Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31502 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31502 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 367/2017 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MOLISE n. 273/01/16 depositata il 25/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 273/01/16 del 25/05/2016, la Commissione tributaria regionale del Molise (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da NOME COGNOME, titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza n. 212/03/13 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente nei
confronti di due avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2006 e 2007.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata e degli atti di parte, con l’atto impositivo sono state contestate al contribuente l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, plusvalenze patrimoniali e ricavi non dichiarati per come emergenti da indagini bancarie.
1.2. La CTR accoglieva l’appello del sig. COGNOME evidenziando che: a) con riferimento all’anno d’imposta 2006, non operava il raddoppio dei termini di accertamento, posto che l’Amministrazione finanziaria non aveva fornito la prova di aver comunicato al P.M. la notizia di reato, con conseguente nullità dell’atto impositivo; b) l’Ufficio non aveva fornito la prova RAGIONE_SOCIALE false fatturazioni, con conseguente deducibilità dei costi e detraibilità dell’IVA; c) quanto alle somme transitate sul conto corrente del sig. COGNOME, le stesse erano imputabili solo in parte a proventi della ditta individuale, riguardando la restante parte rimborsi di prestiti ricevuti da terzi soggetti.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
NOME COGNOME restava intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’articolo 43, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per avere la CTR errato nel non ritenere applicabile il raddoppio dei termini di accertamento con riferimento all’anno d’imposta 2006.
1.1. Il motivo è fondato nei limiti di quanto appresso si dirà.
1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, nella versione applicabile “ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e già notificati, incidano le modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati » (Cass. n. 16728 del 09/08/2016; Cass. n. 22337 del 13/09/2018; Cass. n. 11620 del 14/05/2018; Cass. n. 26037 del 16/12/2016; Cass. n. 11171 del 30/05/2016; Cass. n. 22587 del 11/12/2012).
1.3. Il superiore indirizzo giurisprudenziale, ormai consolidato, tiene ampiamente conto di Corte cost. n. 247 del 2011, ma non è applicabile all’IRAP in ragione del fatto che « le violazioni RAGIONE_SOCIALE relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali » (Cass. n. 10483 del 03/05/2018; conf. Cass. n. 14204 del 24/05/2019; Cass. n. 10973 del 18/04/2019; Cass. 2862 del 31/01/2019; Cass. n. 28713 del 09/11/2018).
1.4. Ne consegue che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha ritenuto l’accertamento relativo all’anno d’imposta 2006 nullo in ragione del semplice fatto della omessa comunicazione al P.M. della notizia di reato, senza valutare nel merito se le contestazioni mosse dall’Ufficio integrino di per sé una fattispecie delittuosa.
1.5. Anche per tale ipotesi, tuttavia, dovrà escludersi in ogni caso il recupero dell’IRAP, per il quale non trova applicazione il raddoppio dei termini.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE Imposte sui Redditi – TUIR) e degli artt. 2697 e 2727 cod. civ., per avere la CTR erroneamente addossato all’Amministrazione finanziaria un onere probatorio non spettante, dovendo la stessa, in tema di fatture inesistenti, limitarsi ad indicare gli elementi indiziari sui quali si fonda la ripresa e gravando, invece, sul contribuente la prova contraria.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta; la prova della consapevolezza dell’evasione richiede che l’Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la
regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi » (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda; conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 15/05/2018; Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020).
2.2.1. Per quanto concerne, invece, l’utilizzo di fatture attinenti ad operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria « ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l’assenza dell’operazione, non è configurabile la buona fede di quest’ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo » (Cass. n. 28628 del 18/10/2021; conf. Cass. n. 18118 del 14/09/2016).
2.2.2. Grava, invece, sul contribuente l’onere di provare: i) l’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, non potendo (anche in questo caso) tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. n. 28628 del 2021, cit. ); ii) in alternativa, che le operazioni siano solo soggettivamente inesistenti e, quindi, che i beni o servizi oggetto di quelle fatture siano stati effettivamente acquistati ma non già dall’impresa che quelle fatture ha formalmente emesso.
2.3. Nel caso di specie, RAGIONE_SOCIALE ha indicato, con puntuale rispetto del principio di specificità del ricorso, una serie di elementi indiziari che inducono a far ritenere le fatture utilizzate dalla ditta RAGIONE_SOCIALE
come soggettivamente inesistenti, anche sotto il profilo della conoscenza o conoscibilità della frode in capo al contribuente (inesistenza strutturale dei fornitori, risultati privi di mezzi e dipendenti, con il titolare alle dipendenze di terzi soggetti; mancanza di documentazione concernente la sicurezza dei lavori; sospetta redazione RAGIONE_SOCIALE fatture; ecc.). Gravava, dunque, sul sig. COGNOME la prova dell’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni e della insussistenza dell’elemento soggettivo (conoscenza o conoscibilità della frode).
2.4. La CTR, invece, ritenendo che AE avrebbe dovuto fornire la prova certa dell’inesistenza soggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni in discussione, ha indebitamente invertito l’onere della prova, facendolo erroneamente gravare sull’Amministrazione finanziaria.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, costituiti dalle medesime circostanze indicate nel motivo che precede.
