Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27257 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 27257  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21110/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato  in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
 contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, domiciliate ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che le rappresenta e difende
-controricorrenti-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n. 1059/2023, depositata il 17/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
L’o ggetto  del  procedimento è  rappresentato  dall’impugnazione della  sentenza  n.  1059  del  2023,  resa  dalla  Corte  di  Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia e depositata il 17/03/2023.
Nel giudizio di primo grado, facendo seguito alla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_DOCUMENTO, notificata il 28.12.2018, dell’importo di euro 216.756,02 (avente ad oggetto Irpef, Add. Reg. e Comunali, nonchè Iva, interessi e sanzioni), la sentenza n. 3032 del 2021 della CTP di Milano, depositata in data 07.07.2021, accoglieva parzialmente il ricorso del sig. COGNOME, annullando i due avvisi di accertamento prodromici alla comunicazione impugnata.
 Proponeva  appello  l’amministrazione,  che  fin  dal  primo  grado aveva  sostenuto  l’inammissibilità  del  ricorso  in  quanto  tardivo  e comunque relativo a tributi ormai definitivi, in quanto oggetto degli avvisi di accertamento tardivamente impugnati. Il gravame dell’ufficio  veniva  accolto  dalla  sentenza  qui  impugnata,  la  quale riteneva che il ricorrente non avesse dato prova della tempestività del proprio ricorso introduttivo del giudizio.
 Avverso  detta  sentenza  ha  proposto  ricorso  per  Cassazione  il contribuente.
 L’RAGIONE_SOCIALE  e  RAGIONE_SOCIALE  si  sono  costituiti  con  un  unico controricorso.
 Successivamente  è  stata  fisata  udienza  camerale  per  il  10 settembre 2025.
CONSIDERATO CHE
 Il  ricorso  proposto  dal  contribuente  avverso  la  sentenza  della Corte  di giustizia tributaria di II°  grado  della  Lombardia,  n. 1059/2023, depositata il 17/03/2023 e non notificata, si fonda su un motivo, di seguito compendiato:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 22 del d. lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) del c.p.c. in quanto,  secondo  la  ricorrente,  ove  il  giudice,  in  ottemperanza  al contenuto del l’ art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, avesse richiesto  l’esibizione  della  documentazione  attestante  la  data  di notifica  del  preavviso  di  iscrizione  ipotecaria,  sarebbe  addivenuto ad una pronuncia diversa.
Il motivo di ricorso risulta fondato.
Ha affermato la decisione impugnata, che ‘la tempestività dell’impugnazione di un atto è una precisa condizione dell’azione, il cui onere probatorio è ovviamente a carico di chi agisce in giudizio. Nella fattispecie in esame, con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha indicato diverse date di avvenuta notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, una tale da assicurare la tempestività del ricorso, altra invece no. A fronte di specifica contestazione formulata dall’RAGIONE_SOCIALE, la parte non ha dato prova della tempestività del ricorso introduttivo, producendo copia dell’atto impugnato munita di relata di notifica non compilata.
Da ciò il difetto di prova circa la tempestività del ricorso introduttivo che, pertanto, va dichiarato inammissibile’.
Tale affermazione appare espressa in violazione di quanto previsto dall’art. 22 ultimo comma del d.lgs. 546/1992; in particolare detta norma, per la parte che qui rileva, afferma che ‘… 2.
L’inammissibilità  del  ricorso  è  rilevabile  d’ufficio  in  ogni  stato  e grado  del  giudizio,  anche  se  la  parte  resistente  si  costituisce  a norma dell’articolo seguente.
In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità  dell’atto  depositato  a  quello  consegnato  o  spedito  è attestata  conforme  dallo  stesso  ricorrente.  Se  l’atto  depositato nella segreteria della commissione  non  è  conforme  a  quello consegnato  o  spedito  alla  parte  nei  cui  confronti  il  ricorso  è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il  comma precedente.
 Unitamente  al  ricorso  ed  ai  documenti  previsti  al  comma  1,  il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto  impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.
Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi’.
Orbene, già Sez. 5, ordinanza n. 25107 del 10/11/2020, seppur massimata sotto un diverso profilo, in motivazione ha affermato esplicitamente che, a seguito RAGIONE_SOCIALE sentenze Corte Cost. n. 189 del 2000 e n. 520 del 2002, la ‘chiave di volta’ dell’intero regime RAGIONE_SOCIALE inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio tributario va individuato nel d.lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5 (ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali degli atti e dei documenti di cui ai precedenti commi), il quale stabilisce una causa di esclusione della sanzione dell’inammissibilità -che deve intendersi, secondo lettura costituzionalmente orientata, una sorta di extrema ratio – quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell’atto e l’osservanza RAGIONE_SOCIALE regole processuali fondamentali. La decisione richiama sul punto anche Cass. n. 26560 del 17/12/2014, ricordando poi come il disposto del citato art. 22, comma 5, rappresenti un vero e proprio obbligo del giudice a fronte RAGIONE_SOCIALE
contestazioni  sollevate  dalla  parte  resistente  (si  vedano  anche Cass. n. 22770 del 23/10/2006; Cass. n. 11435 del 11/05/2018).
Del pari, anche Sez. 6 – 5, ord. n. 30218 del 2022 (non massimata) in un caso in cui era stata dichiarata l’inammissibilità per tardività del ricorso proposto nei confronti di un avviso di liquidazione di imposta di registro, ipotecaria e catastale, in quanto in atti non vi era prova della data di notifica dell’atto impugnato, ha ricordato che il dovere di controllare la tempestività del ricorso è sì un obbligo del giudice, ma che, con particolare riguardo al processo tributario le cui disposizioni devono essere ‘lette in armonia con i valori della tutela RAGIONE_SOCIALE parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità’ ha osservato che erroneamente la CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso per assenza di documentazione attestante la tempestività del ricorso originario, ‘laddove avrebbe invece dovuto prima ordinare al ricorrente di produrre la documentazione e solo in caso di inottemperanza dichiarare l’inammissibilità’.
Si tratta di principi ai quali questo collegio intende dare continuità, anche in ossequio ad una lettura orientata costituzionalmente RAGIONE_SOCIALE regole di inammissibilità processuale gravanti sul contribuente, affermando conclusivamente che ‘Il controllo sulla tempestività del ricorso è un obbligo del giudice, non condizionato da contestazioni sollevate dalla parte resistente, il cui svolgimento, tuttavia, deve necessariamente confrontarsi con il dovere di collaborazione posto dall’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992, dovendo perciò, nei casi dubbi in cui manchi la prova ex actis della tempestività del ricorso, preliminarmente ordinare al ricorrente la produzione della documentazione attestante la contestata data di notifica e, solo a seguito del mancato riscontro a detto ordine, dell’acquisita prova della tardività o dell’insanabile incertezza non risolta nonostante l’avvenuta acquisizione documentale, pronunciare la conseguente inammissibilità processuale’.
La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso attenendosi ai principi enunciati, nonché all’esame dei motivi di appello proposti dall’ufficio che, pure essi incentrati sull’inammissibilità dell’originario ricorso, non erano stati valutati. Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese, anche per il presente giudizio di legittimità. 
P.Q.M.
La Corte, accoglie il motivo di ricorso;
per  l’effetto  cassa  la  decisione  impugnata  e  rinvia  alla  Corte  di Giustizia  Tributaria  di  secondo  grado  della  Lombardia,  in  diversa composizione,  per  un  nuovo  esame  ed  al  fine  di  provvedere  alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  del  10  settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME