Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5460 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5460 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8797/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME , nato a Siano (SA) il DATA_NASCITA (c.f. CODICE_FISCALE), residente in Siano (SA) al INDIRIZZO, COGNOME NOME , nato a Pagani (SA) il DATA_NASCITA (c.f. CODICE_FISCALE), residente in San Marzano Sul Sarno (SA) alla INDIRIZZO, COGNOME NOME , nata a Nocera Superiore l’DATA_NASCITA (c.f. CODICE_FISCALE), residente in Nocera Superiore (SA) alla INDIRIZZO, tutti in proprio e nella qualità di ex soci della cessata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO , del foro di Nocera Inferiore (c.f. PRV
CODICE_FISCALE), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec: EMAIL, tel. NUMERO_TELEFONO -fax NUMERO_TELEFONO
avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELLA CAMPANIA N. 5830/2024 depositata il 14/10/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava ad RAGIONE_SOCIALE ed ai soci NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME invito a comparire in quanto ‘ai sensi dell’art. 32 del dpr n.600/73, erano state invitate le compagnie di assicurazioni maggiormente rappresentative, a fornire tutti i dati e le informazioni relative alle somme erogate ad agenzie operanti nella provincia di Salerno con riferimento all’anno d’imposta 2015’. Invero, era stato effettuato un riscontro tra i ricavi dichiarati dalla società per detto a.i. ed i dati comunicati dalla mandante RAGIONE_SOCIALE, dai quali sono risultati maggiori ricavi non dichiarati per euro 232.570,00′.
Il delegato della società protestava l’estraneità di questa ‘ai fatti contestati’, rilevando che ‘la pretesa comunicazione inviata dalla RAGIONE_SOCIALE era del tutto infondata’ (p. 4 controric.).
La società ed i soci erano attinti da rispettivi avvisi di accertamento.
Società e soci impugnavano congiuntamente l’avviso sociale e distintamente gli avvisi personale.
La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno con sentenze nn. 1972/2022, 1973/2022 e 1974/2022 pubblicate in data 21 settembre 2022, respingeva i rispettivi ricorsi. Rigettate le doglianze in ordine alla
decadenza dalla pretesa impositiva ed al difetto di legittima sottoscrizione dell’avviso, osservava (pp. 6 e 7 controric.):
-‘l’Ufficio finanziario ha a fornire in modo sufficiente la prova della propria pretesa fiscale, la ricorrente Società invece, non ha offerto alcun elemento certo di quanto affermato e dedotto, depositando eventualmente documenti giustificativi solo richiamando la mancata considerazione dell’RAGIONE_SOCIALE della propria corretta condotta senza confortare il proprio assunto con dati concreti e tangibili’;
-‘ne può parlarsi di nullità dell’accertamento perché privo di presupposti contabili in quanto l’eccezione risulta non fondata su alcuna prova o presunzione qualificata atteso che l’RAGIONE_SOCIALE ha effettuato una ricostruzione induttiva dei ricavi art 39 1 comma lett. d per un importo pari a 232.570,00 euro’;
-‘quanto all’ulteriore motivo riguardante il riconoscimento dell’IVA pagata ai fornitori, va osservato che sulla base della ricostruzione induttiva dei ricavi effettuata ex art. 39 1° comma lett. d del DPR la ripresa a tassazione deve ritenersi legittima’.
I contribuenti proponevano appello, ‘riproponendo tutte le eccezioni proposte in primo grado’ (p. 8 controric.).
La CGT2 della Campania, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il gravame, sulla base della seguente motivazione:
‘Il documento posto a base dell’accertamento in esame non appare sufficiente a questa Corte a sostenere l’assunto dell’amministrazione finanziaria a fronte RAGIONE_SOCIALE eccezioni della RAGIONE_SOCIALE.
Invero la prova del rapporto di mandato tra le due società di assicurazioni avrebbe dovuto essere fornita dall’RAGIONE_SOCIALE così come la differenza oggettiva tra gli importi RAGIONE_SOCIALE provvigioni dichiarate ed effettivamente versate.
