Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 100 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 100 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30613/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL PIEMONTE n. 204/2020 depositata il 11/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso dinanzi alla CTP di Torino, la RAGIONE_SOCIALE esercente l’attività di commercio all’ingrosso di computer e software, impugnava nove cartelle di pagamento, lamentando l’erronea intestazione delle cartelle, la loro invalida notificazione, l’illeggibilità che le contrassegnava, la pendenza di altro giudizio che le investiva, la decadenza e prescrizione dell’azione di riscossione, il difetto di motivazione delle iscrizioni a ruolo. Il giudice di primo grado, in accoglimento del ricorso, annullava le cartelle di pagamento, valorizzando in senso dirimente il vizio di notificazione delle cartelle e dichiarando assorbiti tutti gli altri rilievi. Nel successivo giudizio d’appello, intrapreso da ADER, si costituiva soltanto l’Agenzia delle Entrate, mentre la RAGIONE_SOCIALE rimaneva contumace. Il ricorso per cassazione di RAGIONE_SOCIALE è ora affidato a tre motivi. L’ADER e l’Agenzia delle Entrate resistono con un unico controricorso, avanzando, inoltre, ricorso incidentale incentrato su un motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale la contribuente assume la violazione e falsa applicazione, ai sensi degli artt. 360, n. 3, c.p.c. e 62 D.Lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 10, 11, 12, 25 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973, dal momento che le cartelle di pagamento notificate alla ricorrente si palesano ‘ riproduttive di un ruolo emesso a carico di altro soggetto e tale estensione è stata opera esclusiva dell’Agente della riscossione e non dell’Ente impositore, unico competente ‘.
Con il secondo motivo del ricorso principale la contribuente assume la violazione, ai sensi degli artt. 360, n. 3, c.p.c. e 62 D.Lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 15, 36, 61, 1 e 49 D.Lgs. n. 546 del 1992, 113, 114 c.p.c., 118, disp.att. c.p.c., per avere il giudice d’appello, incongruamente compensato le spese del giudizio, a fronte
dell’accoglimento della domanda principale avanzata dalla contribuente.
Con il terzo motivo del ricorso principale -invero pressoché riproduttivo del secondo -la contribuente nuovamente censura la violazione, ai sensi degli artt. 360, n. 3, c.p.c. e 62 D.Lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 15, 36, 61, 1 e 49 D.Lgs. n. 546 del 1992, 113, 114 c.p.c., 118, disp.att. c.p.c., per avere il giudice d’appello, incongruamente compensato le spese del giudizio, decidendo secondo equità, anziché secondo diritto.
Con l’ unico motivo di ricorso incidentale si lamenta la nullità della sentenza in parte qua per ultrapetizione, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., denunciando la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 56 D.Lgs, essendosi il giudice d’appello pronunciata su questioni il cui esame era oramai precluso.
Va prioritariamente esaminato, per la sua connotazione pregiudiziale, il motivo unico di ricorso incidentale; esso è fondato e va accolto.
Invero, la CTR ha, sua sponte, esaminato i motivi dell’originario ricorso di RAGIONE_SOCIALE ancorché quest’ultima, essendo rimasta contumace in appello, non li avesse riproposti.
In particolare, a fronte di un accoglimento in primo grado del ricorso della contribuente, con circoscritto riguardo alla questione preliminare relativa all’invalidità ritenuta delle notifiche delle cartelle di pagamento impugnate, la CTR, riesumando il complesso degli altri rilievi non vagliati in prime cure, ha proceduto al loro esame.
Tuttavia, l’art. 56 D.Lgs. n. 546 del 1992, con disposto omologo rispetto all’art. 346 c.p.c., postula che questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, devonsi intendere rinunciate, qualora non specificamente riproposte in appello.
Questa Corte ha affermato, infatti, che ‘ Nel processo tributario, l’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere che le questioni e
le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all’appellato e non all’appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l’onere dell’espressa riproposizione riguarda, nonostante l’impiego della generica espressione “non accolte”, non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perché ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via -riproposizione/rinuncia – rappresentata dagli artt. 56 del detto d.lgs. e 346 c.p.c., rispetto all’unica alternativa possibile dell’impugnazione – principale o incidentale – o dell’acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno’ (Cass. n. 14534 del 2018; Cass. n. 7702 del 2013).
Il principio nomofilattico riportato implica che, se, per un verso, la parte che soccombe rispetto ad una determinata domanda od eccezione ha l’onere di impugnare la relativa statuizione; per altro verso, la parte che non possa dirsi soccombente sulla singola questione, non essendosi il giudice di primo grado pronunciato in proposito, è a sua volta gravata dall’onere dell’espressa riproposizione della domanda od eccezione non accolta in quanto non esaminata, di cui agli artt. 346 c.p.c. e 56, d.lgs. 546/1992 (Cass. n. 16477 del 2016; Cass. n. 23228 del 2015).
Nel caso che occupa, il giudice di primo grado ha ritenuto assorbite tutte le questioni sollevate dalla contribuente diverse da quella concernente la notificazione delle cartelle, sul cui accoglimento si è incardinata in via esclusiva la decisione.
La contribuente vittoriosa in prime cure ed appellata avrebbe, perciò, dovuto costituirsi in appello, per ivi riproporre le distinte questioni non esaminate in primo grado e non accolte dalla CTP.
Ciò non è accaduto, in quanto la contribuente è rimasta contumace in grado di appello, il che comporta che la mancata riproposizione è equivalsa ad una rinuncia alle censure e alle questioni ad esse sottese da parte dell’appellata contumace (Cass. 20062 del 2014; Cass. 25313 del 2010).
Ne deriva che la CTR avrebbe dovuto astenersi dal vagliare questioni diverse da quella della notificazione delle cartelle di pagamento impugnate, valorizzando la mancata espressa riproposizione di esse.
Pertanto, la ricorrente in via principale non era legittimata a recuperare nella presente sede di legittimità questioni altre rispetto a quella relativa all’invalidità delle notificazioni delle cartelle di pagamento impugnate, non essendo più riproponibili le ulteriori questioni abdicate ‘per contumacia’ dalla contribuente stessa in grado di appello.
La questione della validità della notificazione delle cartelle di pagamento impugnate è stata, tra l’altro, trascurata nel ricorso avanzato in via principale, che imperniandosi su questioni fatte oggetto d’implicita rinuncia già in appello, si mostra inammissibile.
In ultima analisi, va accolto il ricorso incidentale e va dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ne deriva che, non occorrendo ulteriori accertamenti di merito, va rigettato anche l’originario ricorso della contribuente. Le spese sono regolate dalla soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso avanzato in via incidentale, dichiara inammissibile il ricorso avanzato in via principale e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso avanzato da RAGIONE_SOCIALE condanna quest’ultima al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 18.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente in via principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 06/11/2024.