Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17993 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17993 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 21371-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente –
contro
CONSORZIO DI RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME e NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso
-controricorrente –
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata – avverso la sentenza n. 2456/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 30/5/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/5/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la pronuncia n. 6110/2019 della Commissione tributaria provinciale di Roma con cui era stato respinto il ricorso avverso cartella esattoriale per mancato pagamento contributi consortili 2017.
Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il Consorzio di LavinioRAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso; Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO CHE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 7 legge 27 luglio 2000, n. legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 3 legge 7.8.1990 n. 241 per avere la Commissione tributaria regionale omesso di rilevare il difetto di motivazione della cartella impugnata nonché «il mancato assolvimento dell’onere di provare il credito vantato dall’ente impositore», e lamenta che la cartella impugnata fosse priva di ogni riferimento al piano di classifica e delle delibere di ripartizione degli oneri consortili.
1.2. Le doglianze sono fondate.
1.3. Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. SU n. 11722/2010 e, conformi, Cass. nn. 21804/2017, 28276/2013, 2373/2013) hanno affermato il principio secondo cui quando la cartella esattoriale non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, come nel caso in cui il Consorzio, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21, procede alla riscossione dei contributi, essa deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell’imposizione, atto del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità: l’atto di rinvio, quando si tratta di atti dei quali il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella – secondo una interpretazione non puramente formalistica della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, (cosiddetto Statuto del contribuente) -, sempre che ne siano indicati nella cartella stessa i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione.
1.4. Nel caso in esame è incontestato che la cartella di pagamento oggetto della controversia non sia stata preceduta da altro atto mediante il quale l’Ente abbia richiesto il pagamento del contributo consortile, ovvero che costituiva il primo atto impositivo portato a conoscenza del contribuente e che tale documento non conteneva alcuna indicazione degli atti su cui si basava la pretesa, all’esito dell’esame della cartella in questione, ritualmente trascritta ed allegata al ricorso.
1.5. La Commissione tributaria regionale ha affermato quanto segue:«… va disattesa anche la doglianza attinente all’asserito vizio di
motivazione della cartella di pagamento. Da un lato, infatti, nel ricorso introduttivo non vengono denunciati specifici vizi procedurali nell’attività istruttoria svolta dal Consorzio in sede di riparto annuale e, dall’altro, la cartella di pagamento riporta gli estremi del ruolo e la data in cui esso è stato reso esecutivo nonché l’indicazione della natura e dell’annualità del tributo e quella dell’ente creditore».
1.6. Non va tenuto conto, invece, delle ulteriori affermazioni riportate alle pagg. 4 -5 della sentenza impugnata, in quanto è incontestato tra le parti che trattasi di mero refuso.
1.7. ciò posto, la mancata indicazione del piano di classifica e della delibera consortile sulla base dei quali il Consorzio avanza la propria pretesa, costituisce, tuttavia, di per sé un grave vizio del relativo atto impositivo in quanto al consorziato non viene fornito alcun elemento per valutare la correttezza della liquidazione dell’imposta.
1.8. Non potrebbe assumere rilievo neppure la circostanza che sia la delibera commissariale che la delibera di approvazione del perimetro di contribuenza siano stati prodotti nel giudizio di merito ovvero che il contribuente abbia comunque potuto difendersi efficacemente in giudizio, non potendo operarsi una lettura riduttiva del ruolo della motivazione che, pur letta in funzione del diritto di difesa, finisce per legittimare un inammissibile giudizio ex post sulla sufficienza della stessa, argomentata dalla difesa comunque svolta dal contribuente, piuttosto che un giudizio ex ante argomentato sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire ex se l’esercizio effettivo del diritto di difesa, perseguendo l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale e sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’ an e il quantum debeatur .
1.9. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all’interessato non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza
ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (così, in motivazione Cass. n. 24024 del 2015).
1.10. Considerato dunque che nella fattispecie sub iudice dalla trascrizione della cartella emerge la mancanza di ogni riferimento alla delibera di approvazione del piano di classifica, ed anche relativa al perimetro di contribuenza e alla delibera di approvazione del contributo consortile, ne consegue il difetto contenutistico e motivazionale dell’atto impositivo.
1.11. Quanto alle affermazioni della Commissione tributaria regionale circa l ‘ incontestata inclusione dell’immobile del consorziato all’interno del perimetro consortile, va evidenziato che la motivazione dell’atto costituisce requisito formale di validità dell’atto impositivo e della cartella esattoriale, distinto da quello dell’effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l’indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell’istruzione probatoria operanti nell’eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa (cfr. Cass. n. 4639/2020).
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. violazione degli artt. 91 e 132 c.p.c. e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 con nullità della sentenza per difformità tra motivazione e dispositivo riguardo alla compensazione delle spese di lite, atteso che la motivazione indica la compensazione delle spese, mentre il dispositivo prevede la condanna al pagamento delle spese.
2.2. Il motivo è assorbito in funzione dell’accoglimento del primo motivo, stante la necessità di provvedere al riesame della controversia e alla conseguente liquidazione delle spese di lite.
Quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata
Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito,
ex art. 384 c.p.c., primo comma, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della consorziata.
L e spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della consorziata; condanna il Consorzio al pagamento delle spese di lite, che liquida, a titolo di competenze, per il primo grado nella somma di Euro 2.000,00, oltre rimborso contributo unificato ed accessori, per il secondo nella somma di Euro 2.000,00, oltre rimborso contributo unificato ed accessori e, per il presente grado di giudizio, nell’importo di Euro 1.700,00, oltre accessori ed alla somma di Euro 200,00 per spese vive.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità