Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13402 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13402 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 20/05/2025
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.
Ud. 12.02.2025 1/02/2025
TARSU
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18968/2020 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, con sede in San Nicola La Strada (CE), alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv.to NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE.
– RICORRENTE –
CONTRO
il R.T.I. -RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE TRA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE EPE (codice fiscale CODICE_FISCALE), RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE) ED RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE) -quale concessionario del servizio di riscossione
Numero sezionale 1024/2025
Numero di raccolta generale 13402/2025
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per Napoli e Provincia – in persona del legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALE, dr. NOME COGNOME in forza di procura speciale del 9 novembre 2017 per notar NOME COGNOME (rep. 42.250 – racc. 24.654), rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dal l’avv. NOME COGNOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE. Data pubblicazione 20/05/2025
– CONTRORICORRENTE –
ED
il COMUNE DI COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, con sede alla INDIRIZZO in persona del Sindaco pro tempore.
-INTIMATO – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 7981/13/2019, depositata il 22 ottobre 2019 e non notificata.
UDITA la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME all’udienza camerale del 12 febbraio 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è l’avviso di accertamento indicato in atti con cui il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Agenzia delle Entrate-Riscossione EPE, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE (da ora solo R.T.I.) -quale concessionario del servizio di riscossione TARSU e TIA per Napoli e Provincia -liquidava la TARSU relativa all’anno 2013 in relazione agli immobili posseduti dalla ricorrente, contestando l’omessa denuncia di talune aree.
La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dal citato R.T.I. avverso la sentenza
n. 4831/7/2018 della Commissione tributaria provinciale di Napoli sulla base -per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione – della seguente motivazione: Numero sezionale 1024/2025 Numero di raccolta generale 13402/2025 Data pubblicazione 20/05/2025
«Agli atti si rinviene una scheda di rilevazione delle superfici tassate come redatta dal Comune di Pozzuoli del 30.12.2015, tra l’altro recante il numero progressivo 2650.
In tale scheda di rilevazione vengono indicati analiticamente, le superfici e le relative diverse destinazioni in cui si svolge l’attività della società ricorrente.
Prima di tale scheda di rilevazione si rinviene agli atti, come prodotta dall’appellante, una denunzia dei locali ed aree scoperte, datata 27.9.2012, come effettuata da NOME COGNOME quale l.r.p.t. della RAGIONE_SOCIALE, susseguente alla nota 21.9.2012 del Comune di Pozzuoli che contestava alla società di non essere iscritta nei ruoli comunali TARSU pur svolgendo attività in quel Comune.
Detta denunzia della RAGIONE_SOCIALE indica genericamente locali coperti 2280 mq., senza distinzioni e specificazioni sulle singole destinazioni delle aree.
Dall’atto impugnato si rileva una analitica distinzione delle aree tassate secondo quanto accertato con l’indicata scheda di rilevazione.
Dalle aree tassate risultano escluse quelle superfici che producono rifiuti speciali.
A tale scheda di rilevazione non può disconoscersi valore probatorio certamente non assoluto.
Vale la pena puntualizzare che tale scheda non risulta controfirmata dal l.r.p.t. della M.Car. ma reca l’identificazione del
Numero sezionale 1024/2025
Numero di raccolta generale 13402/2025
rilevatore medesimo ed utilizza una planimetria asseverata che è quella prodotta dal ricorrente medesimo della quale si rinviene uno stralcio allegato dallo stesso appellante. Data pubblicazione 20/05/2025
Tale planimetria risulta acquisita dall’appellante a seguito di richiesta effettuata dalla stessa alla RAGIONE_SOCIALE come evincibile dalla produzione in giudizio di questa.
Le superfici tassate, quindi, sono state ricavate sulla planimetria fornita all’appellante dalla società RAGIONE_SOCIALE
A fronte dell’atto impugnato che recepisce l’analitica distinzione delle aree tassate effettuate con la citata scheda, a sua volta fondata sulla richiamata planimetria, la M.Car. oppone argomentazioni formali e non sostanziali poiché ben avrebbe potuto allegare in giudizio una perizia giurata con rilievi planimetrici e dati fotografici così da contestare non solo la misura delle diverse aree tassate ma anche la loro destinazione.
Tutto ciò essa omette dal che mentre l’appellante argomenta sulla scorta della scheda di rilevazione e della planimetria dalla stessa RAGIONE_SOCIALE fornita all’Equitalia, per converso detta società nulla prova in contrario».
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato in data 25/30 giugno 2020, formulando due motivi di impugnazione, depositando in data 31 gennaio 2025 memoria ex art. 380bis .1. c.p.c.
Il R.T.I. resisteva con controricorso notificato in data 4 settembre 2020.
Il Comune di Pozzuoli è restato intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Numero sezionale 1024/2025
Numero di raccolta generale 13402/2025
Vanno congiuntamente esaminati i due motivi di ricorso in quanto connessi. Data pubblicazione 20/05/2025
Essi risultano infondati e non inammissibili, come invece erroneamente eccepito dal controricorrente.
Difatti, non vi è difetto di autosufficienza nell’indicazione degli atti su cui il ricorso si fonda, ai sensi dell’art. 366, primo comma num. 6, c.p.c., essendo stati gli stessi menzionati dalla ricorrente nei medesimi termini utilizzati dalla Commissione.
La mancata indicazione della giurisprudenza a supporto dei motivi non è requisito formale richiesto dall’art. 366 c.p.c.
I motivi risultano, poi, specifici perché aggrediscono la ratio decisoria della sentenza impugnata attraverso la contestazione del criterio di riparto dell’onere probatorio della superfice tassabile e della percezione del contenuto oggettivo della planimetria prodotta, laddove è l’eccezione della controricorrente a non spiegare le ragioni della loro dedotta aspecificità.
La vicenda processuale è stata, inoltre, adeguatamente narrata nel capitolo relativo allo «svolgimento del processo», in cui si è dato conto dei contenuti dell’avviso impugnato, dei motivi di ricorso e di appello, della sentenza di primo e di secondo grado.
Le censure sono dirette a contestare le suindicate disposizioni normative e non anche a conseguire un diverso esame di merito.
Il ricorso in oggetto non poteva, evidentemente, che chiedere la cassazione della sentenza, spettando al giudice del merito ridefinire, nel caso, la pretesa.
Può dunque passarsi all’esame congiunto dei motivi.
Numero sezionale 1024/2025
Numero di raccolta generale 13402/2025
Con il primo motivo di ricorso la contribuente ha eccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c., lamentando che il Giudice regionale avrebbe errato a ritenere provata la pretesa sulla base di una scheda di censimento non sottoscritta dalla contribuente, alla quale lo stesso giudice di secondo grado non aveva attribuito valore probatorio assoluto, redatta peraltro sulla scorta di una planimetria di contestata asseverazione. Data pubblicazione 20/05/2025
2.1. Con la seconda censura il ricorrente ha lamentato, con riferimento all’art. 360, primo comma. num. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché la violazione dell’art. 36, comma 2, num. 24, d.lgs. n. 546/1992 e 24 Cost. per la criptica, omessa ed insufficiente motivazione della sentenza.
La contestazione ha, nello specifico, riguardato l’errata percezione del contenuto oggettivo della planimetria prodotta in stralcio dall’appellante, in quanto la Commissione regionale l’avrebbe erroneamente considerata asseverata, mentre agli atti era stata prodotta solo una mera copia fotostatica di uno stralcio della planimetria dei locali priva di certa paternità.
Sotto altro profilo, la ricorrente s’è doluta della cripticità della motivazione della sentenza nella parte in cui si riferisce al «ricorrente» ed all’«appellante», senza far fa comprendere se si riferisca alla stessa parte processuale, così menomando il diritto alla difesa in ordine alla stesura del ricorso per cassazione.
La società, infine, ha censurato l’omessa motivazione della sentenza per non aver illustrato l’ iter logico-argomentativo posto base della ritenuta asseverazione della planimetria.
Si tratta di motivi privi di fondamento.
Numero sezionale 1024/2025
Numero di raccolta generale 13402/2025
3.1. Giova precisare che il nucleo essenziale della decisione impugnata sta nel rilievo secondo il quale la citata scheda di rilevazione, non sottoscritta dal legale rappresentante della società, ma con indicazione del soggetto che aveva operato il rilievo, aveva utilizzato una planimetria asseverata prodotta dalla contribuente e di cui la concessionaria aveva depositato uno stralcio. Data pubblicazione 20/05/2025
Alla predetta scheda di rilevazione non poteva attribuirsi efficacia di prova legale, ma liberamente valutabile e la Commissione, dopo aver ritenuta certa la sua ‘paternità’ in ragione della menzione del soggetto rilevatore (incaricato dalla società) e della utilizzazione della planimetria prodotta dalla stessa MCAR, ripresa a stralcio dal R.T.I., l’ha ritenuta attendibile fondando la decisione sulla considerazione secondo la quale «Le superfici tassate, quindi, sono state ricavate sulla planimetria fornita all’appellante dalla società RAGIONE_SOCIALE e sull’assenza di risultanze probatorie contrarie.
3.2. Ciò posto, quanto alla dedotta violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., va ricordato che:
in tema di ricorso per cassazione può essere dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c., qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, quando la motivazione si sia basata su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio o qualora da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, ipotesi queste da tenere distinte dall’errore nella valutazione dei mezzi di prova – non censurabile in sede di legittimità – che attiene, invece, alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto. Il tutto, peraltro, a condizione che il ricorrente
Numero sezionale 1024/2025
Numero di raccolta generale 13402/2025
assolva al duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza (cfr. Cass. n. 12971/2022; Cass. n. 37382/2022, nonché, ex plurimis , Cass. n. 9529/2023; Cass. n. 25489/22; Cass. n. 12971/2022; Cass. n. 32656/2022, che richiama Cass. n. 1163/2020; Cass. n. 3796/2020; Cass. n. 1163/2020; Cass., Sez. U., n. 20867/2020; Cass. 24395/2020; Cass. n. 10749/2015; nonché, da ultimo, Cass. n. 10245/2025); Data pubblicazione 20/05/2025
-quanto alla dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., va, invece, ricordato che, secondo la lezione delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, n. 20867/2020), la relativa doglianza è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova non abbia esercitato – in assenza di una diversa indicazione normativa – il suo “prudente apprezzamento”, attribuendo, invece, al risultato di prova il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, quelle aventi valore di prova legale), oppure quando il giudice abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, laddove la prova sia, invece, soggetta ad una specifica regola di valutazione. Diversamente, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. sul punto Cass. n. 34472/2022; nonché, tra le tante, da ultimo, Cass. n. 8546/2025);
Numero sezionale 1024/2025
Numero di raccolta generale 13402/2025
Data pubblicazione 20/05/2025
– in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr., anche da ultimo, Cass. n. 10254/2025 cit.), mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c.» (così Cass. n. 9225/2022, che richiama Cass., Sez. Un., n. 16598/2016 e Cass, n. 26769/2018 e, nello stesso senso, Cass. n. 1229/2019 ed anche Cass. n. 2242/2022, che richiama pure Cass. n. 28894/2021 e Cass. n. 30535/2021; da ultimo Cass. n. 8546/2025 cit.).
3.3. Tanto ricapitolato sul piano dei principi, va riconosciuto che la Commissione ha posto a base del proprio convincimento le risultanze di prova prodotte dalle parti, valutandole nel merito secondo il criterio del prudente apprezzamento ed assegnando loro valore di prova adeguata, fornita dal R.T.I. tramite il citato stralcio, circa le superficie sottoposte a tassazione.
Non ricorre, quindi, alcuna violazione delle menzionate norme, avendo il giudice di merito superato il difetto di sottoscrizione della scheda da parte della società con la considerazione della sua provenienza dalla contribuente, mentre la contestazione circa la ritenuta (ma inesistente) asseverazione della planimetria valorizza un dato non decisivo nella logica della
Numero sezionale 1024/2025
decisione, basata sul fatto che « l’atto impugnato recepisce l’analitica distinzione delle aree tassate effettuate con la citata scheda, a sua volta fondata sulla richiamata planimetria » (così nella sentenza impugnata) e sulla mancanza di riscontri contrari. Numero di raccolta generale 13402/2025 Data pubblicazione 20/05/2025
Quanto precede assorbe l’esame del secondo motivo di impugnazione nella parte in cui è stata evidenziata l’erronea considerazione dell’esistenza di una planimetria asseverata.
Con riferimento poi alla dedotta insufficiente motivazione circa la ritenuta equivalenza tra la planimetria e lo stralcio, va rammentato che il semplice difetto di sufficienza della motivazione costituisce circostanza di cui è stata normativamente esclusa qualunque rilevanza, potendo il vizio contare solo nei termini in cui è deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. (v., su tali principi, tra le tante, Cass. Sez. U., n. 19881/2014; Cass., Sez. U., n. 16599/2016; Cass., Sez. U., n. 22232/2016; Cass., n. 9105/2017; Cass. n. 7667/2017; Cass., Sez. U., n. 14430 / 2017 ; Cass., Sez. U., n. 16159 / 2018 ; Cass., Sez. U., n. 9558 / 2018 e Cass., Sez. U., n. 33679 /2018 ; Cass., n. 23216/2019; Cass., n. 13977/2019; Cass. n. 2689/2023; Cass., n. 21174/2024).
Infine, risulta chiaro dai contenuti della sentenza impugnata che con il temine appellante la Commissione si sia riferito al R.T.I., mentre con quello di ricorrente si è intesa la contribuente.
Alla stregua delle riflessioni svolte il ricorso va respinto.
Le spese presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il
Numero sezionale 1024/2025
Numero di raccolta generale 13402/2025
versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. Data pubblicazione 20/05/2025
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore della controricorrente nella somma di 2.500,00 €, oltre accessori, per competenze, oltre all’importo di 200,00 € per spese vive.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME