Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21253 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21253 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9270/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE e rappresentate e difese dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, EMAIL -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SARDEGNA – SEZ.DIST. SASSARI n. 42/2022 depositata il 25/01/2022, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ha presentato nel 2009 trentasei distinte dichiarazioni d.o.c.f.a. relativamente ai trentasei aerogeneratori dell’impianto eolico Littigheddu, ubicato nel comune di Sedini, proponendo una rendita catastale di euro 4.422,00, rettificata nel 2010 dall’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate in euro 18.800,00.
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato, con un unico ricorso, gli avvisi di rettifica catastale relativi ai trentasei aerogeneratori in esame, deducendo l’eccessività della rendita, la carenza di prova e l’illegittimità del criterio adottato di valorizzazione dei beni.
Nel giudizio è intervenuto il Comune di Sedini, aderendo alle difese dell’RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è stato rigettato, con sentenza confermata in appello, in cui si legge che: «l’onere probatorio è stato rispettato mediante l’osservanza della applicazione della normativa vigente…la società non ha provato la fondatezza della propria domanda ed anche in secondo grado non ha aggiunto elementi innovativi a supporto della propria tesi che, quindi, è rimasta lacunosa ed insufficiente….L’ufficio ha correttamente applicato i principi generali del fotovoltaico e eolico e si è ampiamente e doverosamente dilungato, anche in sede di costituzione nel giudizio di appello, a illustrare le metodologie analizzate ed applicate al caso concreto,
metodologie che hanno portato alla rettifica…gli stessi criteri sono stati ripresi dai giudici di prime cure che hanno respinto le relative doglianze di parte e vengono condivisi anche da questo Collegio pure in considerazione del fatto che la società nulla ha dimostrato di diverso e non ha portato alcun elemento di prova a sostegno del proprio argomentare … le fatture allegate dall’appellante, peraltro, parziali, sono comunque produzione tardiva e vietata».
RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, a cui l’impianto è stato assegnato in sede di scissione societaria, hanno proposto ricorso per cassazione.
Si sono costituiti con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE ed il Comune, concludendo per il rigetto del ricorso.
Le ricorrenti hanno depositato successiva memoria.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 2 luglio 2024.
Considerato che:
Le ricorrenti, dopo avere evidenziato di non aver lamentato nel giudizio di gravame l’attribuzione della categoria catastale D agli aerogeneratori ed avere evidenziato una ultra-petizione sul punto (ultra-petizione, che non è stata, però, oggetto di specifica censura, posto che in ricorso si ammette la carenza d’interesse a farla valere, proprio in mancanza di contestazione in sede di gravame), hanno dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., dell’art. 115 cod.proc.civ., avendo i giudici di appello omesso di esaminare le fatture di acquisto degli aerogeneratori e la perizia tecnica depositata nel giudizio di appello (all. 7 all’atto di appello ed all. 1 alla nota di deposito documenti in data 8 novembre 2021) quest’ultima neppure menzionata nella decisione; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 2697 cod.civ., avendo i giudici di merito ritenuto assolto l’onere probatorio gravante sull’RAGIONE_SOCIALE in base ad una relazione tecnica
relativa a due impianti diversi, non comparabili a quelli in contestazione, ubicati in due Comuni diversi, senza valutare la documentazione prodotta dalla contribuente; 3) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, per aver ritenuto tardiva la produzione delle fatture, nonostante nel giudizio tributario sia consentita la produzione in appello di nuovi documenti.
Il ricorso, che, diversamente da quanto obiettato in controricorso dall’RAGIONE_SOCIALE , è ammissibile, in quanto calibrato su censure di diritto, è anche fondato.
2.1. L’ultimo motivo deve essere esaminato preliminarmente, in quanto attiene a questione di rito, che incide sul materiale probatorio utilizzabile e condiziona, quindi, la decisione assunta. La censura è fondata.
Secondo la versione dell’art. 58, comma 2, ratione temporis vigente, è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello. La nuova formulazione dell’art. 58, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. bb del d.lgs. n. 220 del 2023), ai sensi del quale «non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», non è applicabile al presente giudizio, introdotto (in primo grado, in appello ed in cassazione) anteriormente al 5 gennaio 2024.
La norma, nel testo applicabile, è interpretata nel senso che le parti hanno facoltà di produrre nuovi documenti, anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 cod. proc. civ., purché rispettino il termine previsto dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546/92, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità stabilite dall’art. 24, comma 1, termine da
considerarsi perentorio (cfr., fra varie, Cass., sez. un., n. 11676/2024, pag. 27).
Nel caso in esame non è contestato che la produzione dei documenti sia avvenuta tempestivamente (le fatture in allegato all’appello e la perizia tecnica con nota dell’8 novembre 2021, a fronte dell’udienza del 29 novembre 2021) , posto che l ‘RAGIONE_SOCIALE si limita a prospettare che mediante i documenti la contribuente abbia introdotto per la prima volta un insieme di elementi non evidenziati in precedenza, laddove il Comune fa leva sull’insufficienza delle fatture, perché concernenti soltanto il primo acconto.
Si tratta, tuttavia, di prospettazioni ininfluenti.
Quella dell’RAGIONE_SOCIALE è generica, soprattutto ove si consideri che i documenti ritenuti tardivamente prodotti dal giudice d’appello consistevano, come emerge dalla sentenza e dagli atti, in fatture di acquisto degli aerogeneratori del 2004 (secondo il Comune concernenti gli acconti) , volte a sostenere l’eccessività delle rendite, contestata col ricorso introduttivo. Quella del Comune è irrilevante, a fronte dell’omessa valutazione svolta sul punto in sentenza: non ha rilievo al riguardo la considerazione del giudice d’appello sul carattere parziale delle fatture, posto che la ragione del decidere si compendia nella statuizione di tardività, di modo che quella considerazione non esprime una valutazione compiuta, anche per la sua genericità e apoditticità.
Pertanto, i giudici di appello, che hanno negato l’ingresso in giudizio della produzione documentale dell’appellante (in particolare le fatture) e non l’hanno valutata, sono incorsi nel denunciato error in procedendo .
La decisione impugnata deve essere cassata ed i giudici del rinvio dovranno decidere tenendo conto dei documenti prodotti in appello. 2.2. L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento del primo, avente ad oggetto la violazione dell’art. 115 cod.proc.civ.,
visto che i giudici del rinvio dovranno decidere la causa tenendo conto dei documenti prodotti in appello dalla contribuente, nel perimetro della materia giustiziabile già definito.
2.3. Pure fondato è il secondo motivo, con cui si è denunciata la violazione dell’art. 2697 cod.civ., visto che la sentenza impugnata ha sostanzialmente ritenuto assolto l’onere della prova in capo all’RAGIONE_SOCIALE in considerazione della mancata prova contraria da parte del contribuente, su cui, al contrario, non grava, nel giudizio di accertamento catastale, tale onere probatorio.
Difatti nelle controversie riguardanti la verifica della attendibilità del provvedimento di classamento, emesso dall’Amministrazione in rettifica di quello proposto dal contribuente, a seguito di lavori di ristrutturazione di un immobile e a mezzo della procedura DOCFA di cui al d.m. Finanze 19 aprile 1994, n. 701, l’onere di provare nel contraddittorio con il contribuente gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa, nel quadro del parametro prescelto, spetta alla stessa Amministrazione, salva comunque la facoltà del contribuente di assumere su di sé l’onere di dimostrare l’infondatezza della pretesa di maggiore rendita catastale, avvalendosi dei criteri astratti utilizzabili per l’accertamento del classamento o del concreto raffronto con le unità immobiliari presenti nella stessa zona censuaria in cui è collocato l’immobile: ne consegue che il giudice del merito, dovendo verificare se la categoria e la classe attribuite all’immobile risultino adeguate secondo i dati presenti nella motivazione dell’atto, non può trarre tale prova positiva dall’insuccesso dell’onere probatorio assunto dal contribuente, in difetto dell’assolvimento dell’onere della prova posto a carico dell’Ufficio (Cass., Sez. 6-5, 20 giugno 2013, n. 15495; v. anche la recente Cass., Sez. 5, 12 giugno 2024, n. 16359). Tali principi valgono anche nell’ipotesi, come quella in esame, in cui si contesti la quantificazione della rendita.
A ciò va aggiunto che, nel caso di specie, i giudici di appello hanno erroneamente applicato la regola sulla ripartizione dell’onere probatorio anche in conseguenza dell’omessa valutazione delle prove offerte dal contribuente – più precisamente delle fatture, ritenute tardive, e della perizia di parte, la cui produzione neppure è stata menzionata nella sentenza. La Commissione tributaria ha, difatti, ritenuto assolto l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione limitandosi a richiamare le argomentazioni dei giudici di primo grado, che non hanno potuto esaminare il nuovo materiale probatorio, prodotto dalla contribuente soltanto in appello: non ha, quindi, verificato se la prospettazione e prova dell’Amministrazione risultassero idonee a superare i rilievi tecnici e le prove offerte dalla contribuente nel giudizio di appello.
In ordine alla perizia di parte, deve ricordarsi che le perizie estimative, prodotte, singolarmente o nel contesto di scritti difensivi, dal contribuente o da organi tecnici dell’amministrazione, hanno contenuto di allegazione difensiva a contenuto tecnico e che, pertanto, possono essere prodotte nel contesto di memoria difensiva nel rispetto del termine di dieci giorni prima dell’udienza pubblica di discussione della causa in appello, ex artt. 58, comma 2, e 32, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (tra le tante, Cass., Sez. 5, 27 dicembre 2018, n. 33503). Inoltre, nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente (Cass., Sez. 5, 23 febbraio 2022, n. 6038). Del resto, in tema di accertamento catastale, la correttezza della valutazione tecnica dell’Amministrazione deve essere verificata proprio alla luce delle contrapposte valutazioni tecniche espresse dal contribuente tramite il suo perito,
individuando la tesi più conforme al dettato legislativo e più convincente e spiegando le ragioni di tale opzione.
3. In conclusione, devono essere accolti il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Sardegna, in diversa composizione, a cui è demandata anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo, e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Sardegna, in diversa composizione, a cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 02/07/2024.