Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31995 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31995 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/11/2023
ACQUARO NOME;
Oggetto: presunzioni – onere probatorio,
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5855/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL);
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
-controricorrente – e contro
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 2512/04/22 depositata in data 10/08/2022, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 20/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-l’RAGIONE_SOCIALE sottoponeva ad accertamento la società RAGIONE_SOCIALE al fine di recuperare a tassazione ex art. 109 TUIR i costi dedotti per euro 27.550,00 considerando inesistenti alcuni rapporti commerciali ed emetteva l’ avviso di accertamento nr. NUMERO_DOCUMENTO mediante il quale si contestava un maggior reddito di impresa di euro 27.550,00, stante l’illegittima detrazione dei costi per servizi pubblicitari presente nella dichiarazione reddituale della Società per tale specificato ammontare, che veniva così recuperato a tassazione;
contestualmente anche il Socio NOME COGNOME riceveva la notifica dell’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO al fine di contestargli, quale RAGIONE_SOCIALE di maggioranza dell’RAGIONE_SOCIALE e per effetto dell’accertamento condotto contro la sua Società, un maggior reddito non dichiarato di euro 16.503,00;
tali atti erano impugnati di fronte alla CTP, la quale ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE ex art. 14 del d. Lgs. n. 546 del 1992; perfezionata detta integrazione, costui non si costituiva in giudizio;
-all’esito del giudizio di merito, la CTP annullava gli atti impugnati;
appellava l’Ufficio;
con la pronuncia gravata la CTR ha accolto l’impugnazione;
ricorrono a questa Corte NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a due motivi; resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso; rimane intimato NOME COGNOME;
Considerato che:
-il primo motivo si incentra sulla violazione dell’art. 39 comma I lett. d) del d.P.R nr. 600 del 73 e dell’art. 54 comma II del d.P.R.
633 del 1972, denunciandosi l’evidente carenza probatoria RAGIONE_SOCIALE difese dell’Ufficio, che mai nel corso del giudizio è stata in grado di rispettare il proprio onere probatorio, di fornire al giudizio le presunzioni gravi, precise e concordanti richieste dalle dette norme al fine di legittimare gli adottati accertamenti, di comprovare concretamente l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali analizzate e la consapevolezza della frode fiscale;
-il motivo è infondato;
-invero, la CTR ha accertato come ‘ la società appellata, a dimostrazione RAGIONE_SOCIALE spese effettivamente sostenute, ha prodotto le copie RAGIONE_SOCIALE fatture d’acquisto e dei volantini, foto e biglietti da visita contenenti la pubblicità della ditta; il materiale pubblicitario esibito non giustifica ì rilevanti importi sostenuti. Null’altro documento probatorio, che dimostri il pagamento RAGIONE_SOCIALE fatture, (libro giornale, estratti conto bancari, assegni/bonifici ecc.) è stato prodotto. La mancanza assoluta di tracciabilità dei pagamenti alimenta l’incertezza sull’effettiva dell’operazione’. Tale affermazione in fatto si rivela del tutto corretta in diritto, dal momento che (tra molte pronunce si veda per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 28628 del 18/10/2021) una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia. Nel presente caso, i contribuenti non hanno dato prova della effettività dei pagamenti, come ha accertato il giudice di secondo grado; a fronte degli elementi presuntivi dedotti dall’Ufficio, quali l’ammontare asseritamente versato a fronte dei modesti servizi
pubblicitari asseritamente prestati, era invero onere dei contribuenti dar prova, anche presuntiva, dell’effettività di dette prestazioni. Prova che, secondo il giudice del fatto, nel presente caso non è stata fornita;
-il secondo motivo denuncia la violazione dell’art . 112 c.p.c. e dell’art. 19 del D. Lgs. nr. 546 del 1992 per avere la CTR, decidendo sulla vertenza avente ad oggetto gli accertamenti emessi contro le parti ricorrenti per il solo anno 2011, altresì statuito in ordine all’attività accertativa riguardante diversi esercizi ed altra annualità fiscale. Così operando lo stesso Giudicante ha leso il fondamentale principio della autonomia fiscale dei singoli esercizi annuali, nonché la natura impugnatoria del processo tributario;
-anche detto motivo non trova accoglimento, in quanto inammissibile;
-invero, la CTR non ha statuito al di là del perimetro consentitole, in quanto il riferimento all’altra annualità viene in motivazione espresso unicamente ad abundantiam , in questi termini: ‘ vi è da aggiungere che per l’anno 2012, (del tutto simile all’accertamento 2011), questa Commissione Tributaria Regionale con la Sentenza n.2533/2020 ha rigettato gli appelli di parte ritenendoli infondati nel merito sostenendo che l’Ufficio aveva dato prova della fittizietà RAGIONE_SOCIALE operazioni oggetto RAGIONE_SOCIALE fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE e di conseguenza dell’indebita deduzione dei costi anche per l’assenza di prova del reale svolgimento RAGIONE_SOCIALE operazioni pubblicitarie commissionate alla RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti’. In concreto, quindi, il giudice dell’appello ha richiamato l’esito dell’altro giudizio avente per oggetto l’anno 2012 unicamente al fine di meglio illustrare le ragioni poste a base del decidere, senza però perdere di vista l’oggetto del processo in parola, né gli elementi probatori, le circostanze di fatto e le argomentazioni in
diritto poste da un lato a base degli atti impugnati, dall’altro alla base dei ricorsi dei contribuenti’ ;
-tali affermazioni sono volte unicamente a meglio illustrare la motivazione, arricchendola in via esemplificativa del confronto tra l’esito del giudizio trattato e l’esito di altro giudizio tra le medesime parti per fatti analoghi, e non costituiscono quindi ratio decidendi della pronuncia impugnata, con ciò sottraendosi alla censura proposta con il motivo in parola;
-come è noto, l’argomentazione svolta ad abundantiam non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18429 del 08/06/2022; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8755 del 10/04/2018; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 30354 del 18/12/2017);
-conseguentemente, il ricorso è rigettato;
-le spese sono regolate dalla soccombenza;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023.