Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14897 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14897 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito EMAIL, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-resistente –
avverso
la sentenza n. 5951, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 16.12.2021, e pubblicata il 28.12.2021; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE notificava il 15.5.2017 a NOME COGNOME la cartella di pagamento n. 097 2017 0100783134 000, emessa a
Oggetto: Irpef 2012 -Cartella ex art. 36 ter Dpr 600/73 -Affermati oneri deducibili -Regime probatorio.
seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 ter del Dpr n. 600 del 1973, mediante la quale l’RAGIONE_SOCIALE disconosceva la deducibilità di costi in relazione all’assegno corrisposto al coniuge, nonché ad oneri attinenti ad affermate spese sostenute per il risparmio energetico. In sede di autotutela l’Ufficio riduceva la pretesa al disconoscimento RAGIONE_SOCIALE spese per la riqualificazione energetica, procedendo alla sgravio in relazione alle somme inizialmente richieste con riferimento all’assegno corrisposto al coniuge.
Il contribuente impugnava l’atto impoesattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, proponendo plurime censure. La CTP riteneva che l’Amministrazione finanziaria non avesse tenuto conto della dichiarazione dei redditi integrativa presentata dal contribuente nonché della documentazione giustificativa dei costi da lui prodotta. In conseguenza accoglieva il ricorso ed annullava la cartella esattoriale.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione assunta dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. La CTR, ritenuto che il contribuente non avesse provato la spettanza della deduzione degli oneri che affermava di aver sopportato per il risparmio energetico, riformava la decisione della CTP e riaffermava la completa validità ed efficacia della cartella di pagamento, come ridotta nell’ammontare per effetto di autotutela.
Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandosi ad un articolato motivo di ricorso. L’ RAGIONE_SOCIALE resiste mediante controricorso. Il contribuente ha pure depositato memoria.
Motivi della decisione
Con il suo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la
violazione dell’art. 2, commi 2 e 2 bis , del Dpr n. 322 del 1998, anche in conseguenza della omessa valutazione di fatti decisivi della controversia, per avere la CTR erroneamente ritenuto che ‘il COGNOME non avrebbe nel corso del giudizio (e neppure in sede di controllo) prodotto documentazione idonea a comprovare il diritto di credito in parola’ (ric., p. 11).
Merita preliminarmente di essere rilevato che l’Amministrazione finanziaria ha chiesto la trattazione congiunta del presente ricorso con quelli relativi alle sentenze della CTR del Lazio, intercorse tra le stesse parti in relazione a diversi anni d’imposta, n. 2606 del 2020 e n. 458 del 2021. Deve in proposito chiarirsi che i giudizi richiamati sono stati già definiti in sede di legittimità con pronunce Cass. sez. V, n. 14874 del 2023, e n. 27056 del 2022, come rilevato anche dal contribuente nella sua memoria.
Tanto premesso, NOME COGNOME rinnova in questa sede le critiche rivolte all’Amministrazione finanziaria per aver ritenuto che non fosse in sua facoltà presentare una valida dichiarazione integrativa dei redditi, al fine di correggere le conseguenze di un errore commesso nel compilare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2009. Questa tematica risulta però estranea al presente giudizio, come emerge dal controricorso dell’Amministrazione finanziaria, la quale riferisce di aver operato le proprie contestazioni proprio in relazione alla dichiarazione integrativa proposta dal contribuente, e pure dalla decisione di secondo grado, che scrive: ‘non è questione se la dichiarazione fosse emendabile o meno, visto che l’ufficio ha preso in considerazione proprio la documentazione integrativa del contribuente’ (sent. CTR, p. III).
3.1. Oggetto del giudizio è invece il raggiungimento della prova, o meno, della spettanza RAGIONE_SOCIALE deduzioni fiscali di oneri come operate dal contribuente. In tal senso la CTR scrive che ‘il ricorrente non ha documentato nel corso del giudizio la correttezza dei pagamenti attraverso l’esibizione RAGIONE_SOCIALE contabili dei bonifici, in
particolare se in essi fosse effettivamente presente il codice fiscale del beneficiario della detrazione e del destinatario del pagamento e se le causali fossero effettivamente specifiche con il preciso riferimento alle fatture asseritamente pagate’ (sent. CTR, p. III).
3.2. Replica il contribuente che il giudice di secondo grado ha ‘omesso di esaminare i documenti prodotti dal contribuente … omettendo (del tutto) di leggere gli atti e i documenti prodotti in giudizio’, sostenendo di aver allegato ‘fatture che recavano causali ben specificate … allegava bonifici che recavano i codici fiscali del beneficiario della detrazione e del destinatario del pagamento’ (ric., p. 5, 12).
3.3. A sua volta l’Amministrazione finanziaria sostiene che le ‘ricevute dei bonifici presentate risultavano assolutamente prive dell’indicazione del codice fiscale del beneficiario della detrazione e del destinatario del bonifico ed, inoltre, presentavano sempre causali generiche che non permettevano un certo riferimento alla relativa fattura. Inoltre, alcune spese risultavano portate in detrazione totalmente mentre il ricorrente poteva utilizzarle soltanto nella misura della propria partecipazione sociale pari al 30% …’ (controric., p. 5).
3.4. Invero, se agli atti di causa non risulta ritualmente prodotta la documentazione contabile giustificativa degli oneri sostenuti dal contribuente, appare indubbio che la invocata deduzione non possa essergli riconosciuta, poiché compete all’istante la prova di avere titolo per godere di una deduzione fiscale. Le sintetiche espressioni utilizzate dalla CTR, però, non consentono di nutrire certezze in merito. Mentre, se la documentazione contabile è stata allegata, la stessa doveva essere esaminata analiticamente chiarendo il giudice, in primo luogo, se le causali indicate risultassero specifiche, o perché tali non dovessero valutarsi.
Il ricorso introdotto dal contribuente risulta pertanto fondato e deve essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a liquidare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto da COGNOME NOME , cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 9 maggio 2024.