3.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente in ordine all’esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni e dei soggetti fornitori.
4.1. Il motivo è fondato.
4.2. Secondo la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente
inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero -e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016).
4.3. Nel caso di specie, la CTR ha affermato, senza specificare compiutamente gli elementi su cui si fondano le conclusioni raggiunte, che: i) l’operato dell’Amministrazione finanziaria e i presupposti su cui si basa l’avviso di accertamento sarebbero illegittimi, mentre sarebbero fondate le deduzioni del contribuente; ii) il ricorrente avrebbe effettuato proprie indagini dalle quali emergerebbe l’esistenza dei fornitori.
4.4. Trattasi di affermazioni apodittiche e tautologiche, inidonee a fondare la ratio decidendi della pronuncia impugnata.
Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 32, primo comma, n. 7, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per avere ritenuto non imputabili all’attività di impresa alcune RAGIONE_SOCIALE rimesse effettuate sul conto corrente del COGNOME. COGNOME.
5.1. Il motivo è fondato.
5.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la presunzione (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari a norma dell’art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, ma si estende
alla generalità dei contribuenti come è reso palese dal richiamo, operato dal citato art. 32, anche all’art. 38 del medesimo d.P.R., riguardante l’accertamento del reddito complessivo RAGIONE_SOCIALE persone fisiche (attinente ad ogni tipologia di reddito di cui esse siano titolari).
5.2.1. La previsione in oggetto si articola nel modo che segue: a) i «dati ed elementi» attinenti ai rapporti bancari possono essere utilizzati nei confronti di tutti i contribuenti destinatari di accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 (persone fisiche, titolari di reddito determinato in base alle scritture contabili, redditi di soggetti diversi dalle persone fisiche, redditi accertati d’ufficio); b) la presunzione secondo cui i versamenti ed i prelevamenti sono considerati ricavi o compensi può essere utilizzata nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, soggetti all’obbligo di tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili (con la correzione apportata dalla Corte Cost. con la sentenza n. 228 del 2014 che ha dichiarato l’illegittimità della presunzione di maggiori compensi desumibile dai prelevamenti effettuati dai titolari di reddito di lavoro autonomo).
5.2.2. Pertanto, mentre l’operazione bancaria di prelevamento conserva validità presuntiva nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, le operazioni bancarie di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia adempiendo l’onere di dimostrare che « ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine » (così, sostanzialmente, Cass. n. 1519 del 20/01/2017; conf. Cass. n. 29572 del 16/11/2018; nel senso indicato si veda anche Cass. n. 22931 del 26/09/2018, nonché la giurisprudenza ivi richiamata).
5.2.3. Più nel dettaglio, il contribuente deve provare «che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono
serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; pertanto, in virtù della disposta inversione dell’onere della prova, grava sul contribuente l’onere di superare la suddetta presunzione (relativa) dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev’essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all’equità » (Cass. n. 15161 del 16/07/2020; Cass. n. 16896 del 24/07/2014; Cass. n. 13035 del 24/07/2012; Cass. n. 25365 del 05/12/2007; Cass. n. 18016 del 09/09/2005).
5.2.4. A fronte della presunzione legale prevista dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, la quale « non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici », la prova richiesta al contribuente è analitica, « con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza RAGIONE_SOCIALE relative risultanze » (Cass. n. 13112 del 30/06/2020; Cass. n. 10480 del 03/05/2018; Cass. n. 11102 del 05/05/2017).
5.2.5. Al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, pertanto, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità RAGIONE_SOCIALE stesse alla sua attività (Cass. n. 4829 del 11/03/2015; Cass. n. 21303 del 18/09/2013).
5.2.6. In questo contesto, « a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturenti da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, eccepire l’incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati » (così Cass. n. 6874 del 08/03/2023, in applicazione dei principi derivanti da Corte cost. n. 10 del 31/01/2023, innovando rispetto al precedente orientamento in materia).
5.2.7. Ne consegue che « Ove detti costi non siano stati riconosciuti dall’Amministrazione finanziaria, va demandato al giudice di merito l’accertamento dell’ammontare dei costi sostenuti per la produzione del reddito, in ragione del parametro individuato nel par. 8 della sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2023, quantificandoli in via presuntiva, anche con riferimento alle «medie» elaborate dall’amministrazione finanziaria per il settore di riferimento, o, se del caso, anche a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio » (così sempre la già citata Cass. n. 6874 del 2023).
5.3. Nel caso di specie, la CTR, a fronte RAGIONE_SOCIALE rimesse analiticamente individuate dall’Amministrazione finanziaria e oggetto di contestazione, avrebbe dovuto indicare le ragioni specifiche per le quali le singole rimesse non erano imputabili all’attività del contribuente, non potendo limitarsi ad affermare, del tutto genericamente, che alcune rimesse erano attribuibili a restituzione prestiti da parte di altri soggetti.
6. In conclusione, vanno accolti il primo motivo, nei limiti di cui si è detto, nonché il secondo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso assorbito il terzo. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, il secondo, il quarto ed il quinto motivo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 27/11/2025.
La Presidente
NOME–NOME COGNOME