Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31396 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31396 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28179/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1959/2022, depositata il 29 aprile 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME e, a seguito di riconvocazione,
nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.
FATTI DI CAUSA
1. -A seguito di verifica della Guardia di Finanza – Tenenza di Fiuggi, eseguita nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di fabbricazione di articoli tessili tecnici, industriali e di commercio al dettaglio di confezioni per adulti (con unico socio la signora NOME COGNOME, e il coniuge NOME COGNOME rappresentante legale) venivano emessi due separati processi verbali. Il primo processo verbale derivava dagli esiti di una verifica fiscale di carattere generale in cui veniva riscontrata la mancata redazione del dettaglio del magazzino. Difatti, NOME COGNOME dichiarava di non aver mai redatto in modo analitico la composizione del magazzino in quanto ‘le merci del negozio sono state inventariate facendo un sommario controllo dei capi di abbigliamento giacenti alla fine dell’anno e quindi senza redigere un inventario analitico’. Per detta circostanza veniva contestata l’inattendibilità della contabilità derivata dalla quantificazione RAGIONE_SOCIALE consistenze di magazzino. Pertanto, per l’anno d’imposta 2011, venivano formalizzati diversi rilievi, tra cui quello inerente ritenute d’acconto non operate e non versate, a fronte di compensi corrisposti a lavoratori non regolarmente assunti. Con il secondo processo verbale venivano invece formalizzate le conclusioni derivate dalle indagini finanziarie, sulla base RAGIONE_SOCIALE quali venivano contestati ricavi non dichiarati, nonché omessa fatturazione e registrazione di ricavi, omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura. La società formulava istanza di adesione, alla quale seguivano diversi incontri preliminari. Al fine di addivenire alla formulazione di una proposta di adesione l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tenendo conto dei rilievi constatati nei processi verbali, e RAGIONE_SOCIALE argomentazioni di parte, notificava alla società invito di comparizione, con cui faceva formale richiesta di esibizione della documentazione inerente i conti correnti bancari in
base ai quali erano stati quantificati i maggiori ricavi contestati nel verbale di constatazione. Seguiva il contraddittorio, nel quale la parte si riservava di produrre i conti correnti richiesti, ma la procedura non aveva esito positivo. Quindi l’Ufficio, alla luce della duplice attività di verifica posta in essere, procedeva alla notifica dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con cui venivano accertate maggiori imposte a titolo di IRES, IRAP, IVA, oltre a ritenute su redditi di lavoro dipendente e alla irrogazione della sanzione pecuniaria.
La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone che, costituitosi in giudizio l’Ufficio, con sentenza n. 943/01/15, depositata in data 24 novembre 2015, accoglieva il ricorso.
Avverso tale pronuncia, l’Ufficio proponeva atto di appello.
La contribuente si costituiva in giudizio.
La Commissione tributaria regionale, con sentenza n.1100/18/17, depositata in data 8 marzo 2017, rigettava l’appello .
Avverso la suddetta decisione, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso in cassazione.
Si costituiva in giudizio la contribuente.
Con l’ordinanza n. 8797/19, depositata in data 29 marzo 2019, la Suprema Corte, accogliendo il secondo motivo del ricorso, rinviava il giudizio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
-La contribuente riassumeva il giudizio innanzi alla Commissione tributaria regionale.
Si costituiva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE.
Con la sentenza n. 1959/18/2022, depositata in data 29 aprile 2022, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio.
-L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La contribuente non ha svolto attività difensiva.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Va in primis affrontato il secondo motivo con cui si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d. lgs. 546/92, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c. La decisione sarebbe affetta dal grave vizio motivazionale, essendosi limitata la Commissione tributaria regionale a elencare la documentazione giustificativa prodotta dalla contribuente, omettendo ogni possibile concreta valutazione e/o comparazione degli elementi probatori in atti. Anziché effettuare un’analisi critica RAGIONE_SOCIALE prove offerte, e RAGIONE_SOCIALE argomentazioni formulate dall’Ufficio nell’appello, come richiesto dalla giurisprudenza consolidata in tema di indagini bancarie, e dalla medesima ordinanza di rinvio della Suprema Corte, ha fondato la decisione su affermazioni apodittiche, con la conseguenza che la deci sione appare affetta da nullità per motivazione ‘apparente’.
1.1. -Il motivo è infondato.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra
affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).
Nel caso di specie non si ravvisa alcuna motivazione apparente, né la violazione del minimo costituzionale, avendo la Commissione tributaria regionale ricostruito sia il quadro normativo alla luce della giurisprudenza di questa S.C., sia avendo affrontato la questione di merito.
2. -Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 384 , comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c. Secondo quanto prospettato, la Commissione tributaria regionale sarebbe incorsa nella violazione di legge, poiché solo apparentemente si è attenuta ai principi fissati dalla Suprema Corte, ma in realtà, non ha ‘analiticamente esaminato gli elementi di prova contraria offerti dalla contribuente in termini di tempi, ammontare e contesto complessivo’. Più in particolare, con riguardo ai movimenti inerenti prelievi e versamenti dalla cassa alla banca, per un ammontare di euro 76.140,00 a titolo di prelevamenti ed euro 43.431,52 a titolo di accreditamenti, la Commissione sembra prendere atto RAGIONE_SOCIALE contestazioni mosse dall’Ufficio, in ossequio ai principi in tema di onere probatorio fissati dal l’ art. 32 d.P.R. 600/1973, oltreché dall’art. 2697 c.c., tuttavia ritenendo che la semplice annotazione RAGIONE_SOCIALE operazioni finanziarie nel libro giornale sia idonea a provare che le movimentazioni bancarie non siano frutto di evasione. Si deduce che l’ Ufficio più volte aveva evidenziato la non idoneità RAGIONE_SOCIALE giustificazioni rese, e dei documenti fomiti in tal senso, essendo le semplici rilevazioni contabili non supportate dalla necessaria e sottesa documentazione originaria, indispensabile a conferire
certezza e fondatezza alle stesse rilevazioni. Nello specifico, in tutti gli atti processuali l’Amministrazione evidenziava come da una sistematica analisi si evincesse che (nonostante la mole della documentazione fornita) la gran parte RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate derivavano da cospicui versamenti in banca e da prelevamenti eseguiti in contanti. Si deduce che l’ Ufficio più volte aveva evidenziato la non idoneità RAGIONE_SOCIALE giustificazioni rese, e dei documenti fomiti in tal senso, essendo le semplici rilevazioni contabili non supportate dalla necessaria e sottesa documentazione originaria, indispensabile a conferire certezza e fondatezza alle stesse rilevazioni. La Commissione tributaria regionale avrebbe dato per giustificate sic et simpliciter tutte le operazioni sulla base della documentazione esibita, non provvedendo ad alcun discrimine. Vengono altresì contestati i movimenti inerenti alla restituzione di finanziamenti soci per un ammontare di euro 16.050,00 a titolo di addebito, non essendo la giustificazione resa dalla contribuente supportata da alcun tipo di documentazione, richiamando esclusivamente le registrazioni sul libro giornale, mentre, nonostante la frequenza dei movimenti e il loro rilevante importo, non sarebbe stato fornito alcun documento idoneo a dimostrarne la natura.
2.1. -Il motivo è fondato nei termini di cui in motivazione.
Nella ordinanza n. 8797 del 2019 di annullamento con rinvio, questa Corte, alla luce della presunzione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, e pacifica l’utilizzabilità della documentazione acquisita dall’Amministrazione in sede di accertamenti bancari esperiti nei confronti della contribuente, ha accertato che la Commissione tributaria regionale ha violato la legge, come interpretata dalla giurisprudenza consolidata della S.C., non avendo analiticamente esaminato gli elementi di prova contraria offerti dalla contribuente in termini di tempi, ammontare e contesto complessivo, e limitandosi
ad affermazioni apodittiche, generiche e non controllabili come « La contribuente ha prodotto idonea documentazione a giustificazione RAGIONE_SOCIALE riprese operate » e « Il Collegio rappresenta infine che la contribuente, avendo depositato schede -libri e verbali, ha adeguatamente motivato le difese espletate ».
In tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; pertanto, in virtù della disposta inversione dell’onere della prova, grava sul contribuente l’onere di superare la suddetta presunzione (relativa) dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev’essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all’equità (Cass. n. 15161/2020).
L’onere probatorio, a carico del contribuente, di dare specifica giustificazione RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie, oggetto di contestazione, al fine di dimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili e tale conseguenza, oltre al regime legale, si riconnette altresì a quel principio di vicinanza della prova che è connaturato al disposto dell’art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria (Cass. n. 26014/2024).
Inoltre, deve evidenziarsi che l’abrogazione, ad opera dell’art. 5 del d.P.R. n. 695 del 1996, dell’art. 75, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, che impediva la deduzione dei costi non regolarmente
registrati nelle scritture contabili, non ne determina l’automatica deducibilità, dovendo l’imprenditore dimostrare di averli effettivamente sostenuti; tale prova non può essere fornita esclusivamente mediante le annotazioni del libro giornale, in quanto le stesse, per un verso, non fanno fede della veridicità dei dati in esso esposti e, per un altro verso, non costituiscono prova a favore dell’imprenditore ai sensi dell’art. 2709 c.c. (Cass. n. 25321/2024).
Nel caso di specie, con riferimento ai movimenti inerenti ai finanziamenti soci e alle relative restituzioni per un ammontare di euro 16.050,00, la Commissione tributaria regionale ha evidenziato una pluralità di elementi che l’hanno indotta a ritenere soddisfatto l’onere probatorio in relazione alla relative operazioni (produzione di schede contabili, libro giornale e distinte RAGIONE_SOCIALE operazioni bancarie, da cui evincere la provenienza RAGIONE_SOCIALE stesse, con l’indicazione dei singoli conti, le emissioni degli assegni a favore della società e i prelevamenti di pari importo versati in pari data sul conto della società).
La Commissione tributaria regionale non si è peraltro attenuta ai principi richiamati riguardo ai conti bancari della società, ove con riferimento a importi significativi (movimenti inerenti ai prelievi e ai versamenti dalla cassa alla banca per un ammontare di euro 76.140,00 a titolo di prelevamenti ed euro 43.431,52 a titolo di accreditamenti) – si è fatto riferimento esclusivo al libro giornale, peraltro per i soli prelevamenti, fatto del tutto inidoneo ad assolvere l’onere della prova gravante sul contribuente.
Con riferimento ai movimenti sui conti correnti personali, per un ammontare di euro di euro 1.279,00 a titolo di prelevamenti ed euro 1.741,00 a titolo di accreditamenti, i giudici del gravame hanno ritenuto che la ricorrente avesse fornito giustificazione in merito all’esecuzione di lavori di ristrutturazione su un immobile di proprietà
dei coniugi e dell’utilizzo a tale fine RAGIONE_SOCIALE somme prelevate, per sostenere il pagamento dei relativi lavori, depositando, al riguardo, estratti della carta di credito e copia degli estratti di conto corrente dai quali è ricavabile la causale dei pagamenti.
Tuttavia, come evidenziato dall’RAGIONE_SOCIALE, nel provvedimento di autotutela parziale erano stati esclusi i prelevamenti per esigenze personali con importi fino ad euro 500,00, nonché quelli giustificati da documenti idonei a dimostrare la destinazione del prelevamento dell’estraneità dell’attività e i versamenti, come nel caso RAGIONE_SOCIALE buste paga congruenti per data e importo. Non risulta peraltro comprensibile se la valutazione in merito alla prova dell ‘ esecuzione di lavori di ristrutturazione di un immobile e dell’utilizzo di somme prelevate per sostenere il pagamento dei relativi lavori (per il quale sono stati depositati estratti della carta di credito e copia degli estratti conto corrente dai quali è ricavabile la causale dei pagamenti) riguardi tutti i residui prelevamenti, mentre nulla viene detto sugli accreditamenti.
In sede di rinvio dovrà pertanto essere riesaminata la documentazione prodotta alla luce della giurisprudenza di questa S.C. in tema di onere della prova.
-La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata, nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 settembre 2025 e, a seguito di riconvocazione, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME