Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27511 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27511 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Milano, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore ;
-resistente –
avverso
la sentenza n. 1249, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 22.2.2016, e pubblicata il 7.3.2016;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
OGGETTO: Irpef 2008 – Cessione infraquinquennale di un immobile – Plusvalenza – Omessa indicazione in dichiarazione – Costi riconoscibili – Oneri probatori.
L’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto maggiore Irpef in relazione all’anno 2008, in conseguenza della plusvalenza realizzata e non dichiarata, per effetto della cessione infraquinquennale di un immobile, acquistato ad Euro 205.000,00 e rivenduto ad Euro 334.000,00 (sent. CTR, p. 1). Il contribuente promuoveva procedura di accertamento con adesione, che non sortiva esito positivo.
NOME COGNOME impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano prospettando, tra l’altro, di avere sostenuto spese di ristrutturazione dell’immobile che erroneamente l’Amministrazione finanziaria non gli aveva riconosciuto. La CTP respingeva il suo ricorso.
Il contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, riproponendo i propri argomenti, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che respingeva l’impugnativa.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello, affidandosi a quattro motivi di impugnazione. L’RAGIONE_SOCIALE non si è costituita tempestivamente in questo giudizio, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., perché la CTR non ha esaminato le prove offerte circa l’inerenza dei costi sostenuti.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente
censura la nullità della decisione assunta in conseguenza della violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., perché il giudice del gravame ‘ha del tutto omesso di pronunciare’ (ric., p. 18) su domande specifiche, che gli chiedevano di valutare l’inerenza RAGIONE_SOCIALE spese sostenute come provate.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e degli artt. 2727, 2729 e 2697 cod. civ., per avere il giudice dell’appello errato nel riparto dell’onere della prova, nonché in materia di utilizzabilità RAGIONE_SOCIALE presunzioni nel giudizio tributario, ed anche per avere totalmente omesso l’esame della perizia di parte fornita.
Mediante il quarto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2702 e 2709 cod. civ., e dell’art. 215 cod. proc. civ., per avere il giudice di secondo grado errato nel valutare le prove offerte per negare la realizzazione della plusvalenza oggetto di accertamento.
Il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso introdotti dalla contribuente, proposti in relazione ai profili della nullità della sentenza a causa dell’omessa pronuncia e della violazione di legge, presentano ragioni di connessione, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. Merita di essere segnalato che parte RAGIONE_SOCIALE critiche proposte sono rinnovate mediante il terzo strumento di impugnazione, che richiede però una trattazione separata.
5.1. Il contribuente lamenta alla CTR di aver omesso di esaminare le prove che aveva fornito al fine di dimostrare la contestata inerenza dei costi sostenuti per la ristrutturazione dell’immobile, che erano risultati tali da non essere stata conseguita quella plusvalenza contestata dall’Amministrazione finanziaria.
Evidenzia a tale proposito che alcuni costi erano stati riconosciuti dalla stessa RAGIONE_SOCIALE in sede di accertamento con adesione. Segnala che alla ristrutturazione si era proceduto in base a contratto d’appalto cui dovrebbe riconoscersi l’efficacia di ‘piena prova’ (ric., p. 26). Sostiene che i costi sostenuti e documentati per l’acquisto RAGIONE_SOCIALE materie prime dovevano essere riconosciuti, non avendone l’Amministrazione finanziaria provato l’inesistenza. Sottolinea che in relazione a determinati costi aveva anche fornito una dichiarazione della venditrice, RAGIONE_SOCIALE, circa la destinazione dei materiali da costruzione presso l’appartamento da ristrutturare. Sostiene che la CTR non abbia riesaminato i mezzi di pagamento acquisiti in atti i quali, unitamente agli elementi già ricordati, nella prospettazione del ricorrente integrano, almeno a livello presuntivo, la prova dei costi di ristrutturazione sostenuti.
5.2. Il giudice dell’appello ha dichiarato di confermare la decisione di primo grado, ed ha evidenziato che alcuni costi sostenuti dal ricorrente sono stati ritenuti inerenti e riconosciuti, si tratta degli oneri relativi alle spese notarili ed all’onorario attinente il contratto di mutuo. Ha anche ricordato che la rivendita dell’immobile è intervenuta dopo soli otto mesi dall’acquisto, realizzandosi una plusvalenza di Euro 130.670,00.
La CTR ha quindi motivato che: ‘Alcune fatture non sono state riconosciute perché generiche e non riconducibili all’immobile. Né sono stati riconosciuti gli assegni bancari pagati alla ditta COGNOME … causa la mancata coincidenza dei relativi importi con quanto riportato nel contratto d’appalto … l’accertamento emesso è legittimo, avendo l’ufficio correttamente vagliato gli elementi giustificativi addotti ed idonei a superare la presunzione che alla sua emissione aveva condotto’ (sent. CTR, p. 2).
Non si rinvengono gli estremi di una omessa pronuncia da parte del giudice dell’appello che, proponendo il giudizio di merito che gli
compete, seppure in estrema sintesi ha esposto con chiarezza la propria valutazione.
5.3. Il ricorrente non si confronta con la decisione adottata dalla CTR, rinnova i propri argomenti proponendo una lettura alternativa del materiale probatorio, ed invitando questa Corte di legittimità a rinnovare il giudizio sul fatto processuale, il che non è consentito.
Il contribuente non chiarisce per quale ragione le fatture disconosciute perché generiche e non riferibili all’immobile invece lo sarebbero, e come lo avrebbe provato. Non chiarisce come avrebbe dimostrato che gli assegni versati alla ditta COGNOME siano riconducibili ai lavori di ristrutturazione dell’immobile, sebbene non vi sia coincidenza con gli importi indicati nel contratto di appalto. Non illustra analiticamente quali siano gli strumenti di pagamento che ritiene essere stati trascurati dalla CTR, e come abbia provato che gli esborsi siano riferibili alla ristrutturazione dell’immobile.
5.3.1. A tanto può aggiungersi che quanto concordato dalle parti in sede di accertamento con adesione, istituto transattivo e volto ad evitare il contenzioso, non può costituire il fondamento per affermare la rilevanza in sede di giudizio di alcune condivisioni raggiunte in quella sede dalle parti, che non si sono però concretizzate perché la procedura non ha sortito esito positivo. La prova dell’inerenza dei costi di cui invoca la rilevanza deve essere fornita da chi la afferma, anche in relazione all’acquisto di materie prime. In ordine al rilievo RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rilasciate da un fornitore sembra sufficiente osservare che a quanto è dato comprendere sarebbero state acquisite dopo i fatti per cui è causa, ed il ricorrente neppure ha cura di riportarne l’esatto contenuto.
In definitiva il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso risultano infondati e devono essere perciò essere respinti.
Con il terzo motivo di ricorso il contribuente critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del
gravame per aver errato nel riparto dell’onere della prova, nonché in materia di utilizzabilità RAGIONE_SOCIALE presunzioni nel giudizio tributario, ed anche per avere totalmente omesso l’esame della perizia di parte fornita.
6.1. La critica risulta fondata, innanzitutto nei limiti in cui denuncia che la CTR ha erroneamente presupposto una presunzione a favore dell’Ufficio ed a fondamento dell’accertamento, gravando il contribuente della prova contraria, fermo restando che il contribuente ha l’onere di provare i costi di cui invoca la deducibilità, ma senza dover vincere alcuna presunzione di indeducibilità. Inoltre, il giudice dell’appello ha richiesto al contribuente di fornire prova ‘certa ed inconfutabile circa l’inerenza dei costi’ (sent. CTR, p. 2), lasciando intendere, non condivisibilmente, che la prova critica e presuntiva non fosse utilizzabile. Ancora, la CTR ha escluso ogni rilevanza alla perizia prodotta dal ricorrente, solo perché di parte, mentre la stessa può certo non essere ritenuta dal giudice decisiva, ma si tratta pur sempre di un possibile elemento indiziario e presuntivo semplice che il giudice deve valutare.
Il terzo motivo di ricorso proposto dal contribuente risulta pertanto fondato, e deve perciò essere accolto.
In definitiva deve essere accolto il terzo motivo di ricorso introdotto dal contribuente, rigettati gli ulteriori, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché proceda a nuovo giudizio.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso proposto da COGNOME NOME , rigettati gli ulteriori, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché, in diversa composizione e
nel rispetto dei principi accolti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4.10.2024.