Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30889 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30889 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22297/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F.) in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC EMAIL
-controricorrente –
Oggetto: tributi operazioni intracomunitarie onere della prova
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 247/02/2022 depositata in data 14 febbraio 2022. Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato due avvisi di accertamento per IVA, relativi ai periodi di imposta 2013 e 2014, attinenti a operazioni intracomunitarie, di vendita verso soggetti UE che, a seguito di verifica, la società contribuente non era riuscita a dimostrare come tali.
La CTP di Firenze ha accolto il ricorso.
La CTR della Toscana, con sentenza in data 14 febbraio 2022, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che la merce è stata venduta franco fabbrica e consegnata ex works allo spedizioniere incaricato dall’acquirente stesso. Ha, quindi, ritenuto il giudice di appello trasferito all’acquirente il potere di disporre del bene come proprietario e che è stata data prova del fatto che la merce fosse stata trasferita nel territorio dello Stato membro . E’, pertanto, stata ritenuta fornita la prova della effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione sulla base di diversi elementi di prova (fatture accompagnatorie, pagamenti tracciabili, elenchi Intrastat, dichiarazioni dei clienti).
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso il contribuente.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 138 Dir. 2006/112/CE, 41, comma 1, lett. a) d.l 30 agosto 1993, n. 331 e 2697 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che le cessioni di beni in oggetto siano esenti IVA in quanto
cessioni intracomunitarie. Deduce il ricorrente che il presupposto per la non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie è dato dalla prova del trasporto dei beni al di fuori del territorio dello Stato, onere della prova che è a carico del contribuente. Il ricorrente, pur osservando che il Diritto dell’Unione non pone limiti al contenuto della prova che deve essere data dal contribuente, ritiene che gli elementi di prova addotti dalla sentenza impugnata a fondamento della natura intracomunitaria della cessione (fatture accompagnatorie, pagamenti tracciabili, effettuati con bonifici e assegni; elenchi Instrat, dichiarazioni dei clienti intracomunitari di aver effettivamente provveduto all’uscita della merce dall’Italia) non sarebbero idonei ad assolvere l’onere della prova . Sotto questo profilo il ricorrente ritiene, in particolare, che occorrano almeno due di tre elementi costituiti dal documento o lettera CMR sottoscritta, dalla polizza di carico o dalla fattura di trasporto emessa dallo spedizioniere, invocandosi, sotto questo profilo, l’applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1912.
Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità articolata dal controricorrente, in quanto il ricorso non mira a una revisione dell’esame delle prove ma ad accertare una falsa applicazione delle regole di distribuzione dell’onere della prova.
Il ricorso è infondato nel merito, condividendosi le argomentazioni del controricorrente. Premessa l’inapplicabilità al caso di specie del Reg. (UE) 2018/1912 – fonte, peraltro, di presunzioni che l’Ufficio può rifiutare: art. 45bis , par. 2 Reg. (UE) n. 282/2011, come modificato dal Reg. (UE) n. 2018/1912 -secondo una costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, l’esenzione di una cessione di un bene intracomunitaria diviene applicabile solo quando vi sia prova che il potere di disporre del bene come proprietario sia stato trasmesso all’acquirente ; tale prova si raggiunge al momento in cui il venditore
provi che tale bene sia stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, detto bene abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione (Corte di Giustizia UE, 26 luglio 2017, Toridas, C-386/16, punto 30; Corte di Giustizia UE, 9 febbraio 2017, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE BC, C-21/16, punto 25; Corte di Giustizia UE, 6 settembre 2012, Mecsek-Gabona, C -273/11, punto 31; Corte di Giustizia UE, 16 dicembre 2010, RAGIONE_SOCIALE, C -430/09, punto 29); giurisprudenza -peraltro -richiamata nella sentenza impugnata.
Il diritto dell’Unione mira, pertanto, ad accertare l’esistenza dei requisiti sostanziali in base ai quali l’acquirente abbia acquisito il potere di disporre del bene come proprietario, rispetto ai quali la Direttiva IVA 2006/112/CE non predetermina -come del resto riconosce lo stesso ricorrente -quale sia il contenuto o la natura dei mezzi di prova che il cedente deve offrire al fine di dimostrare l’esistenza dei requisiti sostanziali per beneficiare dell’esenzione IVA . Spetta, pertanto agli Stati membri fissare le condizioni alle quali le cessioni intracomunitarie sono da essi esentate ma , nell’esercizio dei loro poteri, gli Stati membri devono rispettare i principi generali del diritto che fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione ( Corte di Giustizia UE, C-21/16, cit., punto 33; Corte di Giustizia UE, C-273-11, cit., punto 36; Corte di Giustizia UE, 9 ottobre 2014, Traum, C -492/13, punto 27), pena un inammissibile gold plating (ossia una regolamentazione oltre i requisiti minimi imposti dalla legislazione UE).
Conformemente a tali principi, si è ritenuto da questa Corte che, in caso di vendita con clausola «franco fabbrica», il cedente abbia diritto all’esenzione IVA ove fornisca la prova documentale rappresentativa della effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione (Cass., Sez. V, 12 febbraio 2019, n. 4045). In particolare, si è ritenuto che questa prova non debba
essere data a mezzo di elementi di prova predeterminati, ma possa essere raggiunta anche tramite una prova alternativa ricavata da «fatti secondari», da cui desumere la presenza delle merci in un territorio diverso dallo Stato di residenza (Cass., Sez. V, 30 dicembre 2015, n. 26062; conf. Cass., Sez. V, 1° giugno 2023, n. 15552; Cass., Sez. V, 2 novembre 2022, n. 32330; Cass., Sez. V, 3 marzo 2021, n. 5761; Cass., Sez. VI, 13 gennaio 2021, n. 308; Cass., Sez. V, 12 febbraio 2019, n. 4045, cit.; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2019, n. 2578; Cass., Sez. VI, 7 novembre 2016, n. 22539; Cass., Sez. V, 5 agosto 2016, n. 16433). Sono, ad esempio, state ritenute sufficienti allo scopo le ricevute di pagamento – recanti data, timbro ed indicazione del chilometraggio dell’automezzo – sottoscritte dal titolare di una stazione di rifornimento carburante che risulti ubicata al di fuori del territorio di partenza ovvero nel territorio di destinazione delle merci (Cass., Sez. V, 28 agosto 2013, n. 19747).
D’altro canto, le operazioni intracomunitarie non possono essere equiparate ad operazioni non imponibili ai fini IVA per abbandono del territorio doganale, come nel caso del «visto uscire» (Cass., Sez. V, 26 maggio 2023, n. 14853; Cass., Sez. V, 27 dicembre 2018, n. 33483), caso per il quale si ritengono inidonei documenti che siano di fonte privata, quali le fatture o la documentazione bancaria attestante il pagamento (Cass., Sez. V, 18 febbraio 2015, n. 3193; Cass., Sez. V, 12 ottobre 2018, n. 25454: Cass., Sez. V, 21 febbraio 2018, n. 4161), laddove nella specie di verte in tema di operazioni che attengono al trasporto intracomunitario di beni (art. 7, comma 1, lett. f) d.P.R. n. 633/1972), in cui luogo di partenza e luogo di arrivo della merce si trovano in due Stati membri diversi e, quindi, all’interno del territorio doganale dell’Unione .
Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto sufficienti allo scopo la produzione di fatture accompagnatorie, equiparate ai
documenti di trasporto, i pagamenti relativi alle prestazioni in oggetto, effettuati con mezzi tracciabili, le dichiarazioni dei terzi clienti e gli elenchi Intrastat, ritenuti elementi idonei ad accertare l’effettiva uscita dal territorio dello Stato della merce e l’attribuzione all’acquirente del potere di disporre dei beni come proprietario. La sentenza impugnata ha, pertanto, fatto corretta applicazione dei suindicati principi.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 10.600,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 20 ottobre 2023