Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21698 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21698 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14784/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE TOSCANA SUD, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO COGNOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
FONDAZIONE RAGIONE_SOCIALE COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO C/O S GREZ, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della TOSCANA n. 589/2022 depositata il 21/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Consorzio RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di tre motivi illustrati con successiva memoria, per la cassazione della sentenza emessa, dalla CTR Toscana n. 589/6/2022 in forza della quale è stato rigettato l’appello del Consorzio e confermata la sente nza di primo grado che aveva annullato gli inviti di pagamento relativi a contributi di bonifica annualità 2017 e 2018 emessi a carico della Fondazione Accademia Musicale Chigiana.
La Fondazione contribuente resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il Consorzio ricorrente lamenta, ai sensi dell’ art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 132 primo comma, n. 4 c.p.c. e dell’art.36, comma 2, n. 4 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 in ragione di motivazione apparente. Rileva che sebbene aveva lamentato, con il primo motivo di appello, la violazione dei principi sull’onere della prova, evidenziando come alla base dell’imposizione contributiva vi fosse il Piano di Classifica, atto amministrativo approvato dalla Giunta Regionale Toscana, richiamato nell’avviso di pagamento impugnato dalla Fondazione con gli estremi della sua pubblicazione nel B.U.R.T prodotto in giudizio unitamente alla cartografia attestante il Perimetro di contribuenza atto amministrativo che, ai sensi dell’art.28 della l.r. Toscana 27 dicembre 2012 n. 79, aveva individuato i benefici derivanti dall’attività del Consorzio, con l’individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio stesso, superabile dal contribuente soltanto mediante una contestazione specifica, che non poteva di certo esaurirsi nella mera contestazione dell’assenza del beneficio, ma che avrebbe dovuto concretarsi nella censura
specifica e motivata degli indici e dei parametri di contribuenza ivi contenuti, nella parte motiva della sentenza non era dato comprendere per quali ragioni i Giudici territoriali avevano totalmente ignorato il motivo di appello e lo stesso Piano di Classifica, da ciò la nullità della sentenza.
Con il secondo motivo lamenta, ai art.360, primo comma, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti assumendo che nella specie il fatto storico trascurato era costituito dal Piano di Classifica con allegato il Perimetro di Contribuenza, menzionato nell’avviso di pagamento e prodotto in causa dall’Ente di Bonifica, e sulle cui risultanze il Consorzio aveva dedotto la tesi della piena legittimità della propria pretesa impositiva, dato in alcun modo preso in esame dai Giudici Tributari di appello, neppure per statuirne l’irrilevanza, ovvero per disporne la sua disapplicazione.
3. Con il terzo motivo deduce ai art.360, primo comma, n. 3 violazione e falsa applicazione degli artt. 860 c.c., 10 e 11 R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933; 115 e 116 c.p.c., 28 della legge regionale toscana 27 dicembre 2012 n. 79; dell’art. 2697c.c., non ché dei principi sull’onere della prova nella specifica materia della contribuenza di bonifica assumendo che erroneamente la CTR aveva ritenuto di respingere l’appello del Consorzio, per non avere questo asseritamente dimostrato la sussistenza di un beneficio fondiario arrecato dall’attività consortile agli immobili della contribuente violando i principi di diritto vigenti in materia di distribuzione dell’onere della prova nella specifica materia della contribuenza consortile di bonifica, che impongono al consorziato, e non già al Consorzio, l’onere di dimostrare l’assenza del beneficio fondiario ove il Consorzio di Bonifica abbia, come avvenuto nella specie, dedotto e provato che l’imposizione contributiva si fondava su di un Piano di Classifica per il riparto della contribuenza, regolarmente approvato, unitamente al Perimetro di contribuenza, dalla Giunta Regionale
Toscana ex art.28 della legge regionale 17 dicembre 2012 n. 79 e che la Fondazione Accademia Musicale Chigiana non aveva mai specificamente contestato. Rileva che i giudici di appello avrebbe dovuto, pertanto, riconoscere la piena legittimità del potere impositivo consortile per non avere la Controparte mai impugnato il Piano di Classifica, il Perimetro di Contribuenza e gli indici di beneficio ed i criteri di riparto in esso contenuti, limitandosi soltanto a rilevare – sulla base di mere allegazioni difensive, prive di qualsivoglia valore probatorio, quale è pacificamente una consulenza tecnica di parte la carenza di qualsivoglia attività consortile sui luoghi di causa, non caratterizzati, a suo dire, neppure da pericolosità idraulica.
Il ricorso va respinto per le ragioni appresso specificate.
Il primo motivo è privo di fondamento.
La natura delle argomentazioni contenute in sentenza esclude, pervero, che si possa ravvisare una motivazione assente o apparente della sentenza impugnata. Per costante giurisprudenza la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975).
Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘motivazione apparente’, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n.
8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184); Nel nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., non è più configurabile il vizio di contradditoria motivazione che non può pertanto sopravvivere neppure se denunciato ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c., come avvenuto nel caso di specie.
Nella fattispecie in esame il decisum raggiunge certamente la soglia del minimo costituzionale, avendo i giudici di appello argomentato la loro decisione tenendo conto delle allegazioni delle parti e di quanto emerso nel corso del giudizio ritenendo che la contribuente aveva offerto elementi utili a superare la presunzione di legge quanto alla debenza del contributo.
6. Il secondo motivo, con il quale parte ricorrente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., denunzia l’omesso esame del fatto, decisivo per il giudizio, costituito dal Piano di Classifica con allegato il Perimetro di Contribuenza, menz ionato nell’avviso di pagamento e prodotto in causa dall’Ente di Bonifica, e sulle cui risultanze il Consorzio aveva dedotto la tesi della piena legittimità della propria pretesa impositiva risulta, in radice, inammissibile vertendosi in ipotesi di sentenza doppia conforme. Occorre rilevare che ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice. (Cass. Sez. 6, 09/03/2022, n. 7724, Rv. 664193 – 01).
Nella specie parte ricorrente non ha allegato elementi sufficienti per giustificare l’ammissibilità del profilo di censura non avendo
dimostrato in modo adeguato e pertinente che le ragioni di fatto, su cui si fondano la pronuncia di primo grado e quella di appello, sono diverse.
Il terzo motivo è da ritenere inammissibile o, comunque, infondato in quanto non vi è stata nessuna violazione di legge delle norme invocate e non vi è stata in particolare nessuna inversione dell’onere probatorio, ma la ricorrente contesta, in sostanza, la ricostruzione in fatto dei giudici di merito.
7.1. Occorre ribadire che quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 635 del 15/01/2015, Rv. 634359 – 01);
7.2. La censura va, dunque, ritenuta nel suo complesso inammissibile, in quanto, sotto l’egida della violazione degli artt. 860 c.c., 10 e 11 R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933, 115 e 116 c.p.c. e 28 della legge regionale toscana 27 dicembre 2012 n. 79 introduce surrettiziamente una rivisitazione del merito della controversia, limitandosi a contrapporre alle argomentazioni dei giudici di merito, proprie valutazioni su elementi di fatto, finendo per formulare una richiesta di riesame del merito della lite, non consentita in questa sede di legittimità.
La CTR, al riguardo, infatti, ha rilevato che ‘…. Nel caso di specie, gli elementi evidenziati nella consulenza e richiamati nella sentenza, valutati complessivamente, valutati complessivamente, portano ad
escludere che l’attività del Consorzio abbia in concreto arrecato un miglioramento agli immobili della FONDAZIONE e quindi la sussistenza di un beneficio. Se ciascuno degli elementi considerati nella consulenza tecnica, da solo, non è sufficiente ad escludere il beneficio, deve convenirsi con la valutazione operata dalla Commissione tributaria provinciale che il beneficio deve escludersi per la coesistenza delle seguenti circostanze: gli immobili sono situati nel centro di Siena, ubicati su di un rilievo, i n un’area sommitale fortemente drenata, a quote comprese tra 330 e 340 m. s.l.m. posti comunque a svariate decine di metri più in alto dei rami del reticolo idrografico più prossimi; l’area è dotata di un adeguato sistema fognante; l’ area è afferente al b acino idrografico del Fosso di Pescaia, completamente urbanizzato e tombato e non soggetto ad interventi manutentivi nel periodo considerato; gli interventi più prossimi sono stati effettuati a circa 2,5 km. più a valle a margine quindi dell’area urbana. T ali elementi fattuali non sono stati validamente contrastati dall’appellante, che ha evidenziato circostanze di fatto che possono, tutt’al più, dimostrare un beneficio relativo al complessivo territorio in cui sono inseriti gli immobili, il che non è suffi ciente a giustificare l’imposizione del contributo, come affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 17900 del 10.9.2015 ‘. Va invero, ribadito che in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che
la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Cass. n. 13485 del 13/06/2014, Cass. n. 16499 del 15/07/2009).
Non merita seguito neanche la terza doglianza con la quale è stata dedotta la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. sul rilievo che il Giudice regionale avrebbero trascurato di considerare la valenza della documentazione prodotta ( Piano di Classifica e Perimetro di Contribuenza) ai fini della dimostrazione dell’allegato beneficio fondiario.
Anche in tale caso, va premesso, sul piano dei principi, che la Corte ha, pure di recente, ribadito ed ulteriormente precisato che in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, ipotesi questa diversa dall’errore nella valutazione dei mezzi di prova – non censurabile in sede di legittimità – che attiene, invece, alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto. Il tutto, peraltro, a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza (cfr. Cass, Sez. III, 26 aprile 2022, n. 12971).
Ed ancora, sempre in relazione alla previsione dell’art. 115 cod. proc. civ., è stato chiarito che «per dedurre la sua violazione ‘è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in
contraddizione con la prescrizione della norma’, ossia che abbia ‘giudicato o contraddicendo espressamente la regola, dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio’, mentre ‘detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre», trattandosi di attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (v. Cass. n. 11892 del 10/06/2016)’» (così, Cass., Sez. T., 4 giugno 2019, n. 15195 e, nello stesso senso, Cass., Sez. II, 7 gennaio 2019, n. 1229 e Cass., Sez. T, 23 settembre 2019, n. 27983, nonché Cass., Sez. U. civ., 30 settembre 2020, n. 20867, Cass., Sez. VI-I, 23 novembre 2022, n. 34472 ed ancora Cass., Sez. III, 22 marzo 2022, n. 9225, che richiama Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598 e Cass., Sez. VIII, 23 ottobre 2018, n. 26769 del 2018, nonché Cass., Sez. VI/T, 25 gennaio 2022, n. 2242, che richiama pure Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2021, n. 28894; Cass., Sez. 6^-5, 28 ottobre 2021, n. 30535).
7.3. Ebbene, nella fattispecie in esame, deve riconoscersi che il Giudice regionale non ha violato le predette disposizioni nella parte in cui ha ritenuto, nell’esercizio delle prerogative che gli competevano, che gli elementi allegati dalla parte contribuente (sia pure basati su una perizia di parte) -e già valorizzati dai primi giudici – valutati complessivamente, avevano una loro significativa rilevanza e portavano ad escludere che l’attività del Consorzio aveva in concreto arrecato un miglioramento agli immobili della fondazione e quindi la sussistenza di un beneficio.
Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato e parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente
giudizio di legittimità liquidate in favore della controricorrente come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere Fondazione Accademia Musicale Chigiana alla le spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2.410,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, se dovuti; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data