi  degli  oneri  di  urbanizzazione  erano  stati effettivamente considerati.
Il motivo è completo e fondato.
1.2. Il pubblico Patrono rappresenta la mancata considerazione del fatto storico, contenuto nella perizia di rivalutazione del compendio  immobiliare  (officiata  da  parte  contribuente),  della considerazione dei costi degli oneri di urbanizzazione nella valutazione del bene. Trattasi di fatto storico di natura decisiva.
Ed infatti, il fatto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve concretarsi in un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un ‘fatto’ costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso. E di tale fatto deve essere indicata anche la natura ‘decisiva’ ai fini del decidere (Cass., Sez. V, n. 16655/2011).
1.3.  Tale  è  il  caso  in  esame,  laddove  l’intera  controversia inerisce  al  computo  o  meno  degli  oneri  di  urbanizzazione  quale parte del valore del terreno compravenduto, ai fini della determinazione della plusvalenza da cessione.
L’obliterazione  di  tale  circostanza,  essenziale  e  determinante, integra il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c..
Il  ricorso,  dunque, ha rispettato questi canoni e pertanto è ammissibile e fondato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la  sentenza  in  relazione  al  motivo  accolto;  rinvia  alla  Corte  di Giustizia  Tributaria  di  secondo  grado  della  Calabria,  in  diversa
composizione,  cui  demanda  di  provvedere  anche  sulle  spese  del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 06/03/2025.