In assenza di tali elementi certi ed oggettivi non è possibile ritenere sufficiente una ricostruzione di parte che l’RAGIONE_SOCIALE ha posto a base dell’accertamento in discussione.
Le dichiarazioni di terzi hanno valore puramente indiziario in ambito tributario (Cass. civ. sez. V n.37065 del 2022) e da sole non sono sufficienti a sostenere la tesi dell’amministrazione. Vanno calate quindi nel contesto del processo ed analizzate che gli altri elementi, se esistenti.
Nel caso di specie, essendo stato messo in discussione altresì il rapporto di mandato nel periodo di riferimento, la prova positiva dell’esistenza degli elementi posti a fondamento dell’accertamento non potevano che essere forniti dall’organo accertatore’.
Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con tre motivi; si oppongono con controricorso NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di ex soci della cessata RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Primo motivo: ‘Violazione e falsa applicazione art. 132 c.p.c. in uno con l’art. 36 cod. proc. trib. e con l’art. 111 Cost., viste le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 (mezzo cassatorio articolato ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.), per avere erroneamente la corte territoriale pronunciato una sentenza priva di motivazione o, a tutto concedere, assistita da motivazione apparente, puramente oracolare, apodittica’.
1.1. La sentenza impugnata costituisce ‘caso di scuola di sentenza priva di motivazione, se non, con generosità, apparente’.
1.2. Il motivo è manifestamente infondato.
Emerge da una semplice lettura della sentenza impugnata come la stessa esibisca una motivazione (condivisibile o meno, ma comunque) effettiva, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista
contenutistico, integrando il requisito del cd. minimo costituzionale di cui a Cass. Sez. U n. 8053 del 2014.
Invero, la sentenza impugnata ritiene a chiare lettere non avere l’RAGIONE_SOCIALE offerto prova sufficiente a sostegno RAGIONE_SOCIALE riprese, tale non essendo, in particolare, ‘il documento posto a base dell’accertamento’, ossia la dichiarazione di RAGIONE_SOCIALE.
Secondo motivo: ‘Violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c. (mezzo cassatorio articolato ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.), per avere erroneamente la corte territoriale omesso di pronunciare su specifiche eccezioni sollevate in appello dal fisco’.
2.1. ‘Il presente mezzo s’articola per l’eventualità in cui il vizio già denunziato col primo motivo sia qualificato da codesta Corte come di pronuncia omessa su eccezioni in appello, piuttosto che come motivazione mancante/apparente’.
2.2. Il motivo è manifestamente infondato.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE devoluzioni dell’RAGIONE_SOCIALE in appello, riprodotte, nell’ambito del primo motivo, alle pagine 7 ss. del ricorso per cassazione, ed espressamente richiamate nello sviluppo argomentativo del motivo in disamina, l’RAGIONE_SOCIALE sosteneva di aver assolto l’onere probatorio incombentele, rappresentando che ‘in allegato alla risposta via posta elettronica del 27.02.2018 la RAGIONE_SOCIALE comunicava i compensi corrisposti negli anni 2015 e 2016 alle proprie agenzie, tra cui la RAGIONE_SOCIALE Tale documentazione è stata allegata alle controdeduzioni relative al primo grado di giudizio’; ‘l’affermazione dell’appellante di non aver avuto rapporti commerciali con la RAGIONE_SOCIALE nell’anno d’imposta 2015 non è stata dimostrata, ben potendo l’appellante richiedere alla compagnia assicurativa una verifica dei dati trasmessi all’ufficio’.
Su tali questioni la sentenza impugnata offre esplicita risposta, sostenendo, in contrario rispetto alla tesi agenziali, l’insufficienza della dichiarazione di RAGIONE_SOCIALE, avente mero valore indiziario, tanto più che, ‘essendo stato messo in discussione altresì il rapporto di mandato nel periodo di riferimento, la prova positiva dell’esistenza degli elementi posti a fondamento dell’accertamento non potevano che essere forniti dall’organo accertatore’.
Terzo motivo: ‘Violazione e falsa applicazione artt. 115, 116 c.p.c. in una con l’art. 2697 c.c. (mezzo ex art. 360 n. 4 c.p.c.)’.
3.1. ‘a Corte territoriale si è limitata a lapidariamente sancire che la documentazione agli atti sarebbe generica e inidonea a suffragare l’esistenza di una differenza oggettiva tra gli importi RAGIONE_SOCIALE provvigioni dichiarate e quelle effettivamente versate’, ‘accoglie gli appelli sulla base RAGIONE_SOCIALE sole osservazioni di controparte in assenza documentazione probatoria alcuna’.
3.2. Il motivo è fondato e merita accoglimento.
La CGT2 del tutto ingiustificatamente squalifica la valenza probatoria della dichiarazione di UniopolSai prodotta dall’RAGIONE_SOCIALE in primo grado.
Essa pretermette anzitutto che detta dichiarazione, ben lungi dall’essere estemporanea, costituisce invece specifica risposta a richiesta rivoltale dall’RAGIONE_SOCIALE, al fine di conoscere i compensi dalla medesima corrisposti, nell’a.i. rilevante, alle mandatarie.
Talché non corrisponde alla realtà della fase amministrativa l’assunto d’esordio della CGT2, secondo cui l’accertamento fonda su un ‘documento’, ossia la dichiarazione di RAGIONE_SOCIALE, ‘insufficiente’ (‘Il documento posto a base dell’accertamento in esame non appare sufficiente ‘).
La dichiarazione -che di per sé costituisce attestazione RAGIONE_SOCIALE corresponsioni di provvigioni od emolumenti riconosciute dalla mandante come effettuate in favore di chi (la società contribuente RAGIONE_SOCIALE) essa medesima individua come mandataria – non esaurisce di per sé il supporto probatorio addotto dall’RAGIONE_SOCIALE, che si compone, invece, di tutto il complesso dell’attività condotta: dall’interrogazione, alla stregua di un quesito ben preciso, della mandante, sino, ‘a valle’, alla verifica della risposta così ottenuta in contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE.
A questo proposito, né in sede amministrativa, né, oltre, in sede giurisdizionale, consta aggredita di falsità la dichiarazione di cui si tratta, essendosi l’incaricato di RAGIONE_SOCIALE limitato semplicemente a protestare la pretesa estraneità della medesima a rapporti con RAGIONE_SOCIALE.
Ora, indiscusse esistenza e valenza rappresentativa, per il contenuto che vi si legge, della dichiarazione, dalla CGT2 neppure, in quanto tale, esaminata, affatto decentrata è la pretesa della medesima secondo cui ‘la prova del rapporto di mandato tra le due società di assicurazioni’, in quanto contestata dai contribuenti, ‘avrebbe dovuto essere fornita dall’RAGIONE_SOCIALE così come la differenza oggettiva tra gli importi RAGIONE_SOCIALE provvigioni dichiarate ed effettivamente versate’.
Invero, al contrario, è proprio la dichiarazione, correttamente contestualizzata nel quadro dell’attività d’indagine compiuta dall’RAGIONE_SOCIALE nella fase amministrativa, a render conto sia dell’esistenza di un rapporto di mandato, siccome affermato da RAGIONE_SOCIALE, sia RAGIONE_SOCIALE corresponsioni in favore di RAGIONE_SOCIALE, siccome riconosciute dalla stessa RAGIONE_SOCIALE sul presupposto di detto rapporto.
Pertanto, assolto dall’RAGIONE_SOCIALE l’onere di dimostrare il fondamento dell’accertamento ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), DPR n 600 del 1973 mediante l’evidenza RAGIONE_SOCIALE discrasie risultanti dal raffronto RAGIONE_SOCIALE notizie assunte ex art. 32 del medesimo DPR con i dati dichiarati, per
regola RAGIONE_SOCIALE ex art. 2697 cod. civ. (correttamente invocato nella rubrica del motivo), si configurava di converso in capo ai contribuenti, che hanno eccepito l’inesistenza del superiore rapporto, l’onere della relativa prova contraria.
Un tanto impone che, in accoglimento del terzo ed ultimo motivo, la sentenza impugnata sia cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del presente grado di legittimità.
In accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 5 marzo 2026.
Il Presidente NOME COGNOME