Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29275 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29275 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 799/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale: EMAIL)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-resistente- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 1769/21 depositata l’11 maggio 2021
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell’adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE‘8 ottobre 2025, riconvocata il 28 ottobre 2025
FATTI DI CAUSA
A sèguito di controllo automatizzato ex art. 36bis del D.P.R. n. 600 del 1973, la Direzione Provinciale I di Milano RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rettificava la dichiarazione dei redditi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE inerente al periodo d’imposta 2014, disconoscendo l’operato riporto RAGIONE_SOCIALE perdite di esercizi precedenti che la suddetta società aveva indicato nella dichiarazione integrativa per l’anno 2013 presentata il 9 settembre 2015.
I rilievi RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio si fondavano sul mancato riscontro RAGIONE_SOCIALE perdite in discorso nella denuncia dei redditi relativa al periodo d’imposta anteriore (2012).
Dopo l’invio RAGIONE_SOCIALE prevista comunicazione di irregolarità (cd. avviso bonario), si procedeva all’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE maggiore IRES liquidata e quindi alla notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo preteso a tale titolo dall’Amministrazione Finanziaria, con l’aggiunta degli interessi e RAGIONE_SOCIALE sanzioni pecuniarie irrogate.
La contribuente impugnava detta cartella dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano, esponendo che: nell’anno 2011 essa ricorrente aveva realizzato un impianto fotovoltaico; -tale impianto costituiva un ‘investimento ambientale’ rientrante fra quelli ammessi a fruire RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali previste dall’art. 6, commi da 13 a 19, RAGIONE_SOCIALE L. n. 388 del 2000, cd. ‘Tremonti ambiente’; -stante l’incertezza normativa all’epoca esistente circa la possibilità di cumulare una siffatta agevolazione con la ‘tariffa incentivante’ contemplata dal D.M. 19 febbraio 2007 (cd. ‘II Conto Energia’), aveva prudenzialmente ritenuto di non avvalersi dei benefici RAGIONE_SOCIALE Legge ‘Tremonti ambiente’ al momento RAGIONE_SOCIALE chiusura RAGIONE_SOCIALE‘esercizio 2012; – venuta meno l’incertezza con l’entrata in vigore del D.M. 5 luglio 2012 (cd. ‘Quinto Conto Energia’), il quale, all’art. 19, aveva espressamente riconosciuto la possibilità di effettuare il cumulo in questione, nell’anno 2015 essa si era risolta a presentare una dichiarazione integrativa di sintesi, secondo la procedura delineata dalla circolare
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 31/E del 24 settembre 2013, provvedendo autonomamente alla riliquidazione interna RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni non più emendabili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 8 -bis , del D.P.R. n. 322 del 1998; tanto sulla scorta RAGIONE_SOCIALE perizia redatta da un tecnico di fiducia, con la quale era stato determinato il valore RAGIONE_SOCIALE ‘componente ambientale’ detassabile in base alla citata legge.
Il giudice adìto, riconosciuta la fondatezza RAGIONE_SOCIALE ragioni addotte dalla contribuente, annullava l’impugnata cartella.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) RAGIONE_SOCIALE Lombardia, la quale, con sentenza n. 1769/21 RAGIONE_SOCIALE’11 maggio 2021, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello erariale, rigettava l’originario ricorso RAGIONE_SOCIALE parte privata.
Contro questa sentenza la RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è limitata a depositare un mero , ai soli fini RAGIONE_SOCIALE partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 8 -bis , del D.P.R. n. 322 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1429 c.c..
1.1 Si contesta l’impugnata sentenza per aver erroneamente negato alla RAGIONE_SOCIALE la facoltà di emendare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2013 al fine di poter recuperare gli incentivi fiscali previsti dall’art. 6, commi da 13 a 19, RAGIONE_SOCIALE L. n. 388 del 2000 (cd. ‘Tremonti ambiente’), dei quali essa
non si era avvalsa in sede di presentazione RAGIONE_SOCIALE‘originaria dichiarazione.
1.2 Viene, al riguardo, obiettato che: – la situazione di incertezza normativa esistente in ordine a diverse questioni poste dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE menzionata legge aveva impedito alla prefata società di presentare la dichiarazione integrativa entro il termine di cui all’art. 2, comma 8 -bis , del D.P.R. n. 322 del 1998, nella versione applicabile «ratione temporis» ; -in punto di detassazione ambientale, la denuncia dei redditi costituisce dichiarazione di scienza ed è pertanto emendabile senza limiti di tempo, salva la possibilità per il contribuente di opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa tributaria azionata dal Fisco, allegando errori di fatto o di diritto commessi nella redazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione; -proprio , attenendosi alla procedura delineata dalla circolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 31/E/2013, la contribuente aveva presentato dichiarazione integrativa di sintesi in cui erano state fatte confluire le risultanze RAGIONE_SOCIALE riliquidazione interna RAGIONE_SOCIALE precedenti dichiarazioni non più rettificabili ai sensi del menzionato art. 2, comma 8bis , del D.P.R. n. 322 del 1998; ammesso pure che «in parte qua» la dichiarazione dei redditi assuma valore negoziale, andrebbe comunque ritenuto sussistente un errore conosciuto o riconoscibile dall’Amministrazione Finanziaria, con conseguente possibilità di invocare il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 1429 c.c..
Con il secondo motivo, anch’esso proposto a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 -bis del D.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 18 e 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 13, RAGIONE_SOCIALE L. n. 388 del 2000 e del D.M. 18 aprile 2005.
2.1 Si rimprovera alla RAGIONE_SOCIALE di aver fondato l’accoglimento
RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione Finanziaria sul rilevato difetto in capo alla contribuente del requisito RAGIONE_SOCIALE‘indipendenza prescritto dal D.M. 18 settembre 1997 e sulla mancata prova del possesso del requisito dimensionale di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 6, comma 13, RAGIONE_SOCIALE L. n. 388 del 2000, determinato secondo le indicazioni fornite dal D.M. 18 aprile 2005.
2.2 A supporto RAGIONE_SOCIALE sollevata censura viene dedotto che: l’impugnata cartella di pagamento era stata emessa all’esito di controllo automatizzato ex art. 36bis del D.P.R. n. 600 del 1973, consistente in una verifica meramente cartolare dei dati nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione Finanziaria, con esclusione di qualsiasi valutazione di merito; con tale cartella l’Ufficio aveva soltanto contestato che nella dichiarazione presentata per l’anno 2014 erano state indicate dalla contribuente perdite pregresse che non trovavano riscontro nelle dichiarazioni relative agli anni precedenti; – le ulteriori contestazioni sollevate in corso di causa dall’Ufficio e valorizzate dai giudici d’appello a fini decisori esulavano dall’oggetto RAGIONE_SOCIALE causa, delimitato dalla motivazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato; – ad ogni buon conto, la disciplina contenuta nel D.M. 18 settembre 1997, in base alla quale la concessione di aiuti alle attività produttive in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era subordinata, fra l’altro, al possesso del requisito di indipendenza, doveva considerarsi superata dal successivo D.M. 18 aprile 2005, che più non prescriveva tale requisito; – inoltre, la documentazione prodotta in giudizio dalla RAGIONE_SOCIALE era idonea a comprovare la sussistenza in capo alla stessa degli elementi soggettivi e oggettivi richiesti per la sua qualificazione come , sicchè la gravata decisione si rivela erronea anche sotto questo profilo.
Così riassunti i mezzi di gravame articolati dalla ricorrente, va sùbito notato che la sentenza in scrutinio si fonda su due autonome «rationes decidendi» , ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali di per sé sola sufficiente
a sorreggere la pronuncia resa.
3.1 In primo luogo, la CTR lombarda ha posto in evidenza che: nella dichiarazione integrativa per l’anno 2013 presentata dalla contribuente il 9 settembre 2015 erano state indicate perdite di esercizi precedenti -computate in diminuzione del reddito del successivo periodo d’imposta 2014, oggetto di controllo – che non trovavano riscontro nella denuncia dei redditi relativa all’anno 2012; – tale dichiarazione doveva, in ogni caso, reputarsi tardiva rispetto al termine fissato dall’art. 2, comma 8 -bis , del D.P.R. n. 322 del 1998, nel testo applicabile «ratione temporis» , atteso che la situazione di incertezza normativa circa la cumulabilità RAGIONE_SOCIALE tariffa incentivante di cui al D.M. 19 febbraio 2007 con la detassazione ambientale ex art. 6, commi da 13 a 19, RAGIONE_SOCIALE L. n. 388 del 2000 era già venuta meno in epoca antecedente alla scadenza del termine per presentare la dichiarazione inerente all’anno 2012; – non poteva applicarsi retroattivamente la modifica del comma 8 del citato art. 2 del D.P.R. n. 322 del 1998 apportata dall’art. 5, comma 1, lettera a), del D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016 -per effetto RAGIONE_SOCIALE quale è stato unificato il termine per la dichiarazione integrativa sia ‘a sfavore’ che ‘a favore’ del contribuente, in entrambi i casi coincidente con quello di decadenza RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione dall’esercizio del potere di accertamento-, trattandosi di «norma di natura sostanziale» .
3.2 In secondo luogo i giudici regionali hanno affermato che la RAGIONE_SOCIALE non aveva offerto «idonea prova in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento al fine di usufruire RAGIONE_SOCIALE agevolazione richiesta» , e in particolare: (1)del requisito RAGIONE_SOCIALE‘indipendenza prescritto dall’art. 1, comma 4, del D.M. 18 settembre 1997 (in base al quale «è considerata indipendente l’RAGIONE_SOCIALE il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola RAGIONE_SOCIALE oppure congiuntamente da più RAGIONE_SOCIALE non conformi alle definizioni di
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE secondo il caso», soglia superabile soltanto «a)se l’RAGIONE_SOCIALE è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sull’RAGIONE_SOCIALE; b)se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l’RAGIONE_SOCIALE dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di indipendenza»);
(2)del requisito dimensionale di di cui all’art. 6, comma 13, RAGIONE_SOCIALE L. n. 388 del 2000, da determinare secondo le indicazioni fornite dal D.M. 18 aprile 2005 (il quale, all’art. 1, comma 1, precisa che «la categoria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è costituita da RAGIONE_SOCIALE che: a]hanno meno di 250 occupati, e b]hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro»).
3.3 Entrambe le argomentazioni decisorie sono state contestate con i due motivi di ricorso innanzi illustrati.
3.4 Conviene prendere le mosse dalla disamina del secondo mezzo di gravame, il quale investe la «ratio decidendi» sub 3.2.
3.5 Esso è infondato.
3.6 La Commissione regionale ha ritenuto che, anche a voler riconoscere alla RAGIONE_SOCIALE la possibilità di contestare in sede contenziosa la pretesa tributaria, allegando errori di fatto o di diritto commessi nella redazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2012, risulterebbe comunque indimostrato il possesso in capo alla stessa dei requisiti soggettivi e oggettivi occorrenti per l’accesso all’invocato beneficio RAGIONE_SOCIALE detassazione ex art. 6, commi da 13 a 19, RAGIONE_SOCIALE L. n. 388 del 2000.
3.7 Sul punto i giudici di seconde cure hanno così motivato: «L’art. 6, comma 13, Legge n. 388/2000 ha escluso la concorrenza
alla formazione del reddito imponibile ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALE quota di reddito destinata ad investimenti ambientali, individuando i requisiti (soggettivi ed oggettivi) necessari per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘incentivo. Con specifico riferimento al requisito soggettivo, la Circolare n. 1/E del 03.01.2001 ha chiarito che, ai sensi del combinato disposto dei commi 13 e 16 del citato art. 6, possono avvalersi RAGIONE_SOCIALE agevolazione per investimenti ambientali i soggetti titolari di reddito di RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE) in contabilità ordinaria. Con D.M. 18.09.1997 il RAGIONE_SOCIALE ha definito RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE che: ha meno di 250 dipendenti; ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU ovvero un totale in bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU; è in possesso del requisito RAGIONE_SOCIALE indipendenza. L’art. 1, comma 4, del citato DM ha stabilito che una RAGIONE_SOCIALE è in possesso del requisito RAGIONE_SOCIALE indipendenza allorchè il capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola RAGIONE_SOCIALE ovvero congiuntamente da più RAGIONE_SOCIALE non conformi alle definizioni di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; la prefata soglia può essere superata solo se l’RAGIONE_SOCIALE è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali (a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sulla RAGIONE_SOCIALE ovvero se il capitale è distribuito in guisa da non potere individuare da chi sia detenuto) e se l’RAGIONE_SOCIALE dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di indipendenza. Nella fattispecie concreta (circostanza pure evidenziata nel primo grado del giudizio ed in toto trascurata dalla CTP, limitatasi ad affermare genericamente l’intervenuto assolvimento da parte RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALE prova), dai dati presenti presso la CCIAA risulta che il capitale RAGIONE_SOCIALE società contribuente è detenuto al 100% da un solo soggetto, la RAGIONE_SOCIALE, a sua volta detenuta per l’80% da
società di diritto lussemburghese, la RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. Da parte sua, la società contribuente ha replicato… sostenendo la intervenuta abrogazione del DM 18.09.1997 (con conseguente irrilevanza del requisito di indipendenza) da parte del DM 18.04.2005 (a sèguito RAGIONE_SOCIALE sostituzione RAGIONE_SOCIALE raccomandazione 96/280/CE del 03.04.1996 con la raccomandazione 2003/361/CE del 06.05.2003). Sta di fatto che (ferma restando la pacifica insussistenza, nella specie, del requisito RAGIONE_SOCIALE indipendenza), anche a voler questo superato dall’intervento dal DM 18.04.2005, non può ritenersi che la società contribuente abbia comunque addotto elementi idonei e concreti a comprovare la sussistenza del requisito dimensionale di cui al DM 18.04.2005, vigente ratione temporis, all’uopo non potendo ritenersi idonea e sufficiente la produzione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR n. 445/2000 corredata da documentazione inconferente (copia di bilanci). A riguardo …occorre, infatti, ricordare che ‘chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta RAGIONE_SOCIALE esenzione o RAGIONE_SOCIALE agevolazione’…» .
3.8 Dalla motivazione sopra trascritta si ricava che la CTR ha ritenuto mancante, nella specie, la prova del requisito RAGIONE_SOCIALE‘indipendenza di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), del D.M. 18 settembre 1997, come definito al successivo comma 4, e in ogni caso del requisito dimensionale di prescritto dall’art. 6, comma 13, RAGIONE_SOCIALE L. n. 388 del 2000, determinato secondo le indicazioni fornite dall’art. 2, comma 1, del D.M. 18 aprile 2005.
3.9 Ciò posto, va anzitutto esclusa la configurabilità degli «errores in procedendo» prospettati dalla ricorrente, da inquadrarsi più correttamente nel paradigma del n. 4) RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, c.p.c. (sulla possibilità di riqualificazione officiosa RAGIONE_SOCIALE sussunzione del motivo di ricorso erroneamente intitolato cfr., ex multis , Cass.
n. 4036/2014, Cass. n. 25557/2017, Cass. n. 26310/2017, Cass. n. 4589/2018, Cass. n. 1802/2019).
3.10 Come già questa Corte ha avuto modo di chiarire nelle occasioni in cui si è occupata di fattispecie analoghe, nel giudizio di impugnazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento emessa dall’Amministrazione Finanziaria all’esito di controllo automatizzato ex art. 36bis del D.P.R. n. 600 del 1973 spetta al contribuente che ‘ritratti’ la propria dichiarazione provare il fatto impeditivo RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione tributaria, determinandosi, altrimenti, un’irrazionale disparità di trattamento fra coloro che chiedono il rimborso di un’imposta versata e non dovuta, onerati di fornire la prova del diritto alla restituzione, e coloro che, dopo essersi dichiarati soggetti a imposizione e averne indicato l’ammontare in dichiarazione, ne omettono, in tutto o in parte, il versamento (cfr. Cass. n. 6239/2020 e Cass. n. 2953/2025).
3.11 Tale, per l’appunto, è la situazione verificatasi nel nostro caso, avendo la RAGIONE_SOCIALE, con la dichiarazione integrativa presentata il 9 settembre 2015, ‘ritrattato’ l’originaria dichiarazione relativa all’anno 2013, nella quale non era stato operato il riporto di perdite pregresse derivanti dal calcolo RAGIONE_SOCIALE‘imponibile al netto RAGIONE_SOCIALE quota di reddito per investimenti ambientali detassata ex art. 6, commi da 13 a 19, RAGIONE_SOCIALE L. n. 388 del 2000.
3.12 Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni svolte, deve allora ritenersi che il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per la fruizione del beneficio fiscale rientrasse nel «thema decidendum» delimitato dalle contestazioni mosse dall’RAGIONE_SOCIALE, che con la qui impugnata cartella di pagamento, relativa all’anno 2014, aveva disconosciuto il riporto RAGIONE_SOCIALE perdite esposte dalla contribuente nella suddetta dichiarazione integrativa.
3.13 D’altro canto, nessuna violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 -bis del D.P.R. n. 600 del 1973 è ravvisabile nel caso in
esame, avendo l’Ufficio provveduto, , a , giusta il disposto del comma 2, lettera b), del citato decreto presidenziale (cfr. Cass. n. 16624/2025, riguardante fattispecie analoga alla presente).
3.14 Per quanto attiene, poi, al merito RAGIONE_SOCIALE vicenda, anche in questa sede la ricorrente ribadisce che il requisito RAGIONE_SOCIALE‘indipendenza di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), del D.M. 18 settembre 1997 non è più prescritto dall’art. 2 del D.M. 18 aprile 2005 ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inclusione di una società nella categoria RAGIONE_SOCIALE (complessivamente definita PMI).
3.15 Sul tema i giudici «a quibus» non hanno preso esplicita posizione, reputando assorbente il rilievo che, «anche a voler questo ( scilicet : il requisito RAGIONE_SOCIALE‘indipendenza – n.d.r.) superato dall’intervento del DM 18.04.2005» , difettava comunque, nella fattispecie, la prova del «requisito dimensionale di cui al DM 18.04.2005, vigente ratione temporis» .
In proposito, non hanno mancato di precisare che non poteva «ritenersi idonea e sufficiente la produzione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR n. 445/2000 corredata da documentazione inconferente (copia di bilanci)» .
3.16 Orbene, le critiche rivolte dalla ricorrente a questa parte RAGIONE_SOCIALE motivazione si rilevano destituite di fondamento e per certi aspetti inammissibili.
3.17 L’art. 6, comma 13, RAGIONE_SOCIALE L. n. 388 del 2000 prevede, infatti, che «la quota di reddito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sul
reddito».
3.18 L’art. 2 del precitato D.M. 18 aprile 2005 così recita, per quanto qui di interesse:
«1. La categoria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (complessivamente definita PMI) è costituita da RAGIONE_SOCIALE che:
a)hanno meno di 250 occupati, e
b)hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Nell’àmbito RAGIONE_SOCIALE categoria RAGIONE_SOCIALE PMI, si definisce RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE che:
a)ha meno di 50 occupati, e
b)ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
Nell’àmbito RAGIONE_SOCIALE categoria RAGIONE_SOCIALE PMI, si definisce microRAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE che:
a)ha meno di 10 occupati, e
b)ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere».
3.19 Nella sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR non sono presenti eventuali affermazioni in diritto contrastanti con il dato normativo innanzi riportato, che in alcun modo è stato violato o falsamente applicato.
3.20 Nemmeno è ravvisabile l’inosservanza del precetto posto dall’art. 2697 c.c., la quale ricorre nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALE prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece quando oggetto di censura sia la valutazione che il giudice medesimo abbia svolto RAGIONE_SOCIALE prove proposte dalle parti,
essendo quest’ultima sindacabile in cassazione entro i ristretti limiti stabiliti dal novellato art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. (cfr., ex plurimis , Cass. n. 17287/2022, Cass. n. 25543/2022, Cass. n. 32923/2022,).
3.21 Invero, nessuna inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio è stata operata dalla Commissione regionale, la quale ha correttamente ritenuto che spettasse alla RAGIONE_SOCIALE dimostrare la sussistenza dei presupposti di applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘invocato beneficio fiscale; né, per quanto appena spiegato, può pretendersi di rimettere qui in discussione l’apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal collegio d’appello, essendo demandato in via esclusiva al giudice di merito il còmpito di individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare e selezionare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza (cfr., ex plurimis , Cass. n. 28311/2022, Cass. n. 33460/2023, Cass. n. 18402/2024, Cass. n. 15125/2025).
3.22 Per le ragioni illustrate, va respinto il secondo motivo di ricorso.
Ne consegue l’inammissibilità del primo motivo, con il quale è stata criticata l’altra autonoma «ratio decidendi» spesa dai giudici di secondo grado.
4.1 Soccorre, al riguardo, il consolidato orientamento nomofilattico secondo cui, qualora la sentenza di merito si fondi su una pluralità di ragioni, fra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure rivolte a una RAGIONE_SOCIALE suddette «rationes decidendi» rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le doglianze relative alle ulteriori ragioni che pure formano oggetto di contestazione, in quanto il loro eventuale accoglimento non potrebbe comunque condurre, stante l’intervenuta definitività RAGIONE_SOCIALE altre, alla cassazione RAGIONE_SOCIALE pronuncia impugnata (cfr., ex multis , Cass. n. 20454/2005, Cass. n.
2108/2012, Cass. n. 11493/2018, Cass. n. 24381/2021, Cass. n. 112/2024).
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva in questa sede.
Stante l’esito RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, viene resa nei confronti RAGIONE_SOCIALE ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio tenuta in data 8 ottobre 2025 dal suindicato RAGIONE_SOCIALE Sezione Tributaria RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, riconvocatosi nella medesima composizione di cui sopra il 28 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME