Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11098 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 11098 Anno 2024
AVV_NOTAIO: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 38466/2019 proposto da:
COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– resistente – avverso l’ordinanza del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Tributaria Provinciale di Milano n. 7005/19 del 5.11.2019
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME. Udito il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Tributaria Provinciale di Milano, con ordinanza n. 7005/19 resa pubblica il 5.11.2019 ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME contro il decreto di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al RAGIONE_SOCIALE a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, emesso dalla RAGIONE_SOCIALE per la Assistenza Tecnica a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato presso il predetto Ufficio giudiziario.
Per giungere a tale conclusione, il AVV_NOTAIO ha escluso la carenza motivazionale del decreto perché da esso era ricavabile l’iter logico seguito, contenendo il provvedimento specifiche considerazioni su uno dei motivi del ricorso principale e giudicando inconsistenti le ragioni di merito del ricorso tributario. Ha rilevato inoltre che le ragioni del ricorso tributario potevano essere fatte valere nell’apposito giudizio.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME sulla base di tre motivi, il secondo dei quali articolato in plurime censure.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato un atto di costituzione al fine di partecipare all’udienza di discussione.
Con ordinanza interlocutoria n. 28554/2021 il Collegio RAGIONE_SOCIALEa Sezione 6-2 ha ritenuto insussistenti le condizioni per la decisione in camera di consiglio e ha rimesso la causa alla pubblica udienza RAGIONE_SOCIALEa sezione semplice (art. 380 bis ultimo comma cpc nel testo vigente ratione temporis ).
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso ed in udienza ha ribadito la richiesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 Il primo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 74 comma 2 del ‘ DPR 30.5.1992 ‘ (così testualmente, ndr ) n. 115 ‘ per non avere annullato il decreto di non ammissione al patrocinio senza alcuna conferente motivazione
in ordine a quali fossero le relative ragioni non manifestamente infondate dedotte nella richiesta del beneficio, come documentano i motivi RAGIONE_SOCIALEa richiesta retro trascritti l’impugnata ordinanza ‘.
1.2 Il secondo motivo denuncia ‘ Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 131 cod. proc. Civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 2° cp D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 legge 27.7.2002 n. 212, RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 comma 6 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione perché l’ordinanza impugnata è da annullare:
per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 131 cpc che nella fattispecie deve essere applicato in mancanza di specifiche norme stabilite in detto DLgs mancando l’esposizione di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALEa decisione culminante con una motivazione a pena di nullità ‘;
per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge 27.7.2002 n. 212 secondo il quale tutti gli atti devono essere motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche RAGIONE_SOCIALEa decisione ;
per violazione del sesto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione sulla motivazione obbligatoria’. Rileva in particolare che manca l’iter logico seguito dalla RAGIONE_SOCIALE .
2 I predetti motivi, che ben si prestano ad esame unitario (per la loro attinenza al vizio motivazionale) sono inammissibili.
Innanzitutto, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘onere di specificità di cui all’art. 366 n. 6 cpc. mancando la specifica indicazione degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda: infatti, manca una chiara indicazione, quanto meno in sintesi, del contenuto del reclamo, non essendo sufficiente il rinvio ‘ ai motivi di cui al precedente punto B ‘ del ricorso per cassazione. Nel punto B del ricorso, infatti, il ricorrente si limita a evidenziare, a parte il ritardo nella emissione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia (circostanza suscettibile, semmai, di eventuale rilievo in altra sede), stralci di argomentazioni fornite dalla RAGIONE_SOCIALE, definite ‘ una documentale inconsistente stravaganza ‘ e a segnalare la mancata verifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni di reddito del richiedente, mostrando in tal modo di non cogliere la ratio decisiva del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza e del successivo reclamo (che
l’ha condivisa), ratio fondata evidentemente su una verifica preliminare ed assorbente (inconsistenza RAGIONE_SOCIALEe ragioni di merito del ricorso tributario attraverso ‘ un sommario esame ‘).
Quanto al dedotto vizio motivazionale, va ribadito che -come chiarito dalle Sezioni Unite la riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” RAGIONE_SOCIALEa motivazione (cfr. cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
Ebbene, nel caso in esame un siffatto vizio non si riscontra, perché il AVV_NOTAIO ha motivato sostanzialmente per relationem senza limitarsi ad una acritica adesione al giudizio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ma confrontandosi anche ‘ con le ragioni prospettate dal ricorrente ‘ rilevando anche l’inopportunità di introdurre in sede di reclamo questioni che, invece, dovrebbero trovare ingresso nel processo tributario in relazione al quale era proposta l’istanza di ammissione al patrocinio.
3 Col terzo motivo il ricorrente denunzia, infine, violazione degli artt. 91 e 702 ter u.c cpc dolendosi RAGIONE_SOCIALEa disposta compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese perché, a suo dire, la mancata
costituzione RAGIONE_SOCIALEa parte resistente costituisce, contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza impugnata, motivo di condanna.
Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la costante giurisprudenza di legittimità (art. 360 bis cpc).
Come infatti costantemente affermato da questa Corte, in materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza ponendo le spese a carico RAGIONE_SOCIALEa parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo RAGIONE_SOCIALEe spese alla stregua del principio RAGIONE_SOCIALEa cosiddetta soccombenza virtuale (tra le varie, v Sez. 2 – , Ordinanza n. 18128 del 31/08/2020; v. anche Sez. 3, Sentenza n. 8522 del 2024 non massimata; Sez. 2, Ordinanza n. 30121 del 2023 non massimata).
Nel caso in esame, è fin troppo evidente che nessun vittorioso è stato condannato, ma anzi, pur dandosi atto RAGIONE_SOCIALEa palese soccombenza del reclamante, è stata disposta la compensazione (v. provvedimento impugnato) e questa ratio decisiva -giuridicamente corretta -è basata sulla mancata costituzione del RAGIONE_SOCIALE, che certamente non è, contrariamente a quanto si assume in ricorso, motivo di condanna, non rinvenendosi nel sistema nessuna disposizione che impone la condanna del contumace vittorioso alle spese.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile (quanto alla formula definitoria, cfr. Cass. SSUU n. 7155/2017).
Non avendo il RAGIONE_SOCIALE depositato controricorso, e non avendo neppure partecipato all’udienza, non si provvede sulle spese (Sez. 1 – , Ordinanza n. 28074 del 05/10/2023).
Sussistono ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 – i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo, se dovuto.
Roma, 16 aprile 2024.