Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31833 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31833 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12150/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIA n. 7967/15/17 depositata il 02/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 7967/15/17 del 02/10/2017, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 6686/10/16 della Commissione
tributaria provinciale di Caserta (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2010.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’emissione di fatture ritenute oggettivamente inesistenti, a fronte delle quali la contribuente aveva eccepito la sussistenza di prestazioni a titolo gratuito effettuate dalla società cedente.
1.2. La CTR respingeva l’appello di RAGIONE_SOCIALE evidenziando che: a) la motivazione dell’avviso di accertamento effettuata per relationem alle risultanze dell’attività istruttoria effettuata dai verificatori era legittima; b) l’Ufficio aveva «accertato l’inesistenza delle operazioni a cui afferivano i costi recuperati a fini IVA» e, a fronte di tale accertamento, nulla veniva prodotto dalla contribuente che ne aveva il relativo onere; c) le risultanze contabili e la produzione di assegni bancari non erano idonee ad assolvere a detto onere probatorio; d) altro avviso di accertamento era stato notificato anche alla società emittente le fatture, abitualmente dedita all’emissione e all’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.
RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
NOME si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi in ordine al vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, denunciato in appello, e concernente la decisione su una questione (indetraibilità dell’IVA per operazioni non imponibili)
diversa da quella sottoposta all’attenzione dell’organo giudicante (operazioni inesistenti).
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, proponendosi sostanzialmente analoga censura.
I due motivi possono essere unitariamente esaminati per ragioni di connessione e vanno disattesi.
2.1. In buona sostanza, la società contribuente ritiene che la sentenza di primo grado abbia deciso su questione differente rispetto a quella contestata dall’Amministrazione finanziaria e che la sentenza di secondo grado non avrebbe rilevato il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la CTP.
2.2. Orbene, l’eventuale esistenza di un vizio di ultrapetizione da parte del giudice di primo grado è stata emendata dal giudice di secondo grado, che ha fatto corretto riferimento all’inesistenza delle operazioni, così come contestato dall’Ufficio, pronunciandosi pertanto sull’effettivo thema decidendum .
2.3. In questo contesto, il primo motivo è inammissibile poiché la motivazione del giudice di appello si sostituisce integralmente a quella della CTP ed è nei confronti della sentenza della CTR che vanno rivolte le censure della parte soccombente. Il secondo motivo è, invece, infondato, perché il giudice di secondo grado, pronunciando sull’effettivo thema decidendum , ha confermato la sentenza impugnata con una motivazione differente, così dando conto delle doglianze dell’appellante.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’effettiva effettuazione della pubblicizzazione del marchio di RAGIONE_SOCIALE da parte dell’emittente le fatture.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Va, in via generale, evidenziato che spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004).
3.3. In ogni caso, il fatto evidenziato da parte ricorrente, da un lato, non è stato omesso, avendo la CTR dimostrato di avere tenuto conto della campagna pubblicitaria effettuata da RAGIONE_SOCIALE («il contratto di pubblicità era stato oggetto di una campagna gratuita», pag. 2 della sentenza impugnata); dall’altro, non è decisivo, perché la pubblicizzazione del marchio della società contribuente non implica necessariamente l’imputabilità della pubblicità all’azione del soggetto emittente le fatture, potendo tale pubblicizzazione essere stata effettuata tramite altri canali commerciali.
Con il quarto ed il quinto motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente o illogica: i) con riferimento all’inesistenza delle operazioni contestate; ii) con riferimento a un fatto (il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento) non contestato dal contribuente.
4.1. I motivi, che possono essere unitariamente esaminati, sono infondati.
4.2. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la
motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero -e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016).
4.2.1. Determina, infine, una violazione di legge costituzionalmente rilevante anche la motivazione contraddittoria, nella misura in cui esprima un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre deve escludersi la possibilità di sindacare in sede di legittimità la semplice motivazione insufficiente (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014).
4.3. Nel caso di specie, è certamente vero che il ricorrente non ha mai fatto riferimento, in sede di appello, ad un difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, ma l’eventuale superfluità della pronuncia non integra il vizio lamentato (con conseguente infondatezza del quinto motivo).
4.4. Inoltre, la sussistenza di una valida motivazione dell’avviso di accertamento, giustifica la corretta applicazione della regola dell’inversione dell’onere della prova: a fronte delle presunzioni contenute nell’avviso di accertamento (non oggetto di contestazione, così come riconosciuto dalla stessa ricorrente), grava su RAGIONE_SOCIALE la prova dell’esistenza delle operazioni; e tale
onere probatorio non è stato assolto secondo la valutazione della CTR, anche perché non è possibile avvalersi né della formale regolarità dell’operazione contabile, né dei pagamenti eventualmente effettuati.
4.5. La motivazione del giudice di appello è, quindi, sicuramente essenziale, ma non può ritenersi apparente, essendo chiaramente idonea a consentire l’individuazione della ratio decidendi , con riferimento al mancato assolvimento dell’onere della prova gravante sulla società contribuente.
In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte di RAGIONE_SOCIALE.
5.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 27/11/2025.
La Presidente
NOME–NOME COGNOME