Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7002 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7002 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 3698-2018 proposto da:
COMUNE RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale a margine del controricorso
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 336/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL MOLISE, depositata il 21/6/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/3/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
il Comune RAGIONE_SOCIALE Termoli propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Molise aveva respinto l’appello del Comune avverso la sentenza n.
in accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME avverso avvisi di accertamento TARSU 2004-2009;
il contribuente resiste con controricorso
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia «violazione dell’art. 70 d.lgs. 507/93» per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto l’irrilevanza dell’adempimento dell’«obbligo di dichiarazione del contribuente ex art. 70 del D.lgs. 507/93, recante in sé l’onere probatorio di denuncia dell’esatta entità delle superfici in uso con la specificazione dei motivi di eventuale esenzione e della relativa prova»;
1.2. con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia «violazione art 112 cpc per omesso esame e pronuncia -violazione art. 62 d.lgs. 507/93» per avere la Commissione Tributaria Regionale, «pur avendo individuato la sussistenza di aree imponibili ( ndr . ai fini TARSU) … omesso di pronunciarsi sulla applicazione della norma» e per avere erroneamente escluso l’imponibilità degli immobili in possesso del contribuente, a causa della «mancata ‘esatta indicazione’ delle aree esenti» negli atti impugnati;
1.3. con il terzo motivo il Comune ricorrente denuncia «violazione principio onere della prova» e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia erroneamente trascurato che ex art. 62 cit. «condizione necessaria per beneficiare della esenzione è l’indicazione delle circostanze
esonerative» da parte del contribuente con conseguente «decadenza dal diritto all’intassabilità ove, come in fattispecie, non vi sia stata denuncia degli immobili», avendo al contrario i Giudici di merito posto a carico del Comune l’onere di provare la «esistenza e l’entità delle superfici ‘esenti’ da TARSU»;
1.4. con il quarto motivo il Comune ricorrente denuncia «violazione principi motivazionali» e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia erroneamente ritenuto che l’omessa indicazione, da parte dell’Ente impositore, delle superfici esenti, abbia determinato anche un vizio di carente motivazione degli atti impugnati;
1.5. con il quinto motivo il Comune ricorrente denuncia «violazione art. 112 cpc per omesso esame e pronuncia -violazione dei principi regolanti il processo tributario» per avere la Commissione Tributaria Regionale, pur «vertendosi in fattispecie di omessa dichiarazione e versamento ai fini TARSU relativamente alla intera proprietà …(di)… RAGIONE_SOCIALE», disposto l’annullamento degli atti impugnati senza procedere a «determinare l’imposta per gli immobili … imponibili, quali gli edifici destinati a ‘bar’ e ‘ristorante’ e le aree operative»;
2.1. reputa preliminarmente il Collegio che le doglianze avanzate dal Comune siano ammissibili, atteso che la scarsa tassatività e specificità delle stesse, in quanto non immediatamente riconducibili ad una delle categorie logiche previste dall’art. 360 cod. proc. civ., possono essere superate in forza di una complessiva lettura dell’insieme censuratorio, che permette di enucleare e perimetrare le critiche alla stregua dei parametri di cui all’art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. SU n. 32415 dell’8/11/2021);
2.2. a seguire, va evidenziato che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’art. 71, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 15 novembre 1993, n. 507, (nel testo vigente ratione temporis ) obbliga il Comune ad indicare in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo,
né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo (cfr. Cass. n. 22470 del 09/09/2019; Cass. n. 24267 del 18/11/2011);
2.3. ciò non comporta, quindi, un obbligo di indicare anche l’esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, a meno che non ricorrano specifiche situazioni che, nel caso concreto, rendano indispensabile una motivazione espressa (cfr. in tema di ICI Cass. n. 1694 del 24/01/2018; Cass. n. 14094 del 11/06/2010);
2.4. la Commissione Tributaria Regionale, nella fattispecie in esame, non ha quindi correttamente applicato i principi dianzi illustrati, laddove ha ritenuto la carenza della motivazione degli atti impositivi perché l’esame degli stessi impediva di «comprendere con esattezza e precisione quali aree siano state esentate dalla imposizione ai fini TARSU», ed essendo «resta(to)… oscuro, sostanzialmente, quali superfici, tra quelle esterne siano state considerate ai fini della tassazione e quali siano state escluse … (essendosi) … il Comune limita(to)… semplicemente a riprodurre una ‘superficie non tassabile’ pari a 610 mq non precisamente individuata né tanto meno individuabile»;
2.5. va inoltre evidenziato che, in tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella determinazione della superficie tassabile l’onere della prova circa l’esistenza e la delimitazione delle zone, esentate dalla tassa, spetta a chi ritiene di averne diritto, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato (cfr. Cass. n. 2623 del 27/01/2023; Cass. n. 10634 del 16/04/2019; Cass. n. 17622 del 5/09/2016; Cass. n. 19469 del 15/09/2014; Cass. n. 15083 del 05/08/2004; Cass. n. 12749 del 2/09/2002);
2.6. ne consegue che, essendo incontestata «la circostanza costituita dalla omessa dichiarazione ex art. 70 del D.L.gs. n. 507/1993 da parte del contribuente», come riportato nella sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale ha erroneamente escluso la tassabilità
delle superfici in questione anche in difetto di denuncia originaria o di variazione, da parte del contribuente, circa le obiettive condizioni di inidoneità alla produzione di rifiuti delle aree e della relativa prova in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione;
sulla scorta di quanto sin qui illustrato, vanno accolti i primi tre motivi (a seguito di riqualificazione delle doglianze ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), con assorbimento delle rimanenti censure, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione, che riesaminerà la controversia attendendosi ai principi di diritto sopra esposti, ed a cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da