Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16347 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16347 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4717/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
COMUNE ANGRI
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA; SEZ.DIST.
SALERNO n. 6585/2016 depositata il 08/07/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale di Napoli con la sentenza in epigrafe indicata ha accolto, in parte, gli appelli del RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE (riuniti in un solo giudizio) avverso la decisione di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 172/2013; la CTR ha ritenuto tassabile (TARSU) una superficie di mq 5.964 per gli anni di imposta 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, mentre per l’anno 2011 una superfici e di 5237 mq.
La RAGIONE_SOCIALE (affidataria del servizio di accertamento e di riscossione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) ha proposto ricorso in cassazione affidato a 4 motivi;
RAGIONE_SOCIALE ha con controricorso (integrato da successiva memoria) chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Considerato che
Il ricorso è fondato e deve accogliersi, con la cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per nuovo giudizio, alla quale si demanda anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con il primo motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 4, 99 e 112 cod. proc. civ.; art. 35 d.lgs. 546/1992) la ricorrente prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo, ovvero la mancata denuncia da parte della contribuente delle aree da escludere dalla tassazione (TARSU). Con il secondo motivo (da trattare congiuntamente) la ricorrente prospetta sempre un omesso esame della sentenza di un
fatto decisivo (art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.) la necessaria denuncia di esenzione, per la produzione di rifiuti speciali smaltiti direttamente.
La ricorrente rappresenta di aver comunque ridotto gli importi richiesti ex art. 62, terzo comma, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, del 30 %.
I motivi sono fondati. Infatti, nel caso in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE il 3 maggio 1993 decidendo su un’istanza della contribuente aveva determinato la superficie tassabile in mq 4528 in relazione ad un precedente provvedimento (definitivo) della stessa RAGIONE_SOCIALE. Tra le parti, quindi, sussisteva un contenzioso sulla superficie utile per le imposte. Questo non elimina in radice la necessità di denuncia della superficie da considerare per l’imposta. La superficie è stata oggetto di contestazioni risolte in sede amministrativa, ma il RAGIONE_SOCIALE non era a conoscenza di questa soluzione e neanche ha partecipato al procedimento. Conseguentemente risultava necessaria la denuncia da parte della contribuente: «In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all’amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria (nella specie, l’occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato (oltre all’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie
tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale» (Sez. 5 – , Sentenza n. 2623 del 27/01/2023, Rv. 666760 -01; vedi anche Sez. 5 – , Ordinanza n. 21250 del 13/09/2017, Rv. 645459 – 01).
Con il terzo ed il quarto motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di fatti decisivi (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), l’assimil abilità dei rifiuti prodotti dalla contribuente a quelli urbani e la riduzione della tassazione del 30% in relazione all’art. 62, terzo comma, d.lgs. n. 507 del 1993 e al regolamento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 4 marzo 2009. Questi motivi risultano logicamente assorbiti dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.
P.Q.M.
accoglie il ricorso relativamente ai primi due motivi, assorbiti gli altri motivi, e cassa la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, cui demanda anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12/03/2024.