Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2141 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2141 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.23324/2023 R.G. proposto da:
COGNOME con l’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato.
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 6477/2023, depositata il 270/7/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025 dal relatore Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Il contribuente propone due motivi di ricorso (supportati da memoria) per la cassazione della sentenza in epigrafe, ‘limitatamente al punto che ha accolto l’appello dell’Ufficio in ordine alla riduzione della somma da rimborsare’. Infatti, il contribuente,
avendo presentato all’Agenzia delle entrate istanza di rimborso ex legge n. 289 del 2002, per conseguire il 90% delle imposte Irpef ed Ilor versate nel triennio 1990-1992, impugnava il silenzio rigetto formatosi dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, che accoglieva integralmente il ricorso. Proposto appello dall’Ufficio, la sentenza qui impugnata lo ha parzialmente accolto, accertando che l’importo del rimborso da riconoscere andava ridotto ad € 9.054,88, poiché dalle risultanze dell’anagrafe tributaria emergeva che per l’anno 1990 non apparivano ritenute effettuate in favore del contribuente.
L’Ufficio si difende con controricorso .
Il ricorso è stato oggetto della proposta di cui all’art. 380-bis, c.p.c., a seguito della quale il ricorrente ha richiesto la decisione e prodotto memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo il ricorrente deduce ‘in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c., per essere il Giudice d’Appello incorso nell’errore di aver ritenuto provato un fatto sulla base delle sole allegazioni dell’appellante, in totale assenza di prova’;
Con il secondo motivo si deduce ‘in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 116 c.p.c., nonché, la violazione degli artt. 132 comma 1° n. 4) c.p.c. e 111 Cost., per mancanza assoluta di motivazione in ordine alle modalità di concreto esercizio del potere di giudicare secondo il prudente apprezzamento, allorché ha apoditticamente espresso una valutazione di acritica prevalenza delle risultanze dell’anagrafe tributaria, ad onta della prova contraria fornita dal contribuente’.
Preliminarmente deve darsi atto che non sussiste la carenza d’interesse del ricorrente rilevata nella proposta di cui all’art. 380-bis, c.p.c., atteso che i pagamenti delle somme oggetto del rimborso di cui si controverte sono avvenuti (come allegato e documentato dal ricorrente) in parte successivamente alla sentenza di primo grado ed alla sua notificazione all’Agenzia delle entrate ed in parte residua a seguito di giudizio di ottemperanza della medesima pronuncia.
Sicché tali adempimenti, nella pendenza perdurante del giudizio d’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado, non possono considerarsi di per sé soli manifestazioni di acquiescenza dell’Amministrazione alla pretesa restitutoria del contribuente, come questa Corte ha già espressamente ritenuto (sia pur sotto il diverso, ma necessariamente correlato, profilo dell’ammissibilità dell’impugnazione dell’Agenzia
stessa), quando ha chiarito che il versamento in favore del contribuente, ad opera dell’Amministrazione finanziaria, di quanto ordinato dal giudice tributario in sede di giudizio di ottemperanza non integra i caratteri della pura e semplice acquiescenza tacita alla sentenza, come tale preclusiva del diritto di impugnazione, rappresentando esso un adempimento non spontaneo, posto in essere in osservanza di un ordine di giustizia ed ispirato, potenzialmente, anche ad altre finalità, tra le quali quella di evitare ulteriori spese giudiziali e la esecuzione forzata (Cass. n. 18526 del 20/09/2005; Cass. n. 26305 dell’ 11/09/2023; con riferimento in generale all’esecuzione spontanea tendente ad impedire il pregiudizio derivante dall’esecuzione forzata di una sentenza, cfr. anche Cass. n. 2281 del 06/02/2004, ex plurimis).
In ogni caso, poi, l’espressa richiesta della controricorrente Agenzia di confermare la sentenza d’appello impugnata- sfavorevole in parte al ricorrente- è sintomatica della mancata acquiescenza della stessa Agenzia alla sentenza di primo grado e, comunque, alla pretesa restitutoria integrale del contribuente stesso. Il quale, dall’eventuale consolidamento della decisione d’appello che gli è in parte sfavorevole, subirebbe la decurtazione della somma domandata.
Pertanto, non sussistono i presupposti né per dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di interesse del contribuente, né per accertare la cessazione della materia del contendere.
2. Venendo ai motivi di ricorso, essi vanno trattati congiuntamente e sono fondati, incorrendo l’impugnata sentenza nel vizio assoluto di motivazione nella parte in cui, a fronte della presa d’atto di risultanze istruttorie contrastanti, invece di provvedere ad esaminare queste ultime ed a porle in relazione tra loro, anche nell’ottica della ripartizione dell’onere della prova, ha affermato apoditticamente che ‘le emergenze dell’anagrafe tributaria debbano prevalere, attestando esse quanto sia stato effettivamente versato all’erario a titolo di imposte.’. Sicché la sentenza d’appello da un lato ha espresso un immotivato principio di prevalenza della prova dell’Ufficio; dall’altro ha del tutto genericamente evocato queste ultime, non consentendo di comprendere la logica giuridica e fattuale che ha condotto alla decisione e che la sorregge la (Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014; Cass., n. 1236 del 23/01/2006; Cass. n. 15964 del 29/07/2016; Cass., n. 32980 del 20/12/2018) .
All’accoglimento dei motivi consegue la cassazione con rinvio della decisione impugnata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia- sezione staccata di Siracusa, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.