Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19081 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19081 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2025
Oggetto: Tributi Controllo automatizzato
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 2108 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto
Da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv.to NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore: EMAIL
-ricorrente –
Contro
Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore;
-resistente – per la cassazione della sentenza n. 8700/05/2022 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata in data 17 ottobre 2022, non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 1480/05/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa che aveva accolto il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso la cartella di pagamento ai fini Iva, interessi e sanzioni, emessa ex art. 54bis del d.P.R. n. 633/72, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione per l’anno 2013 (M.U. 2014) , essendo in essa riportata una eccedenza di credito non risultante dalla dichiarazione, per il 2012, non essendo stato presentato il Modello Unico 2013.
L ‘Agenzia delle entrate resiste con ‘atto di costituzione’ .
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio per avere la CTR ritenuto legittima la cartella di pagamento in questione in quanto non risultava presentato il Modello Unico 2013, circostanza dalla quale aveva desunto la correttezza del recupero del credito Iva per l’anno 2012, risultato privo di riscontro ; ciò senza
considerare che il contribuente, sin dal primo grado di giudizio, aveva evidenziato che il credito Iva maturato nel 2012 risultava indicato nel Mod. Un. 2013 e che quest’ultimo era stato correttamente presentato, come si evinceva dallo stesso Modello, corredato dalla ricevuta di ricezione, allegato al ricorso di primo grado e alla memoria illustrativa (del 18 maggio 2017).
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio per avere la CTR affermato che il contribuente non aveva fornito alcuna prova della esistenza sostanziale del diritto di credito in questione; ciò senza considerare che quest’ultimo aveva prodotto in giudizio la documentazione (registri Iva, fatture, comunicazione annuale Iva annualità 2013) dalla quale emergeva il credito Iva.
Va premesso che nella sentenza impugnata, in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha affermato che: 1) era consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la conseguenziale emissione della cartella di pagamento ex art. 54 bis cit. a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione Iva per il 2013 (M.U. 2014), in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva nell’anno di maturazione del credito d’imposta poi riportato (è richiamata Cass. SU n. 17758 del 2016), nella specie, risultata non presentata dal contribuente per l’annualità precedente (2012) (prima ratio decidendi ); 2) in ogni caso, il contribuente non aveva ottemperato all’assolvimento dell’onere probatorio a suo carico (sul punto è richiamata sempre Cass. S.U. n. 17758 del 2016) in ordine all’esistenza sostanziale del credito disconosciuto dall’Ufficio (seconda ratio decidendi ).
Il secondo motivo -che aggredisce la seconda ratio decidendi – si profila inammissibile.
4.1. Il vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis ) concerne l’omesso esame di un fatto storico , principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 , comma 1, n. 6, c.p.c. e dell’ art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015). Né, ovviamente, e a maggior ragione, l’apprezzamento giuridico del giudice, dissonante rispetto alle aspettative e prospettazioni della parte, può assurgere a omesso esame di un fatto controverso e decisivo (Cass. sez. 2, n. 29923 del 2023); la deduzione del vizio di cui all ‘ art. 360 n. 5 cit. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass., 19 luglio 2021, n. 20553; Cass. sez. 5, n. 16661 del 2023). Nella specie, il ricorrente non ha assolto il suddetto onere, non avendo
dedotto l’omesso esame di un ‘fatto storico’, ma peraltro – quanto all’assunt a mancata valutazione da parte della CTR di documentazione prodotta in giudizio che si assumeva comprovare l’esistenza sostanziale del credito Iva – di profili attinenti alle risultanze probatorie, la rivalutazione delle quali è preclusa a questa Corte, avendo il giudice di appello – con un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità ritenuto che ‘ il contribuente, in alcun modo, aveva ottemperato all’assolvimento dell’onere della prova a suo carico in ordine all’esistenza sostanziale del diritto di credito disconosciuto dall’Ufficio ‘.
5.Il rigetto del secondo motivo comporta l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse del primo motivo che aggredisce la prima ratio decidendi in ordine alla asserita mancata presentazione da parte del contribuente della dichiarazione per il 2012 (Modello Unico 2013). Ciò in applicazione del principio secondo cui quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome “rationes decidendi” ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite “rationes”, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta” (Cass. n. 11275/22; n. 4809 del 2017; n. 12372 del 24/05/2006; in termini: Cass. 16.8.06 n.18170; Cass.29.9.05 n.19161 ed altre).
6.In conclusione, il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo l’Agenzia delle entrate rimasta resistente (con atto di costituzione) e non avendo svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 28 maggio 2025