Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34308 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34308 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5235/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso cui domicilia in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
-intimato- avverso
LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELLA PUGLIA n. 2512/2023 depositata il 29/08/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE era attinta da avviso di accertamento notificato il 25 ottobre 2012 per i periodi di imposta 2010 e 2012, con ripresa a tassazione del maggior reddito occulto generato dalla cessione a prezzo
inferiore al dichiarato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a sua volta oggetto di indagine da parte della RAGIONE_SOCIALE.d.F. della Campania.
I gradi di merito apprezzavano le ragioni di parte contribuente, in ordine alle giustificazioni offerte per superare le presunzioni dell’Ufficio, donde ricorre per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, agitando due motivi, mentre è rimasta intimata la parte contribuente.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e 36, co. 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 (art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.), nella sostanza lamentando motivazione parvente, priva di argomentazione logica propria.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5 -bis, d.lgs. 546/1992 (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.). In sostanza, la sentenza d’appello sarebbe meritoria di essere cassata nella parte in c ui ha ritenuto non assolto l’onere probatorio gravante sull’Amministrazione finanziaria, omettendo sia di considerare le prove da essa offerte, nonché la protestata inconsistenza della prova contraria fornita dal contribuente, così violando le disposizioni del riparto dell’onere.
Il primo motivo non può essere accolto. Dall’esame della sentenza in scrutinio si evidenzia un riferito alla sentenza di primo grado, corroborato con il richiamo al dato presuntivo dell’accertamento e alla controprova offerta da parte contribuente, circ a la contabilità e l’illogica presunzione di generazione ricavi nell’anno d’acquisto.
In disparte la sua correttezza, la motivazione è sicuramente esistente e comprensibile nell’argomentare che offre.
Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017)
ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).
Per le ragioni dette, la sentenza in esame si pone al di sopra del ‘minimo costituzionale’, donde il motivo è infondato e non può essere accolto.
Fondato è invece il secondo motivo.
3.1. È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).
Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice di merito,
al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).
Tuttavia, giova ricordare che nel merito, è indubbio che con riguardo alle modalità di utilizzo e valorizzazione RAGIONE_SOCIALE prove indiziarie, di cui il ricorso denuncia sostanzialmente un malgoverno, compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzio ne nomofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principi contenuti nell’art. 2729 cod. civ. alla fattispecie concreta, poiché, se è devoluto al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, nel violare i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi (Cass., 26 gennaio 2007, n. 1715; 5 maggio 2017, n. 10973; 15 novembre 2021, n. 34248; cfr. anche, 13 ottobre 2005, n. 19984).
Ora, il collegio di secondo grado ha dato rilevanza ad una sola fattura, riguardante n. 42 capi ‘Bikini Amarea’, in rapporto ad un totale di 4908 acquisti presuntivamente sottofatturati, difettando la coerenza logica, all’evidenza, della prevalenza della p rova liberatoria sulla presuntiva. Infatti, in materia, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, «l’accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di
rilevante importo, è consentito, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata» (cfr. tra le molte Cass. V, n. 20060/2014).
Egualmente, in materia di Iva, si è statuito che «l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) , del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza RAGIONE_SOCIALE proprie dichiarazioni» (Cass. V, n. 26036/2015; Cass. V, n. 25217/2018; Cass. V n. 27552/2018).
Donde il motivo è fondato e merita accoglimento.
3.2. Fondata, altresì, è la seconda censura, dove si lamenta l’applicazione -da parte della sentenza in scrutiniodell’art. 7, comma quinto bis, del d.lgs. n. 546/1992, come introdotto dalla l. n. 130/2022. Ed infatti, fin da subito è stato precisato che in tema di onere probatorio gravante in giudizio sull’amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l’inversione dell’onere probatorio, l’art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 6 della l. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in
tema di prova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale (cfr. Cass. V, n. 31878/2022).
Peraltro, si è poi precisato che in tema di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa, le regole sul riparto dell’onere della prova non risultano mutate per effetto dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dall’art. 6 della l. n. 130 del 2022, che non comporta alcuna inversione della normale ripartizione del suddetto onere, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, ex artt. 2727 e ss. c.c., trattandosi, comunque, di norma destinata a valere solo per i giudizi instaurati successivamente all’entrata in vigore (e, cioè al 16 settembre 2022), operando, in difetto di norme transitorie, la regola generale dell’art. 11 RAGIONE_SOCIALE preleggi (cfr. Cass. T., n. 18764/2024).
Pertanto, vertendosi qui di un giudizio che è iniziato nel 2016 ed approdato in appello nel 2017, per sfociare nel 2023 con la sentenza qui impugnata, non doveva nemmeno farsi applicazione della citata novella, in disparte l’errata interpretazione, alla lu ce degli arresti di questa Suprema Corte di legittimità, già precedenti il momento di decisione della sentenza in scrutinio.
In definitiva il ricorso è fondato e dev’essere accolto, la sentenza cassata con rinvio al giudice di merito, perché si attenga ai sopra enunciati principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/12/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME