Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1734 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1734 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
-la contestazione circa l’accertamento induttivo eseguito dal RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 73, comma 3, d.lgs. n. 507/1993 non Relatore: COGNOME Data pubblicazione: 26/01/2026
poteva considerarsi conseguente alla documentazione prodotta dal RAGIONE_SOCIALE agli effetti di quanto previsto dell’art. 24 d.lgs. n. 546/1992 nella parte in cui consente in tali ipotesi la presentazione di motivi aggiunti (nella specie negata dal primo Giudice), in quanto il rifiuto di accesso nella struttura della ricorrente era dell’anno 2014, quindi già conosciuto dalla stessa, per giunta per fatto proprio, aggiungendo sul punto che la censura non aveva comunque alcuna utilità, non essendo state avanzate contestazioni sulla metratura e destinazione catastale dei beni;
-il tributo sui rifiuti, nella successione della normativa susseguitasi in tema di TARSU-TIA-TARES, aveva comportato la sopravvivenza della disciplina TARSU in assenza di una normativa statale di attuazione della TIA o di introduzione da parte dei comuni di un modello di TIA;
-quanto all’appello incidentale proposto dal RAGIONE_SOCIALE, l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione per l’anno di imposta 2009 era riferito anche agli avvisi nn. 4786/2015 e 4787/2015 e tale statuizione doveva essere confermata, giacchè sul punto il gravame dell’ente proponeva un ibrido tra la disciplina della decadenza di cui all’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 e la prescrizione invocata;
-sempre con riguardo all’appello incidentale, i depositi ed i magazzini delle attività produttive doveva considerarsi tassabili, non avendo la contribuente assolto al proprio onere di provare la destinazione oggettivamente produttiva di detti locali.
Con ricorso notificato in data 20 novembre 2018 l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando nove motivi di impugnazione.
Il RAGIONE_SOCIALE di Carate Brianza resisteva con controricorso notificato in data 30 dicembre 2018, ivi articolando un unico motivo di ricorso incidentale.
La Sostituta Procuratrice Generale, NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte in data 9 settembre 2025, chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Sia il ricorso principale che quello incidentale vanno respinti per le ragioni che seguono.
Si anticipa che, per ragioni di connessione, verranno esaminati congiuntamente i primi tre motivi del ricorso principale, nonché il quarto ed il sesto.
Ciò, non senza aver prima archiviato la preliminare obiezione avanzata dalla difesa del RAGIONE_SOCIALE in ordine al complessivo difetto di autosufficienza del ricorso ed alla carenza dei requisiti di formacontenuto dello stesso, avendo il gravame -come risulterà dall’esame dei motivi – individuato i capi della sentenza oggetto di impugnazione in modo comprensibile, ponendo (anche) questioni di diritto sulle quali il richiamo al principio di autosufficienza non risulta appropriato.
– Sui primi tre motivi di ricorso –
2.1. Con il primo motivo la ricorrente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione
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e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, 20 e 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, nonchè degli artt. 330, primo comma, 170, primo comma, c.p.c., segnalando di aver provveduto a presentare appello avverso la sentenza di primo grado nelle forme previste dall’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, notificandolo al RAGIONE_SOCIALE di Carate Brianza presso l’unico procuratore costituito e nel domicilio eletto (in Carate Brianza, alla INDIRIZZO) nel corso del giudizio di primo grado, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 330, primo comma e 170, primo comma, c.p.c., dal funzionario del RAGIONE_SOCIALE che assisteva l’ente, per cui errata doveva intendersi la valutazione del Giudice regionale nella parte in cui aveva ritenuto che l’unica notifica rilevante, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre appello incidentale, non fosse quella eseguita a mezzo plico raccomandato ma quella, successiva, tramite posta elettronica certificata, presso il difensore del RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Con la seconda doglianza l’istante ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 23, comma 2, e 17 d.lgs. n. 546/1992, evidenziando che il nuovo difensore del RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, non aveva mai depositato alcun formale atto di costituzione in giudizio come nuovo difensore, per cui nessuna rilevanza poteva assumere la notifica dell’appello proposto dalla contribuente presso l’indirizzo di tale difensore, eseguita, in realtà, solo a titolo di mera cortesia.
2.3. Con la terza censura la ricorrente ha eccepito, secondo il parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 54, comma 2, n. 546/1992 e 333 c.p.c., contestando la valutazione del Giudice regionale nella parte in cui aveva considerato tempestivo (e non
tardivo) l’appello incidentale proposto dal RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto che la notifica dell’appello principale era avvenuta il 16 giugno 2017 e le controdeduzioni, con appello incidentale, erano state depositate il 26 settembre 2017.
2.4. Le suindicate censure non possono essere accolte.
Dall’esame degli atti, consentito nella presente sede stante la natura processuale della questione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13394/2022 e Cass., Sez. Un., n. 20181/2019), emerge che l’AVV_NOTAIO, aveva depositato, nel corso del giudizio di primo grado e segnatamente all’udienza del 29 giugno 2016, procura alla lite rilasciata dal Sindaco con elezione di domicilio presso l’indirizzo del difensore sito in Saronno, alla INDIRIZZO (v. doc. 9 fascicolo di secondo grado).
Come chiarito da questa Corte, la nomina di un nuovo difensore nel corso del procedimento civile può essere effettuata anche su atto diverso da quelli indicati nell’art. 83, terzo comma, c.p.c., purchè evidenzi inequivocabilmente la volontà della parte di conferire la procura e sia affidata ad atto determinante l’ingresso della parte in giudizio, ossia in un atto lato sensu processuale, che ne rivela cioè l’inerenza allo specifico processo per il quale la procura è rilasciata (cfr. Cass. n. 13912/2012 e Cass. n. 29205/2017).
Tale principio vale anche nel processo tributario, in relazione al quale è stato precisato che le modalità di conferimento dell’incarico ai difensori sono disciplinate, nel giudizio di primo grado, dall’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, il quale consente che il conferimento abbia luogo, oltre che con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero in calce od a margine di un atto del
processo, anche oralmente con dichiarazione verbalizzata in udienza (cfr., Cass. n. 25469/2014; nel medesimo senso Cass. n. 807/2016 e Cass. n. 18202/2017).
Alla stregua di tali principi, non conta dunque, ai fini dell’elezione di domicilio della parte e della notifica dell’appello e quindi anche della tempestività di quello incidentale, che la costituzione del relativo difensore non sia avvenuta con formale atto di controdeduzioni, giacchè la notifica dell’appello doveva (e non per mera cortesia) essere comunque eseguita, per quanto ora occupa, presso il nuovo domicilio eletto dal difensore, ai sensi dell’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, come pure avvenuto e dal cui momento occorre verificare la tempestività del gravame incidentale, come correttamente valutato dalla Commissione regionale.
3. – Sulla quarta e sesta ragione di impugnazione –
3.1. Con la quarta doglianza l’istante ha eccepito, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., invocando il principio di non contestazione circa i dati delle superfici e le destinazioni dei beni come riportati nella relazione tecnica di parte.
La ricorrente ha così contestato la valutazione del Giudice d’appello nella parte in cui aveva considerato non utile la relazione di consulenza tecnica di parte, in quanto -a dire della società -essa mal si concilia con la puntuale disamina della storia urbanistico edilizia degli immobili contenuta nella relazione, sottolineando che i ‘titoli edilizi risalenti nel tempo’ ai quali cui il Giudice non avevano attribuito alcun valore probatorio rappresentavano, invece, la prova ‘principe’ delle destinazioni
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urbanistiche degli immobili e che la Commissione non aveva valutato il contenuto degli altri venticinque documenti prodotti, che non erano stati contestati dal RAGIONE_SOCIALE.
3.2. Con il sesto motivo la ricorrente ha denunciato, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116, primo comma, c.p.c., per non avere la Commissione applicato il principio di non contestazione e non aver valutato i documenti prodotti dalla ricorrente da cui emergeva lo stato di degrado del magazzino tale da renderlo inutilizzabile, il verbale della ASL e l’estratto del manuale HACCP, nonché le fotografie scattate nel giudizio di secondo grado per dimostrare la perdurante inutilizzabilità del bene perché non ristrutturato.
3.3. Si tratta di motivi infondati.
Si ripetono riflessioni e principi già svolti da questa Corte, anche in tempi recenti, osservando quanto segue.
Nel processo tributario, caratterizzato dall’impugnazione di un atto affermativo della pretesa fiscale, il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato (preteso) mediante l’atto impositivo, atto preesistente al processo nei quali i fatti costitutivi sono già stati allegati in modo difforme da quanto dal contribuente ritenuto in sede giudiziale (così, tra le tante, Cass. n. 18673/2025; Cass. n. 28665/2025; Cass. n. 22616/2024; Cass. n. 16984/2023).
Il principio di non contestazione, applicabile anche al processo tributario, trova qui, comunque, un limite strutturale insito nel fatto che l’avviso di accertamento (o di rettifica) non è l’atto
introduttivo del processo, quanto piuttosto l’oggetto (immediato), per lo meno nei casi in cui venga in questione la pretesa fiscale in esso riportata, sicché la cognizione del giudice è limitata dai profili che siano stati contestati col ricorso, e anche laddove, in base all’art. 23 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, l’attenzione sia rivolta alle difese dell’amministrazione pubblica resistente, e si intenda sottolineare che la parte resistente deve all’atto della costituzione in giudizio esporre «le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente», indicando «le prove di cui intende valersi» e proponendo «altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio», non per questo può trascurarsi che l’amministrazione fonda la pretesa su un atto preesistente al processo, nel quale i fatti costitutivi sono stati già allegati in modo ovviamente difforme da quanto ritenuto dal contribuente; ne consegue che l’onere di completezza della linea di difesa, che in concreto si desume dal suddetto art. 23, per quanto interpretato in coerenza col principio di non contestazione oggi desumibile dall’art. 115 c.p.c., non può essere considerato come base per affermare esistente, in capo all’amministrazione, un onere aggiuntivo di allegazione rispetto a quanto già dedotto nell’atto impositivo (tra le tante, v. Cass. n. 17698/2021; Cass. n. 36028/2022; Cass. n. 37844/2022; Cass. n. 5429/2023).
In tal senso, la difesa dell’atto impositivo avverso le critiche proposte dal contribuente, che domanda di rigettare, già integra la contestazione dell’avversa prospettazione di parte (cfr. Cass. n. 28665/2025 cit. e Cass. n. 23599/2024).
Va poi osservato, sempre sul piano dei principi, che la Corte ha, pure di recente, ribadito ed ulteriormente precisato che in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione
dell’art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio o qualora da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, ipotesi queste da tenere distinte dall’errore nella valutazione dei mezzi di prova – non censurabile in sede di legittimità – che attiene, invece, alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto (cfr., ex plurimis , Cass. n. 22866/2025; Cass. n. 12971/2022; Cass. n. 32656/2022 e le varie pronunce ivi richiamate, tra cui Cass., Sez. U., n. 20867/2020).
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., va, inoltre, ricordato che secondo la lezione delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U. n. 20867/2020 cit.) la relativa doglianza è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova non abbia operato – in assenza di una diversa indicazione normativa -secondo il suo “prudente apprezzamento”, attribuendo al risultato di prova il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, quelle aventi valore di prova legale), oppure quando il giudice abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, laddove la prova sia, invece, soggetta ad una specifica regola di valutazione. Diversamente, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità
sui vizi di motivazione (cfr. sul punto altresì, tra le tante, Cass. n. 34472/2022 e Cass. n. 22866/2025 cit.).
Alla luce di tali principi, deve allora osservarsi che la Commissione regionale ha ritenuto che la relazione di parte fosse del tutto inappagante già nella ricostruzione dei beni, citando indicazioni catastali non menzionate negli avvisi di accertamento, priva di planimetrie corredate da intelligibili dati catastali e con indicazioni di destinazioni urbanistiche non concretamente confrontabili con l’oggetto degli avvisi di accertamento, riferendosi a generici lotti, a titoli edilizi risalenti nel tempo, recanti dati catastali diversi da quelli attuali senza fornire alcun criterio per individuare catastalmente la struttura dei beni in questione e, dunque, fornendo una rappresentazione inattendibile, quanto sostanzialmente inutile.
Si è trattato, all’evidenza, di un accertamento fattuale che non è sindacabile nella sede che occupa e che i motivi in esame mirano, invece, a riproporre alla Corte in termini, sotto tale aspetto, inammissibili.
4 – Sul quinto motivo –
4.1. Con detta censura la contribuente ha dedotto, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3. c.p.c. la violazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui il Giudice regionale ha respinto la tesi della contribuente circa la non tassabilità del bene perchè inutilizzabile, con riferimento all’unità censita al folio 17, particella 208 e sub. 701, ritenuta (dal giudice) oggetto di tassazione con l’avviso n. 4790/2015 e per il solo anno 2012, erroneamente considerando all’uopo il documento NUMERO_DOCUMENTO
richiamato dalla contribuente nella nota 1, che tuttavia rappresentava un bene immobile perfettamente agibile.
L’istante ha sostenuto la sussistenza di un’omessa pronuncia sul punto in ragione del fatto che il bene identificato al foglio 17, particella 208, sub. 701 era stato oggetto dell’avviso di accertamento n. 4786/2015 e non dell’avviso n. 4790/NUMERO_DOCUMENTO, come dichiarato dalla Commissione e che tale locale era stato considerato come tassabile ai fini Tarsu dall’anno 2009 sino all’anno 2012 e non solo, quindi, nell’anno 2012, assumendo quindi, che l’erronea individuazione dell’avviso di accertamento che aveva ad oggetto l’immobile di cui sopra e l’erronea individuazione del periodo di imposta accertato aveva, di fatto, condotto il Giudice a statuire su di una domanda diversa rispetto a quella formulata in quanto fondata su un fatto costitutivo differente.
Quanto al riferimento al documento NUMERO_DOCUMENTO del fascicolo di primo grado di parte ricorrente, l’istante assume che si era trattato di un mero refuso, come «facilmente evincibile dal fatto che la ricorrente con le pagine dalla n. 9 alla n. 13 dell’atto di appello si è lungamente profusa nell’argomentare che il magazzino in questione non è mai stato utilizzato e che versa, da sempre, in uno stato di degrado tale da non consentire l’esercizio di alcun tipo di attività industriale» (v. pagina n. 18 del ricorso).
4.2. Anche tale censura non ha fondamento.
Riqualificando il motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. sotto il profilo dell’omessa pronuncia, la pacifica circostanza che l’immobile in oggetto sia stato esattamente individuato nei suoi dati catastali esclude il dedotto vizio, mentre il
fatto che sia stato riferito ad altro avviso impugnato e considerato per altro anno d’imposta non incide sulla sussistenza ed effettività di una espressa pronuncia che ha riguardato quel bene correttamente identificato sul versante catastale.
Resta, pertanto, del tutto ininfluente l’erronea indicazione dell’avviso e del più vasto periodo d’imposta interessato (2009/2012 e non solo 2012), siccome riconducibile ad un mero lapsus calami , giustificato dalla pluralità degli avvisi impugnati, come del resto risulta dal rilievo che l’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO (a cui si contesta l’erronea riconduzione da parte della Commissione regionale del citato bene per il solo anno 2012), è stato nel prosieguo della pronuncia riferito ad altra unità immobiliare per la quale il RAGIONE_SOCIALE aveva riconosciuto la non tassabilità per il periodo di ristrutturazione.
Quanto all’erroneo riferimento al NUMERO_DOCUMENTO, esso a tacer d’altro è pure irrilevante, ove si consideri che la valutazione fattuale della Commissione regionale si sviluppata in termini più ampi, considerando le «ulteriori fotografie prive di data da cui non è dato evincere né l’epoca né la specifica struttura a cui si riferiscono» (v. pagina n. 5 della pronuncia in esame).
5. -Sulla settima doglianza –
5.1. Con la settima doglianza la ricorrente s’è doluta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 546/1992, contestando alla Commissione di non aver provveduto a disporre una consulenza tecnica di ufficio o ispezionare i luoghi di causa per verificare titoli edilizi complessi, misurare le superfici e
verificare la destinazione urbanistica e quella effettiva degli immobili appartenenti ad un complesso industriale.
5.2. La censura non ha fondamento.
Come chiarito da questa Corte (anche) nel processo tributario la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice. (v. Cass. n. 25252/2019 che richiama Cass. n. 15219/2007 e Cass. n. 9461/2010).
Ne consegue che la scelta di disporre una consulenza è frutto di una valutazione discrezionale e non obbligatoria, che non è censurabile in sede di legittimità se motivata, anche solo con motivazione implicitamente desumibile (cfr. Cass. 25252/2019).
Non solo. L’art. 7 d.lgs. n. 546/1992 che attribuisce al giudice il potere di disporre l’acquisizione d’ufficio di mezzi di prova, dev’essere interpretato alla luce del principio di terzietà sancito dall’art. 111 Cost., il quale non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori.
Tale potere, pertanto, può essere esercitato soltanto ove sussista un’obiettiva situazione di incertezza, al fine d’integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti, e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una
determinata soluzione della controversia, trattandosi di norma eccezionale che preclude al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori in un processo a connotato tendenzialmente dispositivo (v. Cass. n. 4762/2020, che richiama Cass. n. 1728/2018, Cass. n. 14960/2010; Cass. n. 18976/2007; Cass. n. 955/2016, Cass. n. 24464/2006 ed altre).
In definitiva, la predetta disposizione attribuisce alle commissioni tributarie, nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, un potere di “soccorso istruttorio” che, motivatamente, può essere esercitato non per supplire a carenze delle parti nell’assolvimento del rispettivo onere probatorio, ma solo in funzione integrativa degli elementi di giudizio già in atti o acquisiti in quanto non sufficienti per pronunziare una sentenza ragionevolmente motivata (cfr. Cass. n. 12383/2021).
Nella specie, il Giudice regionale ha ritenuto non assolto l’onere probatorio posto a carico del contribuente in punto di esenzione, considerando confusi anche i riferimenti alle diverse strutture con ciò, quindi, reputando non giustificato il ricorso ad un accertamento tecnico avente funzioni di supplenza alle carenze probatorie riscontrate.
6.Sull’ottavo motivo –
6.1. Con l’ottava ragione di impugnazione, l’istante ha dedotto in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 per non aver dichiarato nuova l’eccezione relativa alla necessità di presentare la richiesta di esenzione nella denuncia ai fini TARSU ex art. 62,
comma 2, d.lgs. n. 507/1993, trattandosi di rilievo introdotto dal RAGIONE_SOCIALE solo nelle controdeduzioni in appello.
6.2. La doglianza non è pertinente e risente di un’errata lettura della sentenza impugnata.
La Commissione ha, infatti, sul punto richiamato «in diritto» la difesa del RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui ha asserito che l’esclusione della tassazione per inutilizzabilità del bene predicava, da un lato, la necessità della previa dichiarazione al RAGIONE_SOCIALE in sede amministrativa, nella specie pacificamente omessa, oltre che, per altro verso, che il contribuente fornisse prova delle ragioni di esenzione.
Ebbene, tanto premesso, il Giudice regionale ha ritenuto di muovere «dal secondo argomento, in quanto assorbente», affermando che «è del tutto pacifico che l’onere della prova circa la sussistenza di una ipotesi di esenzione dal tributo gravi in capo alla contribuente (Cass., Sez. VI, n. 26719/2017); ritiene il Collegio che tale onere della prova non sia stato raggiunto» (così a pagina n. 5 della pronunci impugnata).
Si può allora comprendere come il motivo di censura in esame risulti fuori bersaglio, non avendo la Commissione regionale fondato la sua decisione sull’omissione dell’onere dichiarativo, avendo, invece, ritenuto tale questione assorbita dalla considerazione del difetto di prova circa la sussistenza delle condizioni fattuali del bene legittimanti la non tassazione dei beni.
7. -Sulla nona censura –
7.1. Con il nono motivo la ricorrente ha denunciato, con riguardo al canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5,
c.p.c., la violazione dell’art. 73, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, non avendo il RAGIONE_SOCIALE formulato richiesta di esibizione degli atti e dei documenti necessari per l’accertamento, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla gravità, precisione e concordanza delle prove addotte dal RAGIONE_SOCIALE.
7.2. La censura si palese del tutto inammissibile in quanto non specifica.
Essa, infatti, non prende in considerazione le ragioni della decisione e quindi non le confuta, omettendo di farsi carico di smontare l’affermazione del Giudice regionale, posta a base della decisione, secondo cui la dedotta violazione dell’art. 73, comma 3, d.lgs. citato era del tutto superflua ed inconferente, nel senso che non aveva per la contribuente «alcuna utilità» (v. pagina n. 5 della pronuncia in esame), in quanto «in giudizio non vi è alcuna contestazione circa la metratura e la destinazione catastale delle strutture, unici aspetti che competeva all’amministrazione provare» (v. pagina n. 5 della pronuncia in esame) e che erano state desunti tramite il procedimento ed il meccanismo presuntivo di cui alla menzionata disposizione.
Dovrà allora convenirsi che la contestata violazione dell’art. 73 d.lgs. n. 507/1993 sull’accertamento induttivo, volto all’acquisizione dei dati relativi alla misura ed alla destinazione delle superfici imponibili, risulta priva di ogni giuridico rilievo una volta ritenuta (dal Giudice regionale) assente la contestazione di tali profili fattuali con riferimento alle predette strutture.
Per tale via, improprio risulta anche il richiamo all’omesso esame della concludenza probatoria presuntiva dei dati utilizzati dal RAGIONE_SOCIALE, avendo la Commissione ritenuto che la metratura e
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la destinazione dei beni, desunta da tale procedimento, non aveva costituito oggetto di contestazione.
8. -Sul ricorso incidentale –
8.1. Con il ricorso incidentale il RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza sia con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società, dichiarata dal giudice d’appello per tutti gli avvisi, non era riferita per l’anno 2009 alle pretese di cui agli avvisi nn. 4786 e 4787, nonché con riferimento all’errato calcolo del termine di prescrizione ai sensi dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, tenuto conto che per l’omissione compiuta nell’anno di imposta 2009, gli avvisi erano stato notificati il 9 aprile 2015.
8.2. Tale censura va accolta nei termini che seguono.
8.3. Non vi è stata alcuna ultrapetizione nell’individuazione degli avvisi considerati dal Giudice regionale, il quale ha ritenuto che l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione da parte della Commissione provinciale avesse riguardato anche gli avvisi in esame, tanto riesaminare l’appello incidentale in tema di prescrizione e confermarla espressamente anche per gli avvisi in esame per l’anno 2009 tramite il relativo annullamento.
8.4. Non è corretta, invece, la valutazione della Commissione nella parte quale ha finito con il non pronunziarsi sul merito dell’eccezione, considerando la sua proposizione ambigua siccome oscillante tra l’ipotesi della decadenza e quella della prescrizione.
Si tratta di tema che, in realtà, doveva essere esaminato e risolto dal Giudice regionale, giacchè si tratta di eccezioni fondate sugli stessi elementi costitutivi – il decorso del tempo e la
mancanza di atti di esercizio del diritto da parte del titolare -ed il giudice ha il potere/dovere di interpretare le domande e le eccezioni proposte non soltanto in base alle espressioni letterali (eventualmente imprecise o addirittura improprie) utilizzate nell’atto processuale, ma anche del suo contenuto complessivo e delle finalità perseguite dalla parte (cfr., ex multis, Cass. n. 31409/2024).
E la fattispecie in esame è certamente riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, trattandosi di avvisi di accertamento basati sul parziale pagamento e l’omessa denuncia e quindi, per espresso dettato normativo, ad un’ipotesi di decadenza.
A tale deficit può porsi ora rimedio, non occorrendo accertamenti in fatto, considerando che:
la citata disposizione prevede che « Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati »;
b. da quel che risulta ed in assenza di elementi contrari, non allegati, la dichiarazione (essendo qui contestata l’omessa denuncia) doveva essere presentata nell’anno di imposta 2009 ex art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507/1993 (occupazione iniziata prima del 20 gennaio dell’anno, cfr., tra le tante, anche da ultimo, Cass. n. 26684/2025 e la giurisprudenza citata, ai cui ampi contenuti si rinvia), per cui il RAGIONE_SOCIALE va ritenuto decaduto per aver notificato gli avvisi in questione in data 9 aprile 2015, laddove il termine scadeva il 31 dicembre 2014.
Numero registro generale 33974/NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 650/2025
Numero di raccolta generale 1734/2026
Data pubblicazione 26/01/2026
Alla stregua delle riflessioni che precedono, sia il ricorso principale che quello incidentale vanno rigettati.
Le spese del presente grado di giudizio si compensano tra le parti stante la reciproca soccombenza.
Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale di una somma pari a quella eventualmente loro dovuta a titolo di contributo unificato per la presentazione del ricorso principale e di quello incidentale.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale di una somma pari a quella eventualmente loro dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso principale e di quello incidentale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME
NOME COGNOME