Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12153 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12153 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 06/05/2024
Oggetto: tributi – IVA – dichiarazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15838/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato presso il proprio domicilio PEC
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, rappresentate e difese ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
–
contro
ricorrenti
–
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 9607/06/17, depositata in data 13 novembre 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, ha impugnato una cartella di pagamento per omesso o irregolare versamento IVA del periodo di imposta 2010 , emessa a termini dell’art. 54 -bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Il contribuente ha dedotto -per quanto qui ancora rileva – che aveva presentato nel 2015 una dichiarazione integrativa del periodo di imposta 2011, a seguito della quale risultava una minore imposta dovuta, essendovi stato un erroneo inserimento in contabilità di una fattura.
La CTP di Napoli ha accolto il ricorso , rilevando l’emendabilità delle dichiarazioni e la tempestività della dichiarazione integrativa.
La CTR della Campania, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello dell’Ufficio . Ha ritenuto il giudice di appello che non vi fosse prova della commissione di un errore nella dichiarazione.
Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a due motivi, cui resistono con controricorso l’ente impositore e l’agente della riscossione.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 8, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nella parte in cui non distingue più tra dichiarazione a favore e dichiarazione a sfavore per le
dichiarazioni fiscali integrative, per cui la dichiarazione integrativa del periodo di imposta 2011, in quanto presentata in data 2 agosto 2015, doveva ritenersi tempestiva.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma nn. 3 e 5 cod. proc. civ., omessa valutazione di « circostanze importanti per la decisione» , violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e omessa e insufficiente motivazione, nella parte in cui giudice di appello avrebbe ignorato il principio di non contestazione, già consolidatosi in primo grado , non avendo l’Ufficio contestato la regolare tenuta delle scritture contabili, né l’errore commesso dal contribuente.
Va accolta la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso articolata dal controricorrente (in disparte l’inammissibilità del secondo motivo sotto il profilo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. per omessa indicazione del fatto storico), ove si deduce che il ricorrente intende giungere a un diverso accertamento in fatto rispetto a quello operato dal giudice di appello attraverso la deduzione della falsa applicazione del principio di emendabilità delle dichiarazioni a termini dell’art. 2 d.P.R. n. 322/1998.
Vero è che, come già rilevato da questa Corte (Cass., Sez. V, 2 dicembre 2022, n. 35577), stante il rinvio dell ‘art. 8 d.P.R. n. 322/1998 all’art. 2, commi 8 e 8 -bis d.P.R. n. 322 cit., anche in materia IVA opera il principio per il quale la dichiarazione del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto sia di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è sempre emendabile e ritrattabile, ove dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante a oneri di contribuzione fiscale diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, trattandosi di mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti (Cass., Sez. V, 30 luglio 2018, n. 20119). Principio conforme alla emendabilità della
dichiarazione ove si tratti di errori di carattere meramente formale (Cass., Sez. U., 30 giugno 2016, n. 13378, ma già Cass, Sez. U., 25 ottobre 2002, n. 15063).
7 . Tuttavia, nel caso di specie il giudice di appello ha esaminato la dichiarazione integrativa prodotta dal contribuente e ha verificato, oltre che ritenuto, che la suddetta dichiarazione non fosse affetta da errori meramente formali. Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto che il contribuente « non ha però assolto all’onere probatorio di dimostrare la illegittimità della pretesa per un errore commessa nella dichiarazione », aggiungendo che « la dichiarazione integrativa tardivamente trasmessa voleva costituire un tentativo di neutralizzazione dei suoi effetti opponendo ad una pretesa tributaria già formata e portata a sua conoscenza una dichiarazione successiva d el tutto diversa e non documentata rispetto all’errore invocato ». Il ricorrente, attraverso la censura di violazione di legge, intende giungere a un diverso giudizio in fatto circa l’inesistenza di un errore materiale nella compilazione della dichiarazione integrativa presentata, accertamento precluso in sede di legittimità e, in ogni caso, non demandabile a una censura di violazione di legge; dichiarazione peraltro -relativa ai « redditi 2011 », ossia a un periodo di imposta successivo. Ciò consente, peraltro, di assorbire l’ulteriore questione di inammissibilità del primo motivo di ricorso per difetto di specificità.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 4.300,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a
carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 23 aprile 2024