Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 72 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 72 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13790/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
– ricorrente –
CONTRO
CURATELA FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza n. 498/6/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. di Catania, depositata in data 17.1.2024, non notificata;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’adunanza camerale del 23.10.2025;
FATTI DI CAUSA
Avviso di accertamento -metodo induttivo puro -riparto oneri probatori.
RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale la Direzione Provinciale di Catania, sulla base di un P.V.C della Guardia di Finanza redatto il 30 aprile 2009 ed alla luce dell’omessa presentazione della dichiarazione per gli anni 2006 -2007, dell’omessa tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili obbligatorie e dell’omessa registrazione RAGIONE_SOCIALE fatture, rideterminava induttivamente, per l’anno di imposta 2006, gli imponibili della società in epigrafe ai fini IRES, IRAP e IVA, recuperando imposte, sanzioni ed interessi.
La C.T.P. di Catania rigettava il ricorso, ritenendo che la RAGIONE_SOCIALE non avesse offerto alcuna prova documentale atta a supportare le proprie doglianze.
La C.G.T.2 accoglieva parzialmente il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, limitatamente ai recuperi Iva ed al motivo di impugnazione riguardante la fattura n. 30/2006, erroneamente sottoposta a tassazione, in quanto relativa ad operazione patrimoniale mai perfezionatasi. Quanto alle fatture passive per le quali non era stata riconosciuta la detrazione dell’Iva e la compensazione del credito di imposta esposto nelle dichiarazioni degli anni precedenti, riteneva che, essendo state contestate alla contribuente solo violazioni formali (omessa presentazione della dichiarazione annuale, omessa registrazione RAGIONE_SOCIALE fatture, omessa istituzione e tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili), non poteva dubitarsi dell’effettivo assolvimento dell’Iva esposta in tali fatture. Né era persuasivo l’assunto dell’Ufficio secondo cui non sarebbe stata dimostrata l’inerenza dei costi di cui alle fatture passive, atteso che, ai sensi dell’art. 7, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 546/1992, sarebbe stato semmai onere dell’Ufficio dimostrare la non inerenza di tali costi.
Avverso la precitata sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 23.10.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premessa la regolare e tempestiva notifica del ricorso alla parte intimata, con il primo motivo – rubricato «. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.) » , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto le ragioni della RAGIONE_SOCIALE in relazione al riconoscimento della detrazione sulle fatture passive, per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme invocate e dei principi sul riparto dell’onere della prova. I giudici del gravame affermavano che ‘ Neppure persuade l’assunto secondo cui non sarebbe stata dimostrata dalla parte privata l’inerenza dei costi di cui alle fatture passive, atteso che -viepiù alla luce del principio in materia di riparto degli oneri probatori di cui all’art. 7 co. 5 bis D.lgs. 546/92 – sarebbe stato semmai onere dell’ufficio dimostrare la non inerenza di tali costi ‘. Secondo la ricorrente, a prescindere dall’erroneità della pronuncia nella parte in cui richiama una disposizione (l’art. 7, comma 5 bis, cit.) entrata in vigore il 16.9.2022, in quanto introdotta dall’art. 6 comma 1 della L. n. 130/2022 – e quindi inapplicabile ratione temporis alla fattispecie – la pronuncia è manifestamente erronea nella parte in cui grava l’Ufficio dell’onere di provare la mancanza di inerenza dei costi contestati, quando è invero pacifico che, in caso di contestazione della deducibilità/detraibilità di costi, è il contribuente ad essere onerato di provare i relativi presupposti, con particolare riferimento anche alla inerenza, come da ultimo, confermato da Cass. n. 5340/24 e n. 20590/23. 2.Con il secondo motivo, rubricato « Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 D.Lgs. n. 546/92, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. » , L’RAGIONE_SOCIALE deduce che la motivazione è nulla in quanto insanabilmente contraddittoria. Da un lato, infatti, i giudici di seconde cure affermavano, a pag. 9, nel riconoscere la detraibilità dell’IVA sulle fatture passive, che ‘ Risultano, viceversa, fondate le successive
ragioni di doglianza della RAGIONE_SOCIALE, incentrate sul mancato riconoscimento della detrazione sulle fatture passive ricevute nell’anno 2006 e sulla mancata compensazione con il credito di imposta esposto nelle dichiarazioni degli anni precedenti. Invero, sebbene il tenore letterale dell’art. 55 DPR 633/72 potrebbe legittimare una più severa conclusione, integralmente favorevole all’ufficio, non pare possa ignorarsi l’evoluzione interpretativa sollecitata dall’impostazione sostanzialista della giurisprudenza comunitaria e recepita dalle più recenti pronunce della Corte nomofilattica, incline a riconoscere tale detraibilità, laddove siano addebitabili al soggetto passivo violazioni di natura puramente formale e dichiarativa, che non valgano a revocare in dubbio l’effettivo assolvimento dell’imposta a monte (cfr. Cass. civ n. 28440 del 15.10.2021, n. 16910 del 11.08.2020, n. 170043 del 13.08.2020, n. 20617 del 29.09.2020, nel solco peraltro della pronuncia RAGIONE_SOCIALE SS.UU. 17757/16). Né l’ufficio può efficacemente difendersi, assumendo che, nella specie, le violazioni dichiarative e contabili farebbero insorgere un dubbio circa l’effettivo assolvimento dell’imposta: difatti, l’avviso di accertamento si limita effettivamente a contestare in tema di iva esclusivamente violazioni di carattere formale (omessa presentazione della dichiarazione annuale, omessa registrazione RAGIONE_SOCIALE fatture, omessa istituzione e tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili), sì che non pare possa fondatamente dubitarsi dell’effettivo assolvimento dell’IVA esposta in tale in fattura ‘; dall’altro, a pag. 10 della sentenza, nel ritenere infondate le censure di parte appellante riguardanti le sanzioni, affermavano che ‘ Né si tratta di sanzioni meramente formali ex art. 6 co. 5 bis D.lgs. 472/97, sia perché residuano imposte dovute al fisco (quanto meno per le II.DD.), sia perché le omissioni dichiarative e contabili imputabili alla società hanno comunque arrecato pregiudizio all’esercizio RAGIONE_SOCIALE azioni di controllo, legittimando proprio per questo l’avvio dell’accertamento induttivo ‘. Non si comprenderebbe pertanto se, secondo la Corte di merito le omissioni e
irregolarità commesse dalla parte, dichiarative e contabili, che hanno legittimato il ricorso all’accertamento induttivo, siano formali o sostanziali.
Il primo motivo è fondato.
2.1. In particolare, quanto al diritto alla detrazione sulle fatture passive, la giurisprudenza di questa Corte, nel solco della giurisprudenza comunitaria, ha affermato che l’omessa annotazione RAGIONE_SOCIALE fatture passive nel registro degli acquisti non incide sul diritto alla detrazione dell’imposta, ma solo a condizione che il contribuente possa dimostrare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni sostanziali alle quali è ricollegato tale diritto. La Corte di giustizia europea ha affermato che non può essere negato il diritto alla detrazione dell’IVA nel caso in cui il soggetto passivo detenga una fattura passiva che non soddisfi i requisiti formali previsti dalla Direttiva e nel contempo le Autorità tributarie nazionali dispongano RAGIONE_SOCIALE informazioni necessarie per accertare i requisiti sostanziali riguardanti appunto il diritto a detrazione dell’imposta (Corte di giustizia europea, decisione 15 settembre 2016, C -516/14). 2.2. La Corte europea ha tra l’altro precisato, in un altro arresto, che l’inadempimento o l’inesatto adempimento di obblighi “formali” non legittima gli Stati membri ad escludere il diritto alla detrazione laddove risultino osservati tutti gli obblighi “sostanziali”, fatto salvo il caso in cui la violazione degli obblighi formali “implichi un rischio di perdite di entrate fiscali” o sottenda una operazione inficiata da frode fiscale, od integrante uso abusivo RAGIONE_SOCIALE norme comunitarie (Corte giustizia sent. 8 maggio 2008, cause riunite C -95 e 96/07).
2.3. La Corte di Cassazione, nel solco della giurisprudenza comunitaria ha affermato (sentenza del 21 maggio 2014 n. 11168) che ove il contribuente non si attenga alle prescrizioni formali e contabili disciplinate dall’ordinamento interno, sarà onere dello stesso, a fronte della contestazione di omessa od irregolare tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili (nella specie, si trattava dei registri IVA dei corrispettivi e degli acquisti), fornire
adeguata prova della esistenza RAGIONE_SOCIALE “condizioni sostanziali” cui la normativa comunitaria ricollega la insorgenza del diritto a detrazione’. Successivamente (sentenza del 24 settembre 2015 n. 18924) questa Corte ha precisato che il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione IVA deve individuarsi esclusivamente nella duplice condizione essenziale: a) che la obbligazione avente ad oggetto la imposta dovuta in rivalsa, da portare in detrazione, sia stata adempiuta dal soggetto passivo ovvero, sia comunque divenuta esigibile (articolo 17, paragr. 1, 6 dirett. n. 388/1977; articolo 167, dirett. n. 112/2006); b) che il soggetto passivo abbia destinato i beni e servizi acquistati/utilizzati per i quali è tenuto in rivalsa al pagamento della imposta, “ai fini di sue operazioni soggette ad imposta” (articolo 17, paragr. 2, 6 dirett. n. 388/1977; articolo 168, paragr. 1, dirett. n. 112/2006). Le altre formalità che caratterizzano le modalità’ di esercizio del diritto rimangono estranee alla fattispecie costituiva del diritto a detrazione, configurando meri “obblighi formali a fini di controllo” (volti a prevenire ed eliminare il rischio di frode e di evasione) la cui violazione non autorizza gli Stati membri “a precludere al soggetto passivo l’esercizio di tale diritto”.
2.4. Inoltre, secondo la costante giurisprudenza di questa S.C., in tema di IVA, la possibilità di portare in detrazione, dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, l’imposta assolta o dovuta dal contribuente e a lui addebitata a titolo di rivalsa, in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, ai sensi dell’art. 19 d.P .R. n. 633 del 1972 e dell’art. 17 Dir. CEE 17 maggio 1977, n. 388, è consentita, per le operazioni passive, soltanto “nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini RAGIONE_SOCIALE sue operazioni soggette a imposta”. In particolare, la possibilità di detrarre l’imposta inerente a operazioni passive richiede che i beni e i servizi acquisiti siano impiegati nell’ambito di una RAGIONE_SOCIALE attività economiche indicate nella direttiva e che l’inerenza a tale attività economica sia
specificamente provata ogni qual volta essa venga posta in dubbio dall’Amministrazione Finanziaria (Cass. sez, V, n. 5489/2025, Cass., Sez. V, 30 dicembre 2010, n. 26433; Cass., Sez. V, 17 febbraio 2010, n. 3706; Cass., Sez. V, 4 febbraio 2005, n. 2300; Cass., Sez. V, 14 luglio 2004, n. 13056; Cass., Sez. V, 9 aprile 2003, n. 5599). Ne consegue la necessità di accertare, in concreto, l’inerenza RAGIONE_SOCIALE spese indicate nelle fatture passive all’attività di impresa attraverso la verifica della sussistenza di un nesso oggettivo tra il bene e l’esercizio dell’attività economica del soggetto passivo, anche tenendo conto di una valutazione meramente prospettica (Cass., Sez. V, 24 settembre 2019, n. 23694).
La C.G.T.2 non si è attenuta ai principi sopra riportati. Invero, di fronte ad una contabilità IVA pacificamente irregolare, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto accertare se la RAGIONE_SOCIALE avesse fornito adeguata prova dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE “condizioni sostanziali” cui la normativa comunitaria ricollega l’insorgenza del diritto a detrazione e se avesse assolto all’onere probatorio relativo all’inerenza RAGIONE_SOCIALE operazioni passive oggetto di accertamento. A tanto provvederà il giudice del rinvio.
4. Il secondo motivo è assorbito.
Per quanto esposto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. distaccata di Catania, in diversa composizione, che provvederà a nuovo motivato esame, nel rispetto dei principi sopra illustrati, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. distaccata di Catania, in diversa composizione, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.10.2025. Il Presidente
(NOME COGNOME)