Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34848 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34848 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
Intimazione di pagamento cartella esattoriale presupposta – sentenza di annullamento in primo grado – appellato contumace in appello -onere riproposizione -sussiste.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 151/2015 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-controricorrente –
COMUNE ROMA CAPITALE
nonché
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
– resistente -avverso SENTENZA COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 326/2013 depositata il 29/10/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME era destinataria della intimazione di pagamento n. 097 2008 9047829089, con cui l’agente per la riscossione Equitalia sud s.p.a. le richiedeva il versamento delle imposte contenute nella cartella esattoriale n. NUMERO_DOCUMENTO per tributi erariali e comunali.
La contribuente proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma (CTP), eccependo l’intervenuta prescrizione del credito vantato dall’Ufficio, la decadenza dall’azione di riscossione dei tributi ed infine la nullità dell’intimazione in quanto priva dell’indicazione del responsabile del procedimento.
La CTP accoglieva il ricorso sull’assorbente motivo della mancata prova della notificazione della cartella esattoriale, poiché la relata risultava illeggibile.
La Commissione tributaria regionale del Lazio (CTR), in contumacia della contribuente, accoglieva l’ appello dell’Agenzia delle Entrate, in considerazione delle prove offerte dall’amministrazione, consistenti nella relazione di notifica, e tenuto conto degli ulteriori
nonché
adempimenti svolti per accertarne l’irreperibilità assoluta e procedere secondo le formalità di cui all’art. 60, primo comma, lettera e) del d.P.R. n. 600 del 1973, ove si prevede che dell’avviso di notificazione sia fatta esposizione nell’albo pretorio comunale e che la notificazione si intenda avvenuta dopo che siano decorsi otto giorni da tale adempimento.
Contro tale sentenza propone ricorso per Cassazione la contribuente NOME COGNOME affidandosi a cinque mezzi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
L’Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente nel presente giudizio, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza pubblica della causa.
La causa è stata fissata per la camera di consiglio del 23 febbraio 2024, per la quale ha depositato memoria la contribuente, e poi per l ‘ adunanza del 16 ottobre 2024, per la quale hanno depositato memoria l’agente della riscossione e l’Agenzia delle Entrate.
Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., evidenziando che il ricorso originario era stato proposto anche nei confronti del Comune di Roma, mentre dall ‘ intestazione della sentenza emergeva che esso non era indicato quale parte del giudizio di appello, circostanza da cui deve inferirsi che esso non fosse stato chiamato in giudizio dall’appellante Agenzia delle Entrate, con conseguente nullità del giudizio per mancata partecipazione di un litisconsorte necessario.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deduce la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e del divieto di produrre nuovi documenti in appello, avendo la CTR riformato la sentenza di primo grado in base alla
documentazione depositata dall’ Agenzia delle Entrate, attestante la asserita ritualità della notifica, solo nel giudizio di appello.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deduce violazione dell’art. 2697 cod. civ. per mancato assolvimento dell’onere della prova del fatto costitutivo della pretesa esattoriale e mancato deposito della cartella esattoriale da parte dell’amministrazione finanziaria , documento necessario al fine di provare la rituale notificazione, non essendo sufficiente il deposito della sola relata.
Con il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deduce violazione degli artt. 140 cod. proc. civ. e 26, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973 nonché dell’art. 6, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 600 del 1973; in particolare, vertendosi in tema di notificazione della cartella ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., era necessario l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito presso la casa comunale, ai sensi della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale.
Con il quinto motivo di ricorso, rubricato nuovamente come n. 4, proposto ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione de ll’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulle eccezioni di prescrizione e decadenza proposte in primo grado.
Occorre premettere che Agenzia delle Entrate, pur non avendo depositato controricorso ma solo «atto di costituzione», ha, per l’adunanza del 16 ottobre 2024, depositato memoria, che è ammissibile.
Infatti, in tema di rito camerale di legittimità ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 (come quello in esame) e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto
a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all’art. 370 cod. proc. civ., ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l’art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l’Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione (Cass. 14/05/2019, n. 12803; Cass. 28/02/2020, n. 5508).
Il primo motivo, relativo alla violazione della integrità del contraddittorio nel giudizio di appello, è inammissibile e comunque infondato.
In primo luogo, non può non darsi atto della formula dubitativa con cui il motivo è proposto, che non chiarisce in realtà se il Comune di Roma sia stato o meno evocato in appello, limitandosi a rimettere alla Corte un accertamento sul punto.
Occorre appena osservare che, se è vero che in tema di vizi processuali la Corte è giudice anche del fatto (processuale), potendo prendere visione degli atti (Cass. 23/01/2006, n. 1221; Cass. 7/06/2023, n. 16028), ciò non esonera il ricorrente che deduca una violazione di disposizioni processuali d all’onere d i indicare compiutamente le proprie ragioni di doglianza.
In secondo luogo, sia l’Agenzia delle Entrate che la società concessionaria hanno dedotto, e pure documentato, che l’evocazione del Comune è effettivamente avvenuta anche in appello.
Il secondo motivo, relativo alla violazione del divieto di proposizione di nuovi documenti in appello, è infondato.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 in
forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima -, nel grado di appello del giudizio tributario non opera la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti in sede di gravame, persino se preesistenti al giudizio di prime cure, senza richiedere che la mancata produzione nel grado pregresso sia stata determinata da causa ad esse non imputabile (cfr. Cass. 8/05/2024, n. 12498; Cass. 28/06/2022, n. 20613; Cass. 21/10/2021, n. 29470; Cass. 24/06/2021 n. 18103).
Tale orientamento ovviamente fa riferimento al testo dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 nella formulazione antecedente alla sua recente novellazione, operata dall’art. 1, comma 1, lett. aa) d.lgs. n. 220/2023.
Pertanto, la CTR ha correttamente preso in considerazione i documenti depositati in appello dall’ufficio.
Il terzo motivo, con cui si lamenta la necessità, ai fini della prova della notificazione della cartella, del deposito della stessa unitamente alla relata di notifica, è infondato.
Un consolidato orientamento di questa Corte afferma, infatti, che in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, non è necessaria la produzione in giudizio dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relazione di notifica (Cass. 12/04/2022, n. 11826; Cass. 21/07/2021, n. 20769; Cass. 14/06/2019, n. 16121; Cass. 28/12/2018, n. 33563; Cass. 11/11/2016, n. 23039). Tale obbligo, in particolare, non discende dal richiamato art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, che peraltro prevede, a fini amministrativi, la
conservazione di copia della cartella in alternativa alla matrice (la quale – come chiarito da Cass. 13/05/2024, n. 10326 – è l’unico documento che resta nella disponibilità del concessionario per la riscossione nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento).
Il quarto motivo, con cui la ricorrente lamenta il mancato invio della raccomandata informativa, è inammissibile.
La chiara decisione della CTR sul punto evidenzia che la notificazione è stata effettuata in presenza di irreperibilità assoluta (essendo la contribuente risultata irreperibile sia nel recapito di INDIRIZZO che in quello di INDIRIZZO, indirizzo dal quale risultava sloggiata) e che di conseguenza l’atto sia stato depositato presso la casa comunale con affissione all’albo dell’avviso di deposito.
Il motivo, quindi, senza censurare tale interpretazione della relata di notificazione, invero neanche riprodotta o trascritta all’interno del ricorso, assume erratamente la necessità di un adempimento, l’invio della raccomandata informativa, che è invece necessario per la sola notificazione in caso di irreperibilità relativa.
Il quinto motivo , con cui la ricorrente deduce l’omessa pronuncia in merito alle ulteriori doglianze proposte in primo grado (decadenza e prescrizione), è infondato, alla luce della circostanza che la contribuente è rimasta contumace in appello, come evidenziato dalla CTR con statuizione non fatta oggetto di alcuna censura.
Com’è noto, in tema di processo tributario, la parte appellata vittoriosa in primo grado non ha un onere di specifica contestazione dei motivi d’appello, ai sensi degli artt. 57 e 58 del d. lgs. n. 546 del 1992, essendo l’oggetto del giudizio già fissato in primo grado, ma ha comunque l’onere di riproporre le questioni e le eccezioni non accolte
in primo grado, intendendosi altrimenti rinunciate, ex art. 56 del citato decreto, disposizione che ricalca l’art. 346 cod. proc. civ. (Cass. 30/11/2023, n. 33347; Cass. 9/10/2020, n. 21808), intendendosi per non accolte quelle non esaminate, perché per esempio ritenute assorbite dall’accoglimento di una questione pregiudiziale o preliminare (come avvenuto nel caso di specie, ove la CTP aveva annullato l’intimazione sul presupposto della mancata prova della notifica della cartella).
Tali principi valgono anche per il caso di appellato rimasto contumace in quanto la mancata costituzione dell’appellato nel giudizio di appello comporta una presunzione di rinuncia alle domande ed eccezioni avanzate in primo grado e non riproposte in fase di gravame. Tale principio si basa sulla parità delle parti nel processo e sull’effetto devolutivo dell’appello, che precludono la possibilità di attribuire all’appellato contumace una posizione di maggiore favore rispetto all’appellante (Cass. 26/02/2024, n. 5104; Cass. 6/02/2014, n. 2730; Cass. 19/12/2013, n. 28454; Cass. 12/11/2007, n. 23489; Cass. 13/09/2006, n. 19555).
In assenza di costituzione in appello della contribuente, totalmente vittoriosa in primo grado, la CTR non doveva quindi decidere su questioni ed eccezioni non riproposte.
8. Il ricorso va quindi respinto.
Alla soccombenza segue condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente NOME COGNOME al pagamento delle spese di lite in favore di Equitalia sud s.p.a., spese che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15 per cento, IVA e CPA, nonché in favore di
Agenzia delle Entrate, spese che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 16 ottobre 2024.