Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12805 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12805 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
Oggetto: Irpef 2007 -Accertamento sintetico del reddito – C.d. Redditometro -Oneri probatori.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
NOME NOME
-intimato –
avverso
la sentenza n. 5771, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 9.5.2018, e pubblicata il 13.6.2018; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate svolgeva verifiche fiscali nei confronti di NOME NOME, in relazione a più annualità, in applicazione delle regole dell’accertamento sintetico del reddito, c.d. Redditometro .
Con riferimento all’anno 2007, tenuto conto dei beni indice individuati, risultava accertato un reddito pari ad Euro 74.396,00, a fronte di un reddito dichiarato di Euro 19.508,00.
L’Amministrazione finanziaria notificava perciò al contribuente l’avviso di accertamento n. TF301116656/2012, avente ad oggetto il tributo dell’Irpef.
Ioime NOME impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, contestando di avere avuto la disponibilità di provviste non reddituali più che sufficienti a sostenere gli oneri contestati. La CTP respingeva il suo ricorso.
Il contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania. La CTR riteneva che NOME NOME avesse dimostrato la disponibilità di un’ampia provvista, riformava la decisione della CTP ed annullava l’atto impositivo.
Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione sfavorevole adottata dalla CTR, l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad uno strumento di impugnazione. Il contribuente non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del Dpr n. 600 del 1973, e collegati DD.MM. ministeriali (10.9.1992 e 19.11.1992), degli artt. 2728 e 2697 cod. civ., ‘nonché degli artt. 113 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.’ (ric., p. 7).
Occorre preliminarmente rilevare che la ricorrente ha invocato il giudicato esterno dipendente dalla conclusione favorevole all’Ente impositore del giudizio proposto dal contribuente in relazione a diverso anno d’imposta. L’Agenzia afferma in proposito l’intervenuta definitività della decisione adottata dalla CTR della Campania, ma il provvedimento non risulta allegato in atti, e la questione non è suscettibile di essere esaminata.
3. Tanto premesso, la CTR ha motivato la propria decisione illustrando che le contestazioni mosse al contribuente dall’Amministrazione finanziaria, e ritenute fondate dalla CTP, risultano riferite agli ingenti oneri conseguenti all’acquisto di un’imbarcazione da diporto di metri 12,58, acquisita in leasing per un valore complessivo di € 264.000,00 di cui € 72.600,00 versati all’atto del contratto (12.4.2007), all’acquisto di un immobile per l’importo di € 2.200.000,00 e di un auto di lusso (Maserati) per un valore di € 120.000,00.
Osserva in proposito il giudice dell’appello che ‘in relazione all’immobile la parte deduce trattarsi di un acquisto per conto terzi e quindi con provviste altrui, mentre in relazione all’auto di lusso l’appellante ne deduce la vendita dopo soli pochi mesi … l’appellante sostiene che la Commissione provinciale avrebbe dovuto considerare le indicate operazioni di vendita di immobili e di titoli il cui ammontare complessivo per gli anni in considerazione supererebbe gli € 500.000,00. Una somma sufficiente all’acquisto e al mantenimento dei beni (anche di lusso) in contestazione’. Prosegue la CTR rilevando che l’acquisto dell’immobile ‘risulta essere avvenuto in nome e per conto di tale COGNOME NOME e quindi con provviste che devono presumersi essere state fornite da quest’ultimo. L’immobile è stato peraltro oggetto di sequestro giudiziario e non è provato che sia mai entrato nella effettiva disponibilità dello Ioime … per gli altri beni considerati sono state fornite adeguate giustificazioni … in definitiva risulta provato un ammontare complessivo di disponibilità economiche sufficienti a giustificare l’acquisto ed il mantenimento dei beni indicati nell’accertamento (che è relativo all’annualità 2007)’ (sent. CTR, p. II s.). Il giudice del gravame osserva quindi che la recente giurisprudenza della Cassazione non richiede la prova da parte del contribuente che la provvista di cui disponeva sia stata effettivamente stata utilizzata per far fronte agli oneri derivanti
dall’acquisto e mantenimento dei beni indice, ‘già nella sentenza n. 6296/2014 la Corte di Cassazione ha affermato che è possibile giustificare la spesa sostenuta per effettuare un incremento patrimoniale senza dover necessariamente dimostrare il collegamento tra la disponibilità finanziaria pregressa e la spesa stessa’ (sent. CTR, p. III).
4 . L’argomentare del giudice del gravame non appare convincente.
L’Amministrazione finanziaria evidenzia nel suo ricorso che l’avviso di accertamento si fondava anche sul ‘possesso di immobili in Napoli ed Ischia’, e che l’immobile era stato acquistato per l’importo di € 2.200.000,00 di cui € 1.000,000,00 versati negli anni 2008 e 2009 ed il resto accendendo un mutuo. Inoltre, solo dal controricorso si apprende che il contribuente aveva opposto che la casa di abitazione era di proprietà della moglie, che altro bene gli era pervenuto mortis causa , che la barca acquistata in leasing era stata restituita forzatamente per mancato pagamento del canone, ma dal 1°.3.2011, mentre già all’atto dell’acquisizione in leasing, avvenuta proprio nell’anno 2007, il contribuente aveva versato € 72,600,00, continuando, nell’anno in accertamento, a corrispondere un canone mensile di € 1.650,00. Il contribuente avrebbe inoltre ottenuto disponibilità patrimoniali dalla cessione di immobili e quote societarie, nonché contribuzioni patrimoniali dalla moglie, ma l’Amministrazione finanziaria rileva che il contribuente non ha offerto elementi sintomatici che le somme siano state utilizzate per finanziare gli oneri in contestazione. L’analisi proposta dal giudice dell’appello appare quindi parziale, e perciò incompleta. Inoltre la CTR non specifica quali siano le prove della disponibilità della provvista non reddituale che ritiene di poter valorizzare, limitandosi a riportare le affermazioni in proposito del contribuente.
Non appare condivisibile, peraltro, la ricostruzione dell’orientamento di questa Corte di legittimità in materia di
dimostrazione del possesso di una provvista per il finanziamento degli oneri connessi all’acquisto e mantenimento dei beni indice proposta dal giudice del gravame. La CTR mostra di ritenere che sia sufficiente dimostrare il possesso di una provvista adeguata a finanziare gli oneri quantificati mediante l’accertamento sintetico del reddito. Diversamente questa Corte regolatrice ha recentemente ribadito che ‘in tema di accertamento sintetico, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente, che deduca che le spese effettuate e contestate derivano dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto, è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull’entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo diretto per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti, quali gli estratti conto bancari, dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere’, Cass. sez. V, 16.4.2024, n. 10310; e non si è mancato di specificare che ‘in tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi dell’art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto esenti o soggetti a ritenute alla fonte, ma anche la documentazione di circostanze sintomatiche che ne denotano l’utilizzo per effettuare le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso’, Cass. sez. VI-V, 23.3.2018, n. 7389. La CTR, invece, non illustra, merita ribadirlo, quale documentazione prodotta dal contribuente ritenga rilevante al fine di ritenere accertata la disponibilità di un’adeguata provvista non reddituale da parte del contribuente, ma neppure dedica alcuna attenzione a specificare l’entità di tali supposti redditi e la durata del loro possesso, e come tali elementi siano stati provati.
6 . In definitiva il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria appare fondato e deve perciò essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché proceda a nuovo esame.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
accoglie il ricorso proposto dall’ Agenzia delle Entrate , cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare le spese processuali del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, il 7.3.2025.