Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34296 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34296 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2025
Oggetto:
operazioni
intracomunitarie
–
territorialità
–
onere
della
prova –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14351/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante protempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale PEC: EMAIL ) e dall’AVV_NOTAIO
(domicilio digitale EMAIL)
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 2807/05/2016, depositata il 23 marzo 2016 e notificata il 12 aprile 2016;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 14/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa.
La società RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento notificatogli con il quale l’ufficio, tra l’altro, contestava l’irregolare emissione di fattura per operazioni imponibili riguardanti cessioni intracomunitarie di pneumatici (destinate alla ditta polacca GUSSTA RAGIONE_SOCIALE) prive della lettera di vettura internazionale, di riferimenti alle fatture originarie che considerava imponibili perché effettuate sul territorio nazionale, per irregolare fatturazione di una cessione intracomunitaria di pneumatici dell’importo di euro 638.778,32. Tale operazione era documentata da una fattura successivamente stornata con riemissione di fattura nei confronti della ditta RAGIONE_SOCIALE cui era stata affidata la spedizione in seguito al trafugamento degli articolati sui quali erano stati caricati i beni, furto avvenuto in Italia da parte di ignoti.
Per l’effetto erano dovuti maggiori importi per Ires, Irap e Iva oltre a interessi e sanzioni.
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso.
Appellava la società contribuente e con la pronuncia impugnata la CTR ha accolto l’appello limitatamente al rilievo iva per euro 127.755,66 ritenendo che l’Ufficio non avrebbe provato il mancato
versamento dell’iva gravante sul vettore, confermando nel resto le conclusioni dei primi giudici.
Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate sulla base di due motivi, cui replica la società contribuente con controricorso.
Ragioni della decisione.
Vanno preliminarmente affrontate e disattese, in quanto prive di fondamento, tutte le eccezioni di inammissibilità proposte da parte controricorrente.
Invero, i motivi di ricorso non violano il principio di specificità e localizzazione, in quanto pongono questioni di diritto; tali questioni risultano aver formato oggetto dei gradi di merito, e pertanto non determinano nessun ampliamento della causa petendi ; le censure di cui al ricorso infine – proprio perché incentrate su questione di diritto – non costituiscono alcuna critica alla valutazione di fatto compiuta dal giudice dell’appello in ordine all’azione accertativa. In realtà, la parte ricorrente non ha contestato la ricostruzione in fatto operata in sentenza ma la violazione delle norme in tema di regime di non imponibilità Iva di cui all’art. 41 del d. l. n. 331/93 per le cessioni intracomunitarie.
Venendo quindi alle censure proposte dalla ricorrente RAGIONE_SOCIALE, il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 per avere la sentenza di appello erroneamente ritenuto fosse onere dell’Ufficio dar e prova del mancato assolvimento dell’iva da parte del vettore.
Con il secondo motivo di gravame si deduce la violazione dell’art. 41 del d.l . n. 331 del 1993, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la pronuncia di merito qui impugnata erroneamente mancato di
ritenere legittimo il recupero dell’iva nel presente caso in cui non ha avuto luogo la movimentazione fisica dei beni poiché gli stessi non sono giunti a destinazione del cliente comunitario e pertanto non si è realizzata alcuna delle condizioni che giustificano la non imponibilità, vale a dire il trasferimento all’acquirente della disponibilità giuridica e materiale del bene alienato, con conseguente fuoriuscita del bene stesso dal territorio del paese di cessione.
I motivi, suscettibili di trattazione congiunta in quanto tra di loro logicamente e giuridicamente connessi, sono fondati.
Va premesso che dagli atti non risulta che la riemissione della fattura nei confronti del vettore sia stata originata dal risarcimento del danno patito dal cedente in seguito al furto; pertanto, deve ritenersi che detta riemissione abbia per oggetto una cessione di beni.
Ciò chiarito, rileva la Corte che dalla lettura della sentenza impugnata si evince che secondo il giudice di secondo grado ‘la cessione può considerarsi avvenuta unicamente nei confronti del vettore che ha assunto la responsabilità ed il rischio del trasporto’; e che di conseguenza ‘l’ufficio, su cui grava l’onere della prova dell’accertamento, non ha dimostrato che l’iva gravante sul vettore, a fronte della fattura emessa dall’appellante, non sia stata da questi effettivamente versata, così come dallo stesso dedotto in giudizio’.
Tale affermazione -quanto all’attribuzione che essa opera dell’onere della prova in capo all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – costituisce errore di diritto, in quanto frontalmente in contrasto con la giurisprudenza di questa corte secondo la quale ‘in tema di IVA, ove l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria contesti l’imponibilità di cessioni relative a merci che si ritengano fittiziamente esportate in altro Paese membro della UE, grava sul cedente l’onere di provare l’effettività del trasporto nel
territorio dello Stato in cui risiede il cessionario’ (Cass. n. 29498/2020).
Infatti, la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie di beni è prevista dall’art. 138 della Direttiva 2006/112/CE, secondo il quale ‘gli stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore, dall’acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni’. In conformità all’art. 138 cit., poi, l’art. 41, comma 1, lettera a), del d. l. n. 331 del 1993, convertito con modificazioni dalla l. n. 427 del 1993, considera non imponibili ai fini IVA ‘le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti d’imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni ‘. La tassazione avviene, quindi, nello Stato membro di destinazione, secondo il principio per cui il gettito fiscale va trasferito tendenzialmente allo Stato membro in cui avviene il consumo finale dei beni ceduti.
Come è stato più volte ribadito da questa Corte (Cass. n. 3603/2009; Cass. n. 15871/2016; Cass n. 10355/2022), l’onere di provare l’esistenza dei presupposti della deroga al regime della territorialità IVA è a carico del contribuente, anche in ragione del principio generale secondo il quale l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto, che legittimano la deroga al normale regime impositivo, è sempre a carico di chi invoca detta deroga. L’esenzione dall’IVA della cessione intracomunitaria di un bene diviene applicabile solo quando sono soddisfatte tre condizioni: 1) il potere del fornitore
di disporre di tale bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente; 2) il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e, in seguito a tale spedizione o trasporto; 3) il medesimo bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione (cfr. CGUE 9 ottobre 2014, C-Traum; causa C-492/13; CGUE, 6 settembre 2012, Mecsek-Gabona, causa C-273/11; CGUE, 27 settembre 2007, Teleos, causa C409/04).
Sempre con riferimento alle cessioni intracomunitarie, la Corte di giustizia ha precisato che gli obblighi spettanti a un soggetto passivo in materia di prova (segnatamente con riferimento al trasferimento della merce in altro Stato membro) devono essere determinati in funzione delle condizioni espressamente stabilite a tale riguardo dal diritto nazionale e dalla prassi abituale prevista per analoghe operazioni (CGUE in causa C-273/11, cit., punto 38; CGUE in causa C- 492/13, punto 30). La Direttiva 2006/112/CE e il suo Regolamento di attuazione, infatti, non forniscono alcuna indicazione in ordine alle prove necessarie per dimostrare l’effettivo trasferimento della merce da uno Stato membro all’altro, rinviando sul punto ai singoli ordinamenti nazionali.
Ancora recentemente, la Corte unionale ha ribadito (CGUE, 13 novembre 2025, in causa C639/24, RAGIONE_SOCIALE d.RAGIONE_SOCIALE.o.) che l’art. 138, par. 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, e l’art. 45 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come
modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, devono essere interpretati nel senso che: da un lato, essi ostano a che un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2018/1910, sia negata per il solo motivo che non sono stati forniti gli elementi di prova dell’esistenza di una cessione intracomunitaria quali previsti all’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011, come modificato dal regolamento di esecuzione 2018/1912 e, dall’altro lato, essi impongono alle autorità fiscali nazionali di valutare qualsiasi elemento di prova prodotto per determinare che i beni sono stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nell’Unione, fuori dai casi di presunzione di cui all’art. 45 bis , paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 282/2011, come modificato dal regolamento di esecuzione 2018/1912.
Per vero, quanto alla disciplina positiva di diritto interno, neppure l’art. 41 del d. l. n. 331 del 1993, applicabile ratione temporis , indica quali siano i documenti necessari per dimostrare la cessione comunitaria, sicché l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria è intervenuta diverse volte sull’argomento con diverse risoluzioni dell’Agenzia delle entrate, fra le quali vanno menzionate la n. 345 del 28 novembre 2007, la n. 477 del 15 dicembre 2008, la n. 19/E del 25 marzo 2013 e la n. 71 del 24 luglio 2014. La risoluzione n. 345 del 2007 – dopo aver ricordato l’obbligo del contribuente di conservare le fatture e gli elenchi INTRASTAT – chiarisce che, ai fini della dimostrazione dell’invio dei beni in altro Stato dell’Unione Europea, può costituire prova idonea l’esibizione del documento di trasporto da cui si evince l’uscita delle merci dal territorio dello Stato per l’inoltro ad un
soggetto passivo d’imposta identificato in altro Paese comunitario; in detta risoluzione si precisa altresì che il contribuente deve conservare sia la documentazione bancaria, dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione alle cessioni intracomunitarie effettuate, sia la copia degli altri documenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria e al trasporto dei beni in altro Stato membro. La successiva risoluzione n. 477 del 2008 precisa che il riferimento contenuto nella risoluzione n. 345 del 2007 all’esibizione del documento di trasporto deve intendersi effettuato a titolo meramente esemplificativo e chiarisce che, nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova in questione potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro. La risoluzione n. 19/E del 2013 ha esteso la valenza probatoria del documento di trasporto cartaceo anche a quello elettronico. La risoluzione n. 71 del 2014, infine, riguarda l’ipotesi di cessione di un’imbarcazione, con riferimento alla quale è stato stabilito che, quando non è possibile esibire il documento di trasporto, sono ammissibili altri mezzi di prova idonei e che la prova dell’avvenuto trasferimento del bene in altro Stato membro deriva da un insieme di documenti da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell’acquirente.
Secondo le indicazioni fornite dall’RAGIONE_SOCIALE finanziaria, quindi, ai fini della dimostrazione dell’invio dei beni in altro Stato dell’Unione Europea, può costituire prova idonea l’esibizione del documento di trasporto da cui si evince l’uscita delle merci dal territorio dello Stato per l’inoltro ad un soggetto passivo d’imposta identificato in altro
Paese comunitario. Il contribuente deve conservare sia la documentazione bancaria, dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione alle cessioni intracomunitarie effettuate, sia la copia degli altri documenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria e al trasporto dei beni in altro Stato membro.
La questione sulla prova dell’effettività del trasporto della merce tra due operatori UE è stata affrontata ulteriori volte anche dalla giurisprudenza unionale e di legittimità, essendosi affermato che, nel caso di cessione intracomunitaria, il cedente ha l’onere di dimostrare l’effettività del trasporto della merce nel territorio dello Stato in cui risiede il cessionario; in mancanza, deve emergere la sua buona fede, cioè che egli non sapesse o non avrebbe dovuto sapere che l’operazione effettuata rientrava in un’evasione posta in essere dall’acquirente e, ciò nonostante, non avesse adottato tutte le misure ragionevoli per evitare di parteciparvi (Cass. n. 8477/2024; Cass. n. 29498/2020; Cass. n. 26062/2015; Cass. n. 4636/2014; CGUE 6 settembre 2012, in C-273/11, Mecsek/Gabona; CGUE 17 ottobre 2019, in C- 653/18, Unitel).
Si è anche precisato che l’onere di provare l’esistenza dello scambio intracomunitario è a carico del contribuente, anche in ragione del principio generale secondo il quale l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano la deroga al normale regime impositivo è sempre a carico di chi detta deroga invoca.
In presenza della disciplina che prevede in via ordinaria l’assoggettamento a Iva delle cessioni, incombe sul soggetto che intenda fruire del regime di non imponibilità, previsto per la cessione intracomunitaria, la prova della sussistenza dei requisiti, ‘anche nel caso in cui non siano stati osservati gli obblighi formali relativi alle
dichiarazioni Intrastat ed alle indicazioni del codice Iso’ (Cass. n. 3565/2023; Cass. n. 24005/2024).
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, ha errato la sentenza di merito sia nell’identificare il vettore quale soggetto debitore dell’iva (che invece, quale cessionario, deve unicamente versarla al cedente il quale -nella cessione interne, come andava qualificata l’operazione doveva addebitarla e versarla all’Erario) , sia nel ritenere onerato l’Ufficio di provare il mancato versamento dell’iva in argomento da parte del vettore (dovendo invece il cedente dar prova -nel rispetto dei principi unionali e della conforme giurisprudenza unionale sopra illustrati – della fuoriuscita dei beni dal territorio dello Stato).
Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza di appello deve essere cassata con rinvio al giudice di merito, il quale dovrà quindi rivalutare i fatti di causa alla luce dei superiori principi di diritto.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche quanto alle